Ape sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci di cui alla legge di Bilancio per il 2017: nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della lettere a) dell’articolo 1 commi 179 e 199 della legge n.232 del 2016.
Quali sono i nuovi criteri per verificare lo stato di disoccupazione dei lavoratori precoci che richiedono l'Ape sociale secondo il Messaggio INPS 4195/2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4195/2017 chiarisce come accertare lo stato di disoccupazione per i lavoratori precoci che richiedono l'Ape sociale o la riduzione contributiva per il pensionamento anticipato. Si applica ai disoccupati che hanno concluso integralmente la prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi e che hanno perso il lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. Il nuovo indirizzo interpretativo, condiviso dal Ministero del Lavoro, introduce una lettura più favorevole: lo stato di disoccupazione non viene meno se il richiedente svolge rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi oppure prestazioni di lavoro occasionale retribuite anche con voucher nel periodo successivo alla conclusione della disoccupazione. Questo significa che brevi periodi di rioccupazione non determinano automaticamente il rigetto della domanda. L'INPS ha disposto il riesame d'ufficio delle domande precedentemente rigettate per rioccupazioni inferiori ai sei mesi, con comunicazione dei nuovi esiti ai richiedenti secondo le modalità ordinarie.
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Riferimento normativo
Ape sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci di cui alla legge di Bilancio per il 2017: nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della lettere a) dell’articolo 1 commi 179 e 199 della legge n.232 del 2016.
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 25-10-2017
Messaggio n. 4195
OGGETTO: Ape sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci di cui alla legge di
Bilancio per il 2017: nuovi criteri per la verifica dello stato di
disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai
sensi della lettere a) dell’articolo 1 commi 179 e 199 della legge
n.232 del 2016.
Premessa
La Legge di Bilancio 2017, all’articolo 1, commi 179 e 199, lettera a), ha individuato tra i
destinatari dei benefici della riduzione del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento
anticipato dei lavoratori precoci e della indennità di Ape sociale coloro i quali si trovano in stato
di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale di cui all’articolo 7 della legge
15 luglio 1966 n. 604 e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione
loro spettante da almeno tre mesi (lett. a dell’ art. 2 del d.P.C.M n. 88 del 2017 e lett. a
dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87 del 2017).
I decreti attuativi delle disposizioni in oggetto in merito alla categoria di disoccupati di cui alle
lettera a) hanno specificato, in modo puntuale, che lo stato disoccupazione cui far riferimento
è quello definito ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che
stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi d’impiego che dichiarano in forma
telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure
di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
Nelle circolari n. 99 e n. 100 del 2017, l’Istituto, nel fornire istruzioni alle Sedi per l’esame
delle domande di ape sociale e c.d. precoci presentate dai soggetti disoccupati, ha precisato
che lo status di disoccupazione può essere accertato verificando la permanenza del richiedente
nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego.
Con successivo messaggio n. 2884 dell’11.07.2017, condiviso con il Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali, è stato chiarito che lo stato di disoccupazione, come definito dal comma 1
dell’articolo 19 del D.lgs. n. 150 del 2015, deve essere mantenuto per tutto il periodo
compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione fino all’accesso
all’indennità di ape sociale/pensione anticipata e che il periodo di inoccupazione nel periodo
successivo alla fruizione totale della prestazione di disoccupazione non debba essere interrotto
da rioccupazioni di qualsivoglia durata.
Nuovo indirizzo interpretativo
Con l’approssimarsi della definizione del primo monitoraggio, l’Istituto ha nuovamente
interpellato il Ministero vigilante per avere ulteriori indicazioni in merito all’accertamento dello
stato di disoccupazione di cui trattasi.
Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che
introduce una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione di cui
alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che: “appare condivisibile l’opzione
interpretativa proposta dall’Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è
applicabile l’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015”.
Tale disposizione prevede espressamente che “lo stato di disoccupazione è sospeso in
caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi” ; se ne deduce quindi
che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal
richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non
determinano il venir meno dello stato di disoccupazione.
Con riguardo poi alle prestazioni di lavoro occasionale, retribuita eventualmente anche con i
voucher, il Dicastero ha altresì espresso l’avviso in nota che “possa essere ricompresa
nell’ambito applicativo della citata disposizione (articolo 19, comma 3 del d.lgs. n. 150 del
2015) la prestazione di lavoro occasionale, anche retribuita con voucher, sia in considerazione
delle concrete modalità di svolgimento (in cui il prestatore si trova sottoposto al potere di
direzione del datore di lavoro, cui spetta di determinare le modalità di esplicazione dell’attività
lavorativa), sia in considerazione del disposto dell’articolo 54-bis, comma 4, del decreto legge
n. 50 del 2017 il quale in tema di prestazione occasionale prevede che “i compensi percepiti
dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale” e “ non incidono sul suo stato di
disoccupato”.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni in merito ad altre tipologie di attività di lavoro per le quali
sono in corso ulteriori approfondimenti.
Nuove istruzioni
Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero vigilante, le domande di
certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello “stato di disoccupazione” (ai
sensi della lett. a dell’art. 2 del d.P.C.M n. 88/2017 e dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87/2017), in
presenza di tutti gli altri requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo
successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di
lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione correlati a rapporti di lavoro
subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi.
Le Sedi dell’Istituto attueranno il nuovo indirizzo procedendo al riesame d’ufficio delle
domande di certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della citata
lettera a), con particolare riferimento a quelle domande che sono state rigettate per
rioccupazioni di durata inferiore ai 6 mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della
prestazione di disoccupazione. Il nuovo esito sarà comunicato ai soggetti interessati secondo le
consuete modalità.
Al fine di facilitare le Sedi nella predetta attività di riesame, sono state elaborate a livello
centrale liste di controllo delle domande rientranti nelle fattispecie esposte che verranno messe
a disposizione delle Direzioni regionali, secondo il rispettivo ambito di competenza territoriale.
Tali liste sono state ricavate sulla base dei dati contributivi presenti nel casellario dei lavoratori
attivi, includendo, con riferimento al periodo di osservazione (periodo successivo al
completamento della prestazione di disoccupazione), le domande per le quali erano stati
riscontrati periodi contributivi per attività di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei
mesi oppure voucher.
A seguito del riesame, le Sedi procederanno ad istruire le nuove domande di riconoscimento
delle condizioni di accesso ai benefici della riduzione contributiva per l’accesso al
pensionamento anticipato per i precoci e per l’ape sociale alla luce delle indicazioni contenute
nel presente messaggio.
Si precisa che i criteri qui esposti non esimono le Sedi da ulteriori approfondimenti ritenuti
necessari per l’accesso, da parte dei richiedenti, ai benefici di cui trattasi.
I riesami non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà
agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 4195/2017 è fondamentale per chi gestisce pratiche di Ape sociale e pensionamento anticipato per lavoratori precoci, in quanto definisce i criteri di accertamento dello stato di disoccupazione secondo l'articolo 19 del D.lgs. 150/2015. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le disposizioni su rapporti di lavoro subordinato sospensivi fino a sei mesi, prestazioni occasionali con voucher, e la rilevanza della permanenza nelle liste dei centri per l'impiego per verificare l'idoneità dei clienti ai benefici contributivi.
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