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Messaggio INPS 4157/2020

Tutela a favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

Pubblicato: 08/11/2020 In vigore dal: 08/11/2020 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e la durata della tutela previdenziale riconosciuta ai lavoratori fragili secondo il Messaggio INPS 4157/2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4157/2020 disciplina la protezione previdenziale per i lavoratori dipendenti (settori pubblico e privato) in condizioni di particolare fragilità. La tutela riguarda specificamente coloro che possiedono il riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) oppure condizioni di rischio certificate quali immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita, attestate da organi medico-legali delle autorità sanitarie locali. Durante i periodi di assenza dal lavoro, l'intero periodo viene equiparato a degenza ospedaliera, con riconoscimento della prestazione economica e della contribuzione figurativa, a fronte della presentazione di certificato di malattia.

La durata della tutela è stata progressivamente prorogata: inizialmente fissata al 30 aprile 2020, è stata estesa al 31 luglio 2020 e successivamente al 15 ottobre 2020. Pertanto, attualmente copre i periodi di assenza compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020. A decorrere dal 16 ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili è previsto l'esercizio dell'attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione nella medesima categoria o area di inquadramento, oppure mediante formazione professionale da remoto.

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Riferimento normativo

Tutela a favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 09-11-2020 Messaggio n. 4157 OGGETTO: Tutela a favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dall’articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 Con il messaggio n. 2584/2020 è stata illustrata la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità. Nello specifico, è stato precisato che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia. La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, può anche essere attestata dagli organi medico- legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020). Il termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020 dall’articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza. Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che il comma 1-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha sostituito il comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 con gli attuali commi 2 e 2-bis. In particolare, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore. Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992. Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche“attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La normativa sui lavoratori fragili si applica nel contesto della tutela previdenziale e della malattia, interessando direttamente aziende e consulenti del lavoro per la gestione della contribuzione figurativa, dell'equiparazione a degenza ospedaliera e della modalità di lavoro agile. I riferimenti normativi principali sono la legge 104/1992 (disabilità grave), il decreto-legge 18/2020 e il decreto-legge 104/2020, con particolare attenzione alla certificazione medico-legale e ai periodi massimi assistibili secondo la qualifica e il settore di appartenenza.

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