Gestione separata committenti: nuovo “codice rapporto” per le pubbliche Amministrazioni. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati ai sensi dell’ordinanza 24 ottobre 2020, n. 709, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Quali sono gli obblighi contributivi e le modalità di dichiarazione per i collaboratori coordinati e continuativi assunti dalle pubbliche Amministrazioni in base all'ordinanza di Protezione Civile del 24 ottobre 2020?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 4147/2020 disciplina il trattamento contributivo dei collaboratori assunti dalle pubbliche Amministrazioni per attività di contact tracing e supporto amministrativo durante l'emergenza COVID-19, secondo l'ordinanza della Protezione Civile n. 709/2020. Questi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, pur instaurati in deroga alle normali regole sui contratti pubblici, rimangono soggetti a contribuzione presso la Gestione separata INPS secondo l'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Per gli operatori sanitari iscritti ad Albi professionali (medici, infermieri, psicologi), invece, persiste l'obbligo di versamento presso le rispettive Casse professionali autonome. Al fine di garantire la corretta identificazione della contribuzione dovuta, l'INPS introduce un nuovo codice rapporto specifico da utilizzare nella trasmissione telematica Uniemens: il codice "20" nella sezione ListaCollaboratori, elemento TipoRapporto, che identifica le "collaborazioni coordinate e continuative COVID-19 ex ordinanza 24 ottobre 2020 Protezione Civile". Contestualmente, nel campo TipoAttività deve essere inserito il codice "20" per indicare l'attività amministrativa di contact tracing.
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Riferimento normativo
Gestione separata committenti: nuovo “codice rapporto” per le pubbliche Amministrazioni. Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati ai sensi dell’ordinanza 24 ottobre 2020, n. 709, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 06-11-2020
Messaggio n. 4147
OGGETTO: Gestione separata committenti: nuovo “codice rapporto” per le
pubbliche Amministrazioni. Rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa instaurati ai sensi dell’ordinanza 24 ottobre 2020, n.
709, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile
Con l’ordinanza 24 ottobre 2020, n. 709 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 27
ottobre 2020), il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha disposto – su base regionale – il reperimento di 1.500 operatori sanitari e 500
addetti ad attività amministrativa a supporto di Regioni e Province autonome per l’operatività
del sistema di contact tracing, di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19.
In riferimento alle figure amministrative, il reclutamento avviene in deroga a quanto disposto
dall’articolo 7 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, in tema di contratti di lavoro autonomo o di
collaborazione coordinata e continuativa alle dipendenze della pubblica Amministrazione.
Ciò premesso, si rammenta che i compensi erogati a seguito di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, prodotti ai sensi dell’articolo 50 c-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (TUIR), sono anche assoggettati a contribuzione presso la Gestione separata ai sensi
dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e vengono denunciati all’Inps
tramite il flusso telematico Uniemens. Resta invece l’obbligo previdenziale presso le Casse
professionali autonome per gli operatori sanitari per i quali è prevista l’iscrizione all’Albo
professionale e presso la relativa Cassa professionale corrispondente (quali medici o infermieri
o psicologi).
Al fine della corretta individuazione della contribuzione dovuta, con il presente messaggio
viene introdotto un nuovo “Tipo rapporto” da inserire nel flusso Uniemens, specifico per le
pubbliche Amministrazioni obbligate al versamento della contribuzione in virtù degli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa conferiti in attuazione dell’ordinanza sopra indicata.
Pertanto, nella sezione <ListaCollaboratori>, dovrà essere inserito il nuovo codice “20”
all’interno dell’elemento <TipoRapporto> di <Collaboratore>, che assume il significato di
“collab.coord.e contin. Covid19- Ordinanza 24 ott.2020 PdCM protezione civile”; nell’elemento
<TipoAttività> è necessario inserire il codice “20”, attività amministrativa da contact tracing.
Si ricorda che le modalità di dichiarazione delle denunce Uniemens dei collaboratori sono
illustrate nel “Documento tecnico UNIEMENS” e nell’“Allegato tecnico UNIEMENS”, disponibili
sul sito dell’Istituto www.inps.it nella scheda prestazione denominata “Trasmissione UNIEMENS
per datori di lavoro di aziende private”.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La gestione separata INPS, disciplinata dalla legge 335/1995, rappresenta il regime previdenziale per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme obbligatorie. Le pubbliche Amministrazioni devono rispettare gli obblighi di dichiarazione tramite flusso Uniemens secondo le modalità tecniche specificate dall'Istituto, distinguendo tra collaboratori amministrativi (Gestione separata) e operatori sanitari (Casse professionali autonome). Questo messaggio INPS chiarisce l'applicazione dell'articolo 50 c-bis del TUIR (DPR 917/1986) ai compensi da collaborazione coordinata e continuativa in contesto di emergenza sanitaria.
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