Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4211/2019

Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia

Pubblicato: 17/11/2019 In vigore dal: 17/11/2019 Documento ufficiale

Quando il termine di 68 giorni per presentare la domanda di NASpI si sospende in caso di malattia del lavoratore?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4211/2019 chiarisce le regole sulla sospensione del termine di 68 giorni per presentare la domanda di indennità NASpI quando il lavoratore è colpito da malattia. La normativa si applica a tutti i lavoratori subordinati che perdono l'occupazione, ma con distinzioni importanti a seconda del tipo di contratto e della copertura previdenziale della malattia.

Il principio fondamentale è che il termine si sospende solo quando la malattia è indennizzata (coperta) dal sistema previdenziale INPS o INAIL. Se la malattia insorge dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed è indennizzabile, il conteggio dei 68 giorni si ferma per tutta la durata dell'evento e riprende al termine della malattia. Analogamente, se la malattia inizia durante il lavoro e continua dopo la cessazione, il termine inizia a decorrere solo dalla fine della malattia stessa.

Tuttavia, la sospensione non è automatica per tutti i lavoratori: dipende dalla categoria contrattuale. Per i lavoratori a tempo indeterminato, la malattia è tutelata anche dopo la cessazione del rapporto, quindi il termine si sospende. Per i lavoratori a tempo determinato (ad esempio nel commercio), dove la tutela della malattia non è prevista oltre la cessazione, il termine non si sospende e decorre normalmente secondo le regole ordinarie.

Aspetto cruciale per i professionisti: se la malattia non è indennizzata o indennizzabile, il termine di 68 giorni non si sospende in nessun caso, poiché la legge prevede sospensioni solo in circostanze eccezionali tassativamente indicate. La Cassazione ha confermato che una semplice difficoltà non basta; serve un impedimento assoluto derivante da una causa ineluttabile coperta dal sistema previdenziale.

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Riferimento normativo

Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 18-11-2019 Messaggio n. 4211 OGGETTO: Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia Con riferimento alla decorrenza del termine ed alla sospensione dello stesso per la presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, si rende necessario tenere conto della diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante al rapporto di lavoro. Infatti, per determinate categorie di lavoratori dipendenti (ad esempio, i lavoratori a tempo indeterminato), la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, comportando con ciò l’erogazione della correlata prestazione economica. Posto quanto sopra, per quanto concerne la sospensione della decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI si fa presente quanto segue. A conferma e ad integrazione di quanto già precisato al paragrafo 2.6.a.2 della circolare n. 94 del 2015, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. Analogamente, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 27167 del 23 dicembre 2009 e Cassazione n. 17163 del 10 agosto 2011) si è espressa affermando che la cessazione del rapporto di lavoro intanto rileva per la decorrenza del termine di decadenza in quanto comporta la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore; laddove invece la copertura del bisogno derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza stesso; la Corte, inoltre, afferma che il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall’articolo 129, comma 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione della domanda di ammissione al pagamento dell’indennità di disoccupazione non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale. Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie. Al riguardo, la Corte di Cassazione - sezione lavoro con la sentenza n. 17404 del 29 agosto 2016 si è espressa in relazione alla decorrenza del termine di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione nel caso di evento di malattia non indennizzabile insorta dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Nella citata pronuncia la Corte ha precisato che “[…] la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge […]: essa pertanto non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile. […]”. Tanto premesso, si chiarisce che, nell’ipotesi in cui l’evento di malattia non è indennizzato/indennizzabile, il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre secondo le regole ordinarie. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 4211/2019 è il riferimento normativo per la sospensione del termine di decadenza della NASpI in caso di malattia indennizzabile, distinguendo tra tutela previdenziale della malattia, indennità di disoccupazione e protezione sociale dei lavoratori subordinati. Consulenti del lavoro e RSPP lo consultano per comprendere come la copertura INPS e INAIL influisca sulla decorrenza dei termini, la categoria contrattuale del lavoratore e l'applicazione della giurisprudenza della Cassazione sulla decadenza.

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