Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4050/2023

Rata di pensione di dicembre 2023. Anticipo del conguaglio di perequazione relativo all’anno 2023. Corresponsione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016

Pubblicato: 14/11/2023 In vigore dal: 14/11/2023 Documento ufficiale

Quali sono le principali operazioni effettuate dall'INPS sulla rata di pensione di dicembre 2023 e quali benefici aggiuntivi vengono corrisposti ai pensionati?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4050/2023 comunica l'attuazione di tre operazioni principali sulla mensilità di dicembre 2023. In primo luogo, viene anticipato il conguaglio di perequazione per l'anno 2023, calcolato sulla base dell'indice definitivo dell'8,1% (anziché il 7,3% provvisorio utilizzato a gennaio), con corresponsione degli arretrati fino a 1.000 euro. Questa operazione riguarda circa 21 milioni di prestazioni pensionistiche e assistenziali con decorrenza precedente il 2023, applicando criteri differenziati per fasce di importo della pensione, con garanzie minime per i trattamenti più bassi. In secondo luogo, viene corrisposto un importo aggiuntivo di 154,94 euro per l'anno 2023 a oltre 346.000 beneficiari, subordinato al rispetto di limiti reddituali (1,5 volte il trattamento minimo per pensionati soli, 3 volte per coniugati). Questo beneficio si applica ai titolari di pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive, escludendo prestazioni assistenziali come invalidità civile, pensione sociale e assegno sociale. In terzo luogo, viene erogata la seconda tranche della "quattordicesima" (somma aggiuntiva) a oltre 150.000 beneficiari che hanno compiuto 64 anni tra agosto e dicembre 2023 o sono divenuti titolari di pensione nel corso dell'anno, sempre nel rispetto dei requisiti reddituali previsti. Tutte le operazioni prevedono verifiche redituali a consuntivo e recupero di eventuali importi indebitamente corrisposti.

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Riferimento normativo

Rata di pensione di dicembre 2023. Anticipo del conguaglio di perequazione relativo all’anno 2023. Corresponsione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Seconda tranche 2023

