Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4143/2023

Riconoscimento del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità

Pubblicato: 21/11/2023 In vigore dal: 21/11/2023 Documento ufficiale

Quali sono le regole per il riconoscimento del congedo straordinario e dei permessi della Legge 104/1992 quando più lavoratori devono assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4143/2023 chiarisce come gestire i benefici di assistenza ai disabili gravi quando più richiedenti sono coinvolti. La normativa si applica ai lavoratori dipendenti che assistono persone con disabilità grave riconosciuta secondo l'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Il decreto legislativo 105/2022 ha eliminato il vincolo del "referente unico" per i permessi, permettendo a più lavoratori di fruirne alternativamente. In pratica, il congedo straordinario rimane riconoscibile a un solo lavoratore (salvo i genitori), ma i permessi mensili e altre forme di congedo possono essere autorizzati a più persone, purché non negli stessi giorni. Questo significa che se un lavoratore fruisce del congedo straordinario in determinati periodi, altri possono utilizzare i tre giorni mensili di permesso o il prolungamento del congedo parentale in periodi diversi per assistere la medesima persona disabile.

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Riferimento normativo

Riconoscimento del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 22-11-2023 Messaggio n. 4143 OGGETTO: Riconoscimento del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 in favore di più richiedenti per assistere lo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità Premessa Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto novità normative in materia di permessi e di congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il decreto in esame, inoltre, ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992 eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del medesimo articolo 33. Con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 sono state fornite le relative indicazioni amministrative e procedurali in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità. 1. Riconoscimento dei benefici Il decreto legislativo n. 105/2022 non ha modificato il comma 5-bis dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 in base al quale, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Tale disposizione, tuttavia, va letta congiuntamente alla modifica apportata dal decreto legislativo n. 105/2022 all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, che, per i relativi permessi, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”. Pertanto, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni. Conseguentemente, può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001)per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità. Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità. Si ribadisce che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi. 2. Indicazioni per le Strutture territoriali Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce dei suddetti chiarimenti e in base alle indicazioni che saranno fornite con successivo messaggio, i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 4143/2023 è il riferimento normativo per congedo straordinario (articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001), permessi Legge 104/1992 (articolo 33), disabilità grave e assistenza ai disabili. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per gestire fruizione alternativa di benefici, referente unico dell'assistenza, prolungamento congedo parentale e compatibilità tra istituti di assistenza per lo stesso soggetto disabile.

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