Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 4184/2021

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istanze di riesame. Precisazioni

Pubblicato: 25/11/2021 In vigore dal: 25/11/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per fruire dell'esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dalla legge 178/2020 per lavoratori autonomi e liberi professionisti?

Spiegato da FiscoAI
L'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali riguarda i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle gestioni speciali (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) per l'anno 2021. Il beneficio copre solo la contribuzione con scadenza ordinaria entro il 2021, escludendo importi di annualità pregresse. Un requisito fondamentale è la regolarità contributiva, verificata d'ufficio dall'INPS a partire dal 1° novembre 2021 attraverso il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), considerando anche i versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Gli importi concessi sono provvisoriamente riconosciuti in attesa delle verifiche successive, e il contribuente deve versare la parte eccedente l'esonero entro il 29 dicembre 2021. In caso di accoglimento parziale o totale, l'importo dell'esonero viene utilizzato a copertura delle rate di contribuzione nell'ordine di scadenza, mentre il residuo deve essere versato dal contribuente nel termine indicato.

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Riferimento normativo

Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istanze di riesame. Precisazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 26-11-2021 Messaggio n. 4184 OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Istanze di riesame. Precisazioni 1. Premessa Con il messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021 l’Istituto ha reso nota la disponibilità, nel “Cassetto previdenziale”, degli esiti delle istanze di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, a decorrere dal 29 novembre 2021, degli importi concessi per le istanze accolte con esito parziale o totale. Gli esiti, sia di accoglimento che di reiezione, tengono conto delle verifiche ex ante effettuate sugli archivi centralizzati. Con il predetto messaggio è stato chiarito che la richiesta di riesame dell’esito potrà essere presentata mediante un’apposita funzionalità, attraverso la quale potranno essere esplicitati i motivi a sostegno allegando idonea documentazione. L’istanza di riesame, per la cui presentazione sarà assegnato un congruo termine, deve essere inoltrata, dunque, esclusivamente mediante tale apposita funzionalità, il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio. A seguito di alcune richieste di chiarimento relative al procedimento di concessione e verifica dei requisiti previsti dalla legge, con il presente messaggio si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni, a integrazione di quelle già fornite in materia. 2. Verifica della regolarità contributiva Tra i requisiti per fruire dell’esonero in oggetto, il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, ha previsto che gli interessati debbano risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015. Successivamente, l’articolo 47-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, inserito, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che, ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22- bis, della legge n. 178/2020, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti. Pertanto, come già indicato nel citato messaggio n. 3974/2021, gli importi si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi. Si evidenzia che con il richiamato messaggio n. 3974/2021 è stato precisato che, in caso di accoglimento dell’istanza, la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021, data determinata applicando il termine di trenta giorni alla data del 29 novembre 2021, giorno in cui sono resi disponibili nel “Cassetto previdenziale” gli importi dell’esonero concesso. Ciò comporta l’esclusione dell’eccedenza da versare fino alla predetta data del 29 dicembre 2021 dalla determinazione dell’eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del D.M. 30 gennaio 2015. In caso di comunicazione di reiezione, l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesto con l’invito a regolarizzare di cui al citato articolo 4. L’eventuale presentazione di richiesta di riesame non integra la fattispecie disciplinata dall’articolo 3, comma 2, lettera d), del citato decreto. Si specifica infine, con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che l’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 con scadenza ordinaria di versamento entro la medesima annualità. Pertanto, restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative a ciascuna rata. Tali importi, in assenza di regolare versamento, saranno richiesti con l’invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva finalizzata al perfezionamento delle verifiche da effettuarsi successivamente alla comunicazione, anche parziale, di accoglimento. 3. Messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021. Precisazioni Con l’occasione, si ripropone l’esempio di cui al punto a) del paragrafo 2, dal titolo “Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito”,del messaggion. 3974/2021 che reca un errore materiale. Tale esempio, pertanto, deve intendersi annullato e sostituito dal seguente, che riporta una casistica più comune. Esempio: Titolare artigiano, iscritto alla gestione per l’intero anno 2021, con 3 rate di contribuzione fissa di competenza anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, con importo pari a € 2.877,12 (€ 959,04*3), lavoratore subordinato part time per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 Viene riconosciuto l’esonero per € 1.438,56 - ovvero l’importo complessivo dovuto a titolo di esonero pari a € 2.877,12 astrattamente spettante su base annuale, riproporzionato rispetto al numero di mesi di effettiva attività lavorativa autonoma e contemporanea assenza di status di lavoratore subordinato, cioè (2.877,12/12)x6. L’importo riconosciuto a titolo di esonero (€ 1.438,56) verrà utilizzato a copertura integrale della prima rata 2021 mentre il residuo importo di € 479,52 sarà utilizzato a copertura parziale della seconda rata 2021. Pertanto, il contribuente deve versare la differenza di € 479,52 (€ 959,04 - € 479,52) a saldo della seconda rata della contribuzione sul minimale di reddito, con F24 causale AF, entro il giorno 29 dicembre 2021. Entro il medesimo termine deve essere versata anche la terza rata, utilizzando la codeline messa a disposizione da parte dell’Istituto con l’imposizione contributiva di maggio 2021. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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L'esonero contributivo 2021 è disciplinato dall'articolo 1, commi 20-22bis della legge 178/2020 e dal decreto ministeriale del 17 maggio 2021, con modifiche introdotte dall'articolo 47-bis del decreto-legge 73/2021. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare la regolarità contributiva tramite DURC, gestire le istanze di riesame mediante la piattaforma INPS, e controllare i versamenti delle eccedenze rispetto all'esonero concesso, considerando anche il recupero degli importi non spettanti secondo la normativa vigente.

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