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 15-11-2023 Messaggio n. 4050 OGGETTO: Rata di pensione di dicembre 2023. Anticipo del conguaglio di perequazione relativo all’anno 2023. Corresponsione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Seconda tranche 2023 Premessa Con il presente messaggio si comunica che l’Istituto ha completato le attività finalizzate a garantire, sulla rata di pensione di dicembre 2023, il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023, che l’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, ha anticipato all’ultimo pagamento dell’anno corrente. Tali attività sono state effettuate contestualmente alle elaborazioni utili al pagamento automatizzato dell’importo aggiuntivo di cui all’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché della seconda tranche della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tanto premesso, di seguito si illustrano nel dettaglio le attività effettuate. 1. Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023 Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del 10 novembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Il conguaglio doveva pertanto effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2024, con effetto sulla rata di gennaio 2024. L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023”. Pertanto, tale disposizione ha comportato l’anticipo del conguaglio in argomento alla mensilità di dicembre 2023. La variazione percentuale definitiva calcolata dall'Istat per l’anno 2022 da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2023 è stata pari al +8,1%. Sono state interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni. 1.1 Criteri di rivalutazione per l’anno 2023 A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio 2021 - dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 nella misura del +8,1%, è stato calcolato il conguaglio rispetto all’importo mensile corrisposto in via provvisoria dal mese di gennaio 2023. In particolare, sono state elaborate: la rivalutazione dei trattamenti dalla mensilità di gennaio 2023; la quantificazione degli importi arretrati dalla mensilità di gennaio 2023. Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2023 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito, dell’importo soglia per la pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, inserito dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell’incremento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022. Importi Trattamento minimo Indice di rivalutazione definitivo dal 1° gennaio 2023 mensile 567,94 8,1% annuo 7.383,22 Fasce trattamenti % indice perequazione Aumento Importo trattamenti complessivi da attribuire del complessivi da a Importo garanzia Fino a 4 volte il TM 100 8,100% - 2.101,52 Fascia di Garanzia* Importo garantito 2.101,52 2.125,41 2.271,74 Oltre 4 e fino a 5 volte 85 6,885% 2.101,53 2.626,90 il TM Fascia di Garanzia* Importo garantito 2.626,90 2.692,18 2.807,76 Oltre 5 e fino a 6 volte 53 4,293% 2.626,91 3.152,28 il TM Fascia di Garanzia* Importo garantito 3.152,28 3.167,04 3.287,61 Oltre 6 e fino a 8 volte 47 3,807% 3.152,29 4.203,04 il TM Fascia di Garanzia* Importo garantito 4.203,04 4.236,09 4.363,05 Oltre 8 e fino a 10 37 2,997% 4.203,05 5.253,80 volte il TM Fascia di Garanzia* Importo garantito 5.253,80 5.274,54 5.411,26 Oltre 10 volte il TM 32 2,592% 5.253,81 - *Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. I trattamenti diretti erogati in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono stati interamente rivalutati nella misura del +8,1% in base alla disciplina speciale di cui all’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Si comunica che tutti i valori di riferimento per l’anno 2023 sono stati adeguati in funzione del suddetto indice di rivalutazione definitivo. Le tabelle con valori definitivi per l’anno 2023 saranno allegate alla circolare di prossima pubblicazione relativa al rinnovo per l’anno 2024. 1.2 Rivalutazione delle prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi parziali, ciechi assoluti, sordi, pensione sociale, assegno sociale) Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2023 Importi Invalidità Pensione Pensione Assegno Assegno Indice di dal 1° civile sociale sociale sociale sociale rivalutazione gennaio senza aumenti Senza aumenti definitivo 2023 Art. 67 Art. 67 l. l.448/1998 e 448/1998 e art. 52 l. art. 52 l. 488/1999 488/1999 mensile 316,25 417,85 323,75 412,93 507,03 8,1% annuo 4.111,25 5.432,05 4.208,75 5.368,09 6.591,39 Importi Ciechi Ciechi Ciechi Ciechi civili con solo Sordi dal 1° assoluti assoluti parziali assegno a vita gennaio non ricoverati 2023 ricoverati mensile 342,01 316,25 316,25 234,72 316,25 8,1% annuo 4.446,13 4.111,25 4.111,25 3.051,36 4.111,25 Sono state rivalutate le sole prestazioni principali con esclusione della maggiorazione sociale. Il relativo conguaglio sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024. Si rammenta che le indennità non sono soggette a conguaglio in quanto rivalutate in via definitiva con le operazioni di rinnovo per l’anno 2023. 1.3 Attività non gestibili a livello centrale Le posizioni non elaborate a livello centrale sono messe a disposizione delle Strutture territoriali: - per le pensioni gestite nei sistemi integrati, nell’applicazione PENSIONI DA VERIFICARE – LISTA PENS0011; - per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica, su Prospetti Erogazione Pensioni – Esiti da rata – dicembre 2023. I conguagli delle pensioni gestite nei sistemi integrati di importo superiore a 1.000 euro sono stati messi a disposizione delle Strutture territoriali e inseriti nell’applicazione PENSIONI DA VERIFICARE – LISTA PENS 0013, per la relativa gestione. Gli eventuali conguagli a debito vengono gestiti con le regole ordinarie. 1.4 Rata di dicembre 2023 Sulla rata di dicembre 2023 vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati di importo non superiori a 1.000 euro. Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata. 2. Importo aggiuntivo di 154,94 euro per l’anno 2023 (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) Si rammenta, preliminarmente, che le indicazioni relative alle modalità di attribuzione dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000, sono state fornite con la circolare n. 68 del 20 marzo 2001. Per le pensioni gestite nei sistemi integrati il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica reddituale a consuntivo. Per le pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI il pagamento viene effettuato a cura delle Strutture territoriali competenti, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti. L’importo aggiuntivo è stato attribuito a oltre 346.000 beneficiari. 2.1 Sistemi integrati. Platea dei beneficiari L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni che di seguito si rammentano: 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA). L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote. Sono state, inoltre, escluse dalla lavorazione: le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5); le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI (1) = 2); le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109); le pensioni con pagamento localizzato presso Uffici pagatori delle Strutture territoriali; le pensioni con importo mensile di dicembre 2023 pari a zero; le pensioni eliminate. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, dovrà essere corrisposta agli eredi o al titolare della pensione eliminata a cura della Struttura territorialmente competente. 2.2 Modalità di calcolo L’importo aggiuntivo per l’anno 2023 è stato riconosciuto in via provvisoria in funzione dell’importo della pensione e dell’ultimo reddito memorizzato dai data base, non antecedente all’anno 2019. Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali. Eventuali richieste presentate per situazioni non elaborate devono essere preliminarmente acquisite con la procedura di ricostituzione per l’aggiornamento dei dati reddituali e successivamente segnalate in procedura “Booking office”. 2.3 Individuazione dei soggetti titolari di pensioni erogate da forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 Il comma 9 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 prevede che, qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il pagamento dell’importo aggiuntivo, negli stessi termini e con le medesime modalità indicate dalla norma, venga corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati. A tale fine il Casellario provvede a trasmettere all’Ente competente la relativa segnalazione. 2.4 Limiti di importo delle pensioni Ai fini dei limiti di importo delle pensioni, le procedure verificano che l’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superi il limite previsto per l’anno 2023. Si rammenta che, nel caso di pensionato coniugato, oltre al reddito coniugale non deve, comunque, essere superato il limite di reddito personale. Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l’importo del pro- rata estero, in aggiunta all’importo delle pensioni italiane. Il limite reddituale è stato determinato in base all’indice di perequazione definitivo pari al +8,1%. Aumento Importo complessivo annuo Calcolo dell’aumento massimo delle pensioni - limite d’importo - (TM x 13 + importo aggiuntivo) 154,94 7.538,16 Limite di importo – Imponibile pensioni L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: se il pensionato è solo, il reddito IRPEF se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite limite di 1,5 volte il TM x 13 di 3 volte il TM x 13 11.074,83 22.149,66 2.5 Aggiornamento del data base delle pensioni Su tutte le pensioni esaminate, quindi anche per quelle escluse dal beneficio, è stato memorizzato il codice di movimentazione Q1 in GP1CMPNTIP e il codice 1 in GP1FMPNTIP. Nel caso in cui l’importo aggiuntivo sia corrisposto, l’importo è memorizzato nel campo GP3EAGNT della sezione CUD relativo all’anno di corresponsione. Qualora l’importo aggiuntivo non spetti, nel campo in argomento viene memorizzato il valore 0 (zero). L’importo aggiuntivo spettante è stato memorizzato, come validato, sull’archivio CONGUAGLI, ed è consultabile con la procedura ARTE. Per i titolari di più pensioni l’importo è stato registrato sulla pensione sulla quale viene disposto il pagamento. 2.6 Pagamento Il beneficio viene corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2023. L’importo viene memorizzato in GP8MD52 con il codice A05. 2.7 Comunicazione ai pensionati Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto. 3. Corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima, di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, si rinvia al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023. Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2023. La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari. 3.1 Sistemi integrati Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019. Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023. 3.2 Sistemi proprietari delle Gestione pubblica Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni richieste. Sono state elaborate tutte le domande pervenute via WEB e quelle inserite nell’applicativo on line su SIN, pervenute fino al 9 ottobre 2023. Nella sezione Prospetto Erogazione Pensioni – Esiti da rata – dicembre 2023, sono pubblicati come di consueto gli elenchi sia delle pensioni elaborate che degli scarti. Si rammenta che vengono scartate dalla lavorazione centrale anche le pensioni di soggetti titolari di ulteriori pensioni nel Casellario Centrale Pensioni. Si invitano, quindi, le Strutture territoriali a verificare, prima di erogare la prestazione, la titolarità di altri trattamenti pensionistici e l’eventuale motivo di scarto dalla lavorazione negli archivi di tutte le Gestioni interessate. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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