Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4179/2023

Reddito di cittadinanza - Termine ultimo per la presentazione delle domande e gestione delle domande sospese per fruizione delle sette mensilità.

Pubblicato: 23/11/2023 In vigore dal: 23/11/2023 Documento ufficiale

Quali sono i termini ultimi per presentare domande di Reddito di Cittadinanza e come viene gestita la fruizione delle sette mensilità dopo la cessazione della misura?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4179/2023 comunica la cessazione del Reddito di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023. La misura riguarda tutti i nuclei familiari che attualmente percepiscono il beneficio e coloro che intendono presentare nuove domande. Il termine ultimo per acquisire nuove domande è il 30 novembre 2023, poiché il beneficio viene erogato dal mese successivo alla richiesta; per le domande presentate tramite intermediari è consentita la trasmissione fino al 20 dicembre 2023, purché l'utente le abbia presentate entro il 30 novembre. Per i nuclei che hanno raggiunto la settima mensilità a ottobre senza requisiti per proseguire, il pagamento di novembre sarà corrisposto il 15 dicembre solo se risultano presi in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre (se dovuta) sarà versata il 27 dicembre; i nuclei non presi in carico cesseranno dalla fruizione. Analogamente, i nuclei precedentemente sospesi che ottengono il riconoscimento della prosecuzione grazie alla presa in carico dai servizi sociali riceveranno i pagamenti arretrati e della mensilità corrente alle medesime date (15 e 27 dicembre).

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Riferimento normativo

Reddito di cittadinanza - Termine ultimo per la presentazione delle domande e gestione delle domande sospese per fruizione delle sette mensilità.

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 24-11-2023 Messaggio n. 4179 OGGETTO: Reddito di cittadinanza - Termine ultimo per la presentazione delle domande e gestione delle domande sospese per fruizione delle sette mensilità. Con riferimento alla misura del Reddito di Cittadinanza (Rdc), la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 318, ne ha disposto la cessazione a far data dal 1° gennaio 2024. Per coloro che hanno la misura in essere, la fruizione del beneficio terminerà al 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui non siano trascorse le diciotto mensilità previste dalla normativa Rdc, fatto salvo il riconoscimento successivo di possibili rate arretrate e la liquidazione di quanto eventualmente spettante a titolo di AUU fino a febbraio 2024, come previsto nel messaggio n.2896 del 7 agosto 2023. La Carta Rdc resterà, pertanto, operativa nei primi mesi del 2024 per consentire l’utilizzo degli importi accreditati. Tenuto conto, peraltro, dei termini di erogazione del beneficio dal mese successivo a quello della richiesta, non potranno essere acquisite nuove domande di Reddito di cittadinanza oltre la data del 30 novembre p.v. Nel caso di domande presentate all’Istituto per il tramite di intermediari, verrà consentita, anche attraverso il canale dell’interoperabilità, la trasmissione di tali domande fino alla data del 20 dicembre p.v., purché presentate dagli utenti presso gli intermediari entro la scadenza del 30 novembre p.v. La data del 30 novembre p.v. rappresenta anche il termine indicato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di modifica dell’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, per la comunicazione da parte dei servizi sociali dell’eventuale presa in carico dei nuclei familiari che cessano la fruizione del beneficio alla settima mensilità. Tenuta presente tale ultima scadenza, i nuclei che hanno fruito della settima mensilità del reddito di cittadinanza ad ottobre senza avere i requisiti per la prosecuzione della fruizione, potranno ricevere il pagamento della rata di novembre, il 15 dicembre, purché nel frattempo risultino presi in carico dai servizi sociali, mentre la mensilità di dicembre, ove dovuta, verrà corrisposta il giorno 27 dello stesso mese. Nel caso in cui, invece, tali nuclei familiari non risultino presi in carico, cesseranno dalla fruizione della misura. Alle medesime scadenze del 15 e del 27 dicembre, si procederà a corrispondere gli eventuali pagamenti arretrati nonché quello del corrente mese, ai nuclei già sospesi cui, per effetto della presa in carico da parte dei servizi sociali, sia riconosciuta la prosecuzione del beneficio. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 4179/2023 disciplina la cessazione del Reddito di Cittadinanza e i termini per la presentazione delle domande, interessando direttamente gli operatori sociali, i CAF e gli intermediari che assistono i nuclei familiari nella gestione della misura. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le scadenze del 30 novembre e 20 dicembre 2023, nonché le modalità di pagamento delle mensilità residue, la presa in carico da parte dei servizi sociali e la liquidazione dell'Assegno di Inclusione Universale (AUU) fino a febbraio 2024.

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