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Messaggio INPS 4222/2020

Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Pubblicato: 10/11/2020 In vigore dal: 10/11/2020 Documento ufficiale

Quali sono i termini decadenziali differiti dal decreto-legge 149/2020 per le domande di trattamenti COVID-19 e quali scadenze erano già state prorogate?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4222/2020 comunica il differimento dei termini decadenziali per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma si applica alle aziende che devono presentare domande di accesso ai trattamenti previsti dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (articoli 19-22-quinquies), nonché trasmettere i dati necessari per il pagamento o il saldo dei medesimi trattamenti. In pratica, le domande che avrebbero dovuto essere inviate entro il 30 settembre 2020 possono essere presentate fino al 15 novembre 2020, purché pervenute entro questa nuova scadenza. Il messaggio ricorda inoltre che erano già state precedentemente prorogate al 31 ottobre 2020 le scadenze per la cassa integrazione ordinaria, in deroga e CISOA, nonché per l'assegno ordinario, con riferimento alle domande relative ai mesi di luglio e agosto 2020. Questa disciplina rappresenta un completamento del quadro complessivo delle proroghe già previste dal decreto-legge 104/2020, convertito in legge 126/2020, per garantire alle imprese maggiore flessibilità nella gestione amministrativa durante l'emergenza sanitaria.

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Riferimento normativo

Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 11-11-2020 Messaggio n. 4222 OGGETTO: Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 1. Premessa Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto–legge 9 novembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra le altre, misure in materia di integrazione salariale, che integrano e modificano l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, come da ultimo disciplinato dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. In attesa della pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina prevista dal citato decreto-legge e conterrà le relative istruzioni operative, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in ordine alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 149/2020 in materia di differimento dei termini decadenziali. 2. Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 Completando il quadro complessivo delle proroghe dei termini previsto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 149/2020, nell’abrogare la previsione di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 137/2020, differisce al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. In relazione a quanto precede, le Strutture territoriali provvederanno a definire le istanze di cui trattasi (ad esempio, domande di trattamenti con inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ad agosto 2020), inviate dalle aziende oltre il termine del 30 settembre 2020, purché pervenute entro la data del 15 novembre 2020. Si ricorda, inoltre, come illustrato nel messaggio n. 3729 del 15 ottobre 2020, che l’articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha già differito al 31 ottobre 2020 le scadenze dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati) che, in applicazione dei commi 9 e 10 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, si collocavano rispettivamente nei mesi di luglio e di agosto 2020. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il messaggio INPS riguarda i termini decadenziali per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, cassa integrazione ordinaria e in deroga, CISOA e assegno ordinario collegati all'emergenza COVID-19. Commercialisti e responsabili HR devono monitorare le scadenze di presentazione delle domande e trasmissione dei modelli SR41 e SR43 semplificati presso l'INPS, considerando le successive proroghe introdotte dai decreti-legge 104/2020, 125/2020, 137/2020 e 149/2020.

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