Quando il termine di 68 giorni per presentare la domanda di NASpI si sospende in caso di malattia del lavoratore?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4211/2019 chiarisce le regole sulla sospensione del termine di 68 giorni per presentare la domanda di indennità NASpI quando il lavoratore è colpito da malattia. La normativa si applica a tutti i lavoratori subordinati che perdono l'occupazione, ma con distinzioni importanti a seconda del tipo di contratto e della copertura previdenziale della malattia.
Il principio fondamentale è che il termine si sospende solo quando la malattia è indennizzata (coperta) dal sistema previdenziale INPS o INAIL. Se la malattia insorge dopo la cessazione del rapporto di lavoro ed è indennizzabile, il conteggio dei 68 giorni si ferma per tutta la durata dell'evento e riprende al termine della malattia. Analogamente, se la malattia inizia durante il lavoro e continua dopo la cessazione, il termine inizia a decorrere solo dalla fine della malattia stessa.
Tuttavia, la sospensione non è automatica per tutti i lavoratori: dipende dalla categoria contrattuale. Per i lavoratori a tempo indeterminato, la malattia è tutelata anche dopo la cessazione del rapporto, quindi il termine si sospende. Per i lavoratori a tempo determinato (ad esempio nel commercio), dove la tutela della malattia non è prevista oltre la cessazione, il termine non si sospende e decorre normalmente secondo le regole ordinarie.
Aspetto cruciale per i professionisti: se la malattia non è indennizzata o indennizzabile, il termine di 68 giorni non si sospende in nessun caso, poiché la legge prevede sospensioni solo in circostanze eccezionali tassativamente indicate. La Cassazione ha confermato che una semplice difficoltà non basta; serve un impedimento assoluto derivante da una causa ineluttabile coperta dal sistema previdenziale.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 18-11-2019
Messaggio n. 4211
OGGETTO: Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di
indennità NASpI in presenza di evento di malattia
Con riferimento alla decorrenza del termine ed alla sospensione dello stesso per la
presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di evento di malattia insorto prima o
dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, si rende necessario tenere conto della
diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa a seconda del contratto
sottostante al rapporto di lavoro.
Infatti, per determinate categorie di lavoratori dipendenti (ad esempio, i lavoratori a tempo
indeterminato), la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di
cessazione del rapporto di lavoro, comportando con ciò l’erogazione della correlata prestazione
economica.
Posto quanto sopra, per quanto concerne la sospensione della decorrenza del termine di 68
giorni per la presentazione della domanda di NASpI si fa presente quanto segue.
A conferma e ad integrazione di quanto già precisato al paragrafo 2.6.a.2 della circolare n. 94
del 2015, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio
sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto dopo la data di
cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso
per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul
lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la
parte residua.
Analogamente, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul
lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di
lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della
domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 27167 del 23 dicembre 2009 e
Cassazione n. 17163 del 10 agosto 2011) si è espressa affermando che la cessazione del
rapporto di lavoro intanto rileva per la decorrenza del termine di decadenza in quanto
comporta la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore; laddove invece la copertura del
bisogno derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di
altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza
stesso; la Corte, inoltre, afferma che il termine di decadenza di sessanta giorni previsto
dall’articolo 129, comma 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione della
domanda di ammissione al pagamento dell’indennità di disoccupazione non decorre durante il
periodo di malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni economiche di
natura previdenziale.
Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di
lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro
(ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di
presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le
regole ordinarie.
Al riguardo, la Corte di Cassazione - sezione lavoro con la sentenza n. 17404 del 29 agosto
2016 si è espressa in relazione alla decorrenza del termine di presentazione della domanda di
indennità di disoccupazione nel caso di evento di malattia non indennizzabile insorta dopo la
cessazione del rapporto di lavoro.
Nella citata pronuncia la Corte ha precisato che “[…] la decadenza consiste nel fatto oggettivo
del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o
individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di
proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla
legge […]: essa pertanto non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà,
essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile. […]”.
Tanto premesso, si chiarisce che, nell’ipotesi in cui l’evento di malattia non è
indennizzato/indennizzabile, il termine di sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per
la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre
secondo le regole ordinarie.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 4211/2019 è il riferimento normativo per la sospensione del termine di decadenza della NASpI in caso di malattia indennizzabile, distinguendo tra tutela previdenziale della malattia, indennità di disoccupazione e protezione sociale dei lavoratori subordinati. Consulenti del lavoro e RSPP lo consultano per comprendere come la copertura INPS e INAIL influisca sulla decorrenza dei termini, la categoria contrattuale del lavoratore e l'applicazione della giurisprudenza della Cassazione sulla decadenza.
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