Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4121/2024

Accordo di adesione alla Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione SEND - Servizio Notifiche Digitali

Pubblicato: 04/12/2024 In vigore dal: 04/12/2024 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e gli effetti giuridici della notificazione degli atti INPS attraverso la Piattaforma SEND?

Spiegato da FiscoAI
La Piattaforma SEND (Servizio Notifiche Digitali) è un sistema centralizzato di notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, a cui l'INPS ha aderito per efficientare i processi di comunicazione con i cittadini e le imprese. Il sistema consente di notificare atti amministrativi mettendoli a disposizione su una piattaforma accessibile tramite SPID, app IO o casella postale online, garantendo certezza degli effetti giuridici anche in caso di mancato recapito. La notificazione si perfeziona in momenti diversi per l'amministrazione (data di disponibilità del documento) e per il destinatario (a seconda che acceda al documento, riceva avviso di ricezione o decorrano i termini previsti), con un meccanismo di "scissione degli effetti" che protegge l'amministrazione da decadenze e interruzioni di prescrizione. Per i destinatari con PEC o servizio di recapito certificato, SEND tenta la notifica digitale; per gli altri, procede con notificazione cartacea secondo le regole della legge 890/1982, con obbligo di ricerca dell'indirizzo in caso di irreperibilità.

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Riferimento normativo

Accordo di adesione alla Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione SEND - Servizio Notifiche Digitali

Testo normativo

Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Legale Roma, 05-12-2024 Messaggio n. 4121 OGGETTO: Accordo di adesione alla Piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione SEND - Servizio Notifiche Digitali L’Istituto ha aderito alla “Piattaforma per la notificazioni digitale della pubblica amministrazione”, come disciplinata dall’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La Piattaforma Notifiche, prevista dall’art. 1, comma 402 della Legge Finanziaria 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stata prevista dal Decreto Semplificazioni (art. 26 del Decreto- legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», poi modificato dal DL n. 77 del 31 maggio 2021). A corollario, il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione digitale ha emesso due decreti: il Decreto 8 febbraio 2022, n. 58, in G.U. n. 130 del 6 giugno 2022 (“Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”) e il Decreto 30 maggio 2002, in G.U. n. 180 del 3 agosto 2022 (“Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica”). L’adesione alla Piattaforma Notifiche (o “SEND” - Servizio Notifiche Digitali) da parte dell’Istituto, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento ex DM 58/2022, si inserisce in un più ampio programma di evoluzione del sistema informativo dell’INPS, volto all’integrazione dei flussi informativi, alla digitalizzazione ed all’automazione dei processi amministrativi; più in particolare, le attività di digitalizzazione delle comunicazioni rientrano nel progetto PNRR_53 Piattaforma Notifiche. L’obiettivo del progetto d’innovazione è l’efficientamento dei processi di notifica e comunicazione con la messa a disposizione degli atti sulla Piattaforma Digitale SEND, accessibile dai destinatari o direttamente (tramite Spid) o tramite l’app IO. Il valore aggiunto che la norma attribuisce a SEND consiste nella certezza degli effetti giuridici della notifica anche se è stato depositato in piattaforma il relativo avviso di mancato recapito o nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario. Fondamentale, per quel che riguarda il valore legale delle notifiche, è l’art. 26 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020. In particolare: il comma 17 stabilisce quali sono gli atti non notificabili sulla piattaforma SEND (atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 602 diversi da quelli di cui agli articoli 50 commi 2 e 3 e 77 comma 2 bis, del medesimo decreto; atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi); Il comma 9 prevede un perfezionamento della notifica in base al principio della scissione degli effetti per il notificante e il destinatario. Essa si perfeziona: a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma; la norma va letta con quanto previsto dal comma 10 secondo cui: “La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione”; b) per il destinatario: 1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo; 2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo. 3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione. Per i destinatari dotati di PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, SEND procede a notifica nel domicilio digitale: se la casella risulta satura dopo almeno 7 giorni procede a nuovo tentativo e, in ulteriore ipotesi di esito negativo o se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio, utile al fine del perfezionamento della notifica, Per i destinatari di notifica cartacea, il comma 7 del medesimo Decreto n. 76/2020 prevede l’applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 sulla notificazione degli atti giudiziari. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico (ipotesi già contemplate nella norma del 1982), l’addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagini per accertare l’indirizzo dell’abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Se dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. La notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. In sintesi, l’impianto normativo sotteso al servizio reso per il tramite della Piattaforma Notifiche consente all’Amministrazione il buon esito della notifica in modo generalizzato. I documenti oggetto di notifica restano disponibili sulla Piattaforma per 120 giorni a partire dalla data di perfezionamento. Oltre quel termine, non è più possibile visualizzarli né dall’app IO né da SEND, potendosi solo eventualmente contattare l’Ente. Per le persone fisiche, l’Istituto metterà a disposizione i documenti oggetto di notifica sulla Cassetta Postale Online o Mobile Inps ad avvenuto perfezionamento della notifica da parte del destinatario (visualizzata su SEND o perfezionamento per decorrenza termini). L'avviso notificato contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L’Istituto è giunto alla fine dell’iter procedimentale prodromico all’adesione alla Piattaforma dopo un periodo di test, reso possibile da un Protocollo d’intesa fra l’Istituto e PagoPA S.p.a. dello scorso maggio. In sede di redazione dell’accordo di adesione, particolare attenzione è stata dedicata all’aspetto della cooperazione fra le parti in relazione alle eventuali contestazioni in sede giudiziaria sulla validità delle notifiche. Si è quindi previsto quale onere del Gestore della Piattaforma, fra l’altro, di mettere a disposizione dell’Istituto tutta la documentazione relativa alla singola notifica (e quindi ogni tipologia di attestazione, anche relativa ad esiti negativi, in formato producibile in giudizio secondo le specifiche tecniche applicabili al Processo Civile Telematico), sia quella trasmessa dall’Aderente, sia quella emessa che quella ricevuta dalla Società, inclusa quella prodotta dall'addetto al recapito analogico; di mettere a disposizione dell’Aderente ogni ulteriore documento, sia digitale che analogico, relativo alla singola notifica; di prestare ogni collaborazione utile in ipotesi di contenzioso di terzi nei confronti dell’INPS, relativo alla contestazione della validità delle notifiche. Le prime notifiche tramite SEND saranno effettuate a partire dal mese di dicembre p.v. relative ai provvedimenti di Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite della gestione privata; a seguire, di rinuncia, rigetto, decadenza, revoca ADI/SFL 2024 e recuperi di somme non dovute quali bonus indennità una tantum Area Pensioni. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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La Piattaforma SEND si applica alla notificazione digitale di atti amministrativi secondo l'articolo 26 del Decreto Semplificazioni 76/2020, escludendo atti processuali civili, penali, tributari e contabili. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i termini di perfezionamento della notifica, la disponibilità dei documenti per 120 giorni, e le modalità di accesso tramite domicilio digitale, PEC e servizi di recapito certificato qualificato, poiché incidono sulla decorrenza dei termini amministrativi e sulla validità legale degli atti notificati.

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