Invalidità Civile. Verifiche reddituali anno 2020. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Quali sono gli obblighi di comunicazione reddituale per i beneficiari di prestazioni di invalidità civile e quali conseguenze comporta il mancato adempimento?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4097/2024 disciplina l'obbligo per i beneficiari di determinate prestazioni economiche di invalidità civile di comunicare all'INPS la propria situazione reddituale, in particolare quando non presentano dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate o non la comunicano integralmente. Questo obbligo riguarda specifiche prestazioni: la pensione di inabilità, l'assegno mensile di assistenza, la pensione ai ciechi civili e la pensione ai sordi. I redditi devono essere calcolati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposizioni fiscali, e non devono superare i limiti legali per mantenere il diritto alla prestazione.
L'INPS ha effettuato verifiche relative all'anno 2020 e ha identificato i soggetti che non hanno comunicato i propri redditi come obbligati. Nei confronti di questi beneficiari è stato avviato un iter di sospensione della prestazione, con invio di preavviso tramite raccomandata A/R. I cittadini interessati sono stati invitati a regolarizzare la propria posizione comunicando i redditi attraverso una domanda telematica specifica.
La comunicazione può essere effettuata direttamente online tramite l'area personale MyINPS del sito www.inps.it, utilizzando identità digitale (SPID almeno livello 2, CNS o CIE 3.0), seguendo il percorso indicato fino alla sezione "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008". In alternativa, è possibile rivolgersi a istituti di patronato o altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'INPS.
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Riferimento normativo
Invalidità Civile. Verifiche reddituali anno 2020. Obbligo di comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Testo normativo
Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 04-12-2024
Messaggio n. 4097
OGGETTO: Invalidità Civile. Verifiche reddituali anno 2020. Obbligo di
comunicazione dei redditi ai sensi dell’articolo 35, comma 10-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
Le prestazioni economiche di invalidità civile sono prestazioni collegate al reddito, le quali
vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito
superiore al limite previsto dalla legge. In particolare, per la concessione di alcune prestazioni
economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti
beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a
presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria o non la comunichino
integralmente (cfr. l’art. 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).
Ciò avviene per la pensione di inabilità (cfr. l’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di
conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5), l’assegno mensile di assistenza
(cfr. l’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118), la pensione ai ciechi civili (legge 27 maggio
1970, n. 382) e la pensione ai sordi (cfr. l’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381).
Tali prestazioni vengono corrisposte se il soggetto titolare dimostri di possedere redditi
personali calcolati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposizioni fiscali,
non superiori al limite previsto dalla legge.
Tanto rappresentato, dalle verifiche effettuate sono stati individuati i soggetti titolari delle
suddette prestazioni economiche che non hanno adempiuto all’obbligo di comunicazione di cui
al citato articolo 35 per l’anno 2020, nei confronti dei quali è stato avviato l’iter di sospensione
con l’invio del preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R.
I cittadini interessati sono stati, pertanto, invitati a comunicare all’INPS i redditi
posseduti attraverso la specifica domanda telematica, secondo le modalità illustrate di seguito:
direttamente online, accedendo all’area personale “MyINPS” del sito www.inps.it con la
propria identità digitale: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2,
Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE 3.0) attraverso il
percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di Pensione” > Aree tematiche “Domanda
Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” >
“Variazione pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis
D.L. 207/2008”;
tramite gli Istituti di patronato o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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L'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 207/2008 rappresenta il fondamento normativo per l'obbligo di comunicazione reddituale ai beneficiari di prestazioni collegate al reddito, disciplinando il calcolo del reddito IRPEF, gli oneri deducibili e i limiti reddituali per invalidità civile. Commercialisti e consulenti che assistono beneficiari di pensioni di inabilità, assegni mensili di assistenza, pensioni ai ciechi civili e pensioni ai sordi devono verificare la corretta comunicazione annuale dei redditi all'INPS per evitare sospensioni delle prestazioni.
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