Proroga della promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte dei percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Quali sono le condizioni per cui i percettori di NASpI e DIS-COLL possono lavorare nel settore agricolo senza perdere l'indennità di disoccupazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4079/2021 consente ai beneficiari di NASpI e DIS-COLL di stipulare contratti a termine nel settore agricolo durante la fruizione dell'indennità, senza subire sospensione, decadenza o riduzione della prestazione. I limiti sono precisi: massimo 30 giorni di effettivo lavoro (rinnovabili per altri 30 giorni) e un reddito massimo di 2.000 euro per l'anno 2021. È importante sottolineare che i 30 giorni si contano sulle giornate effettive di lavoro, non sulla durata formale del contratto, e il lavoratore deve comunicare all'INPS le giornate lavorate tramite il modello NASpI-Com. Se questi limiti vengono superati, scattano automaticamente gli istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza, ma solo per la parte eccedente. Un aspetto rilevante per i datori di lavoro agricoli è che la contribuzione versata durante questo periodo rimane utile sia per accedere a future prestazioni di disoccupazione che per determinarne la durata, rappresentando quindi un vantaggio per il lavoratore nel medio termine.
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Riferimento normativo
Proroga della promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte dei percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 22-11-2021
Messaggio n. 4079
OGGETTO: Proroga della promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con
contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte
dei percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
L’articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, in relazione
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che i percettori di ammortizzatori sociali -
limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - nonché
i percettori delle indennità NASpI e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza possono
stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30
giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei
benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
In attuazione della richiamata disposizione, l’Istituto ha fornito le relative istruzioni
applicative con la circolare n. 76/2020.
Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito decreto Sostegni-bis), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, all’articolo 68, comma 15-septies,
ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 94 del decreto Rilancio si applicano fino
alla data del 31 dicembre 2021 e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale
data, la richiamata disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Pertanto, in ragione della previsione di cui all’articolo 68, comma 15-septies, del
decreto Sostegni-bis, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso
di fruizione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a
termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000
euro per l’anno 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione
o l’abbattimento della stessa.
Si precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di
effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo,
pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete
modalità (trasmissione del modello “NASpI-Com”) – le giornate in cui, nell’ambito del
contratto di lavoro, questi presta l’attività lavorativa.
Qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il
limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari
a 2.000 euro per l’anno 2021, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono
beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione
dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente previsti rispetto
alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL.
Si precisa che i predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza
troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di
2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti
(30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo. A
tale ultimo riguardo, si richiamano le circolari n. 94/2015 e n. 83/2015 per quanto
attiene agli obblighi posti in capo ai percettori delle indennità di disoccupazione in caso
di rioccupazione durante la fruizione, rispettivamente, delle indennità NASpI e DIS-
COLL.
Si fa presente, altresì, che la contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative presso i datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di
eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il
periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso,
quanto ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di
disoccupazione.
L’articolo 68 del decreto Sostegni-bis al successivo comma 15-octies dispone, infine,
che agli oneri derivanti dal comma 15-septies, pari a 58,9 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 del medesimo decreto.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La normativa riguarda NASpI e DIS-COLL, gli ammortizzatori sociali per disoccupazione involontaria e collaboratori, e si applica specificamente ai contratti agricoli a termine. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i limiti di cumulo reddito (2.000 euro annui), gli obblighi di comunicazione all'INPS, e come la contribuzione versata incide sui requisiti e sulla durata delle prestazioni di disoccupazione successive. La normativa è collegata agli istituti di sospensione, decadenza e cumulo delle indennità di disoccupazione previsti dalle circolari INPS 94/2015 e 83/2015.
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