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Messaggio INPS 402/2019

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

Pubblicato: 28/01/2019 In vigore dal: 28/01/2019 Documento ufficiale

Quali sono le novità introdotte dal Decreto-legge 4/2019 in materia di APE sociale e quali soggetti possono presentare domanda?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha prorogato il periodo di sperimentazione dell'APE sociale (Ape Volontaria) fino al 31 dicembre 2019, anziché terminare il 31 dicembre 2018. Questa misura si applica ai lavoratori dipendenti e autonomi che desiderano accedere a una prestazione economica anticipata rispetto all'età pensionabile ordinaria, purché soddisfino specifici requisiti contributivi e condizioni previste dalla legge n. 232/2016.

La riapertura delle domande dal 29 gennaio 2019 consente di presentare richiesta a tre categorie di soggetti: coloro che maturano i requisiti nel corso del 2019, coloro che hanno già perfezionato i requisiti negli anni precedenti ma non hanno presentato domanda, e coloro che sono già in possesso di tutti i requisiti al momento della presentazione. Per non perdere ratei di trattamento, chi possiede già tutti i requisiti deve presentare contemporaneamente sia la domanda di verifica delle condizioni che la domanda di APE sociale vera e propria.

Il decreto ha incrementato significativamente le risorse finanziarie destinate al beneficio: 16,2 milioni di euro per il 2019, 131,8 milioni per il 2020, 142,8 milioni per il 2021, 104,1 milioni per il 2022, 51 milioni per il 2023 e 2 milioni per il 2024. Questa proroga rappresenta una continuazione della sperimentazione della misura, permettendo a ulteriori lavoratori di accedere al beneficio durante l'anno 2019.

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Riferimento normativo

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 29-01-2019 Messaggio n. 402 OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nel quale, all’articolo 18, in materia di APE sociale, è previsto che “all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l’anno 2019, 131,8 milioni di euro per l’anno 2020, 142,8 milioni di euro per l’anno 2021, 104,1 milioni di euro per l’anno 2022, 51,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 2 milioni di euro per l’anno 2024 e l’articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2019.” In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è posticipato fino al 31/12/2019. Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 4/2019, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Pertanto, dal 29 gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizionipreviste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda. Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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L'APE sociale è disciplinata dall'articolo 1, commi 179-186 della legge 232/2016 e rappresenta una forma di pensionamento anticipato per specifiche categorie di lavoratori. Consulenti del lavoro e professionisti della previdenza sociale devono conoscere i requisiti di accesso, le condizioni di permanenza del beneficio e le modalità di presentazione delle domande presso l'INPS, nonché i termini di decadenza e le incompatibilità con altri