Riconoscimento del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità
Quali sono le regole per il riconoscimento del congedo straordinario e dei permessi della Legge 104/1992 quando più lavoratori devono assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4143/2023 chiarisce come gestire i benefici di assistenza ai disabili gravi quando più richiedenti sono coinvolti. La normativa si applica ai lavoratori dipendenti che assistono persone con disabilità grave riconosciuta secondo l'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Il decreto legislativo 105/2022 ha eliminato il vincolo del "referente unico" per i permessi, permettendo a più lavoratori di fruirne alternativamente. In pratica, il congedo straordinario rimane riconoscibile a un solo lavoratore (salvo i genitori), ma i permessi mensili e altre forme di congedo possono essere autorizzati a più persone, purché non negli stessi giorni. Questo significa che se un lavoratore fruisce del congedo straordinario in determinati periodi, altri possono utilizzare i tre giorni mensili di permesso o il prolungamento del congedo parentale in periodi diversi per assistere la medesima persona disabile.
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Riferimento normativo
Riconoscimento del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22-11-2023
Messaggio n. 4143
OGGETTO: Riconoscimento del congedo straordinario di cui all’articolo 42,
comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui
all’articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per
assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità
Premessa
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha
introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario per l’assistenza
ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il decreto in esame, inoltre, ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992 eliminando il
principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi
disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33.
Con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 sono state fornite le relative indicazioni amministrative
e procedurali in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relative alla gestione sia del congedo
straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che
dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per
assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.
1. Riconoscimento dei benefici
Il decreto legislativo n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del decreto
legislativo n. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di
cui al comma 5 e i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, non
possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con
disabilità grave.
Tale disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal decreto
legislativo n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, che, per i relativi
permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”.
Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un
lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile
autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo
33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità
grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a
periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso
mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del
congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso
alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1,
del decreto legislativo n. 151/2001)per assistere la stessa persona disabile in situazione di
gravità.
Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario,
potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso
mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al
prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa
persona disabile in situazione di gravità.
Si ribadisce che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi
di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e
devono, quindi, intendersi alternativi.
2. Indicazioni per le Strutture territoriali
Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce dei suddetti chiarimenti e in base
alle indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio, i provvedimenti già adottati e le
istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi
come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in
giudicato o prescrizione del diritto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 4143/2023 è il riferimento normativo per congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001), permessi Legge 104/1992 (articolo 33), disabilità grave e assistenza ai disabili. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per gestire fruizione alternativa di benefici, referente unico dell'assistenza, prolungamento congedo parentale e compatibilità tra istituti di assistenza per lo stesso soggetto disabile.
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