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Messaggio INPS 4195/2017

Ape sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci di cui alla legge di Bilancio per il 2017: nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della lettere a) dell’articolo 1 commi 179 e 199 della legge n.232 del 2016.

Pubblicato: 24/10/2017 In vigore dal: 24/10/2017 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi criteri per verificare lo stato di disoccupazione dei lavoratori precoci che richiedono l'Ape sociale secondo il Messaggio INPS 4195/2017?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4195/2017 chiarisce come accertare lo stato di disoccupazione per i lavoratori precoci che richiedono l'Ape sociale o la riduzione contributiva per il pensionamento anticipato. Si applica ai disoccupati che hanno concluso integralmente la prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi e che hanno perso il lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. Il nuovo indirizzo interpretativo, condiviso dal Ministero del Lavoro, introduce una lettura più favorevole: lo stato di disoccupazione non viene meno se il richiedente svolge rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi oppure prestazioni di lavoro occasionale retribuite anche con voucher nel periodo successivo alla conclusione della disoccupazione. Questo significa che brevi periodi di rioccupazione non determinano automaticamente il rigetto della domanda. L'INPS ha disposto il riesame d'ufficio delle domande precedentemente rigettate per rioccupazioni inferiori ai sei mesi, con comunicazione dei nuovi esiti ai richiedenti secondo le modalità ordinarie.

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Riferimento normativo

Ape sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci di cui alla legge di Bilancio per il 2017: nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della lettere a) dell’articolo 1 commi 179 e 199 della legge n.232 del 2016.

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 25-10-2017 Messaggio n. 4195 OGGETTO: Ape sociale e beneficio lavoratori c.d. precoci di cui alla legge di Bilancio per il 2017: nuovi criteri per la verifica dello stato di disoccupazione per i soggetti che hanno presentato domanda ai sensi della lettere a) dell’articolo 1 commi 179 e 199 della legge n.232 del 2016. Premessa La Legge di Bilancio 2017, all’articolo 1, commi 179 e 199, lettera a), ha individuato tra i destinatari dei benefici della riduzione del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci e della indennità di Ape sociale coloro i quali si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi (lett. a dell’ art. 2 del d.P.C.M n. 88 del 2017 e lett. a dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87 del 2017). I decreti attuativi delle disposizioni in oggetto in merito alla categoria di disoccupati di cui alle lettera a) hanno specificato, in modo puntuale, che lo stato disoccupazione cui far riferimento è quello definito ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi d’impiego che dichiarano in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. Nelle circolari n. 99 e n. 100 del 2017, l’Istituto, nel fornire istruzioni alle Sedi per l’esame delle domande di ape sociale e c.d. precoci presentate dai soggetti disoccupati, ha precisato che lo status di disoccupazione può essere accertato verificando la permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego. Con successivo messaggio n. 2884 dell’11.07.2017, condiviso con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è stato chiarito che lo stato di disoccupazione, come definito dal comma 1 dell’articolo 19 del D.lgs. n. 150 del 2015, deve essere mantenuto per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione fino all’accesso all’indennità di ape sociale/pensione anticipata e che il periodo di inoccupazione nel periodo successivo alla fruizione totale della prestazione di disoccupazione non debba essere interrotto da rioccupazioni di qualsivoglia durata. Nuovo indirizzo interpretativo Con l’approssimarsi della definizione del primo monitoraggio, l’Istituto ha nuovamente interpellato il Ministero vigilante per avere ulteriori indicazioni in merito all’accertamento dello stato di disoccupazione di cui trattasi. Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che introduce una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione di cui alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che: “appare condivisibile l’opzione interpretativa proposta dall’Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile l’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015”. Tale disposizione prevede espressamente che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi” ; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione. Con riguardo poi alle prestazioni di lavoro occasionale, retribuita eventualmente anche con i voucher, il Dicastero ha altresì espresso l’avviso in nota che “possa essere ricompresa nell’ambito applicativo della citata disposizione (articolo 19, comma 3 del d.lgs. n. 150 del 2015) la prestazione di lavoro occasionale, anche retribuita con voucher, sia in considerazione delle concrete modalità di svolgimento (in cui il prestatore si trova sottoposto al potere di direzione del datore di lavoro, cui spetta di determinare le modalità di esplicazione dell’attività lavorativa), sia in considerazione del disposto dell’articolo 54-bis, comma 4, del decreto legge n. 50 del 2017 il quale in tema di prestazione occasionale prevede che “i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale” e “ non incidono sul suo stato di disoccupato”. Si fa riserva di ulteriori istruzioni in merito ad altre tipologie di attività di lavoro per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti. Nuove istruzioni Alla luce del nuovo indirizzo interpretativo fornito dal Ministero vigilante, le domande di certificazione che vengono presentate dai soggetti in ragione dello “stato di disoccupazione” (ai sensi della lett. a dell’art. 2 del d.P.C.M n. 88/2017 e dell’art. 3 del d.P.C.M. n. 87/2017), in presenza di tutti gli altri requisiti di legge, dovranno essere accolte anche se nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione siano riscontrate prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o periodi di contribuzione correlati a rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi. Le Sedi dell’Istituto attueranno il nuovo indirizzo procedendo al riesame d’ufficio delle domande di certificazione presentate dai soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della citata lettera a), con particolare riferimento a quelle domande che sono state rigettate per rioccupazioni di durata inferiore ai 6 mesi nel periodo successivo alla fruizione completa della prestazione di disoccupazione. Il nuovo esito sarà comunicato ai soggetti interessati secondo le consuete modalità. Al fine di facilitare le Sedi nella predetta attività di riesame, sono state elaborate a livello centrale liste di controllo delle domande rientranti nelle fattispecie esposte che verranno messe a disposizione delle Direzioni regionali, secondo il rispettivo ambito di competenza territoriale. Tali liste sono state ricavate sulla base dei dati contributivi presenti nel casellario dei lavoratori attivi, includendo, con riferimento al periodo di osservazione (periodo successivo al completamento della prestazione di disoccupazione), le domande per le quali erano stati riscontrati periodi contributivi per attività di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi oppure voucher. A seguito del riesame, le Sedi procederanno ad istruire le nuove domande di riconoscimento delle condizioni di accesso ai benefici della riduzione contributiva per l’accesso al pensionamento anticipato per i precoci e per l’ape sociale alla luce delle indicazioni contenute nel presente messaggio. Si precisa che i criteri qui esposti non esimono le Sedi da ulteriori approfondimenti ritenuti necessari per l’accesso, da parte dei richiedenti, ai benefici di cui trattasi. I riesami non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 4195/2017 è fondamentale per chi gestisce pratiche di Ape sociale e pensionamento anticipato per lavoratori precoci, in quanto definisce i criteri di accertamento dello stato di disoccupazione secondo l'articolo 19 del D.lgs. 150/2015. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le disposizioni su rapporti di lavoro subordinato sospensivi fino a sei mesi, prestazioni occasionali con voucher, e la rilevanza della permanenza nelle liste dei centri per l'impiego per verificare l'idoneità dei clienti ai benefici contributivi.

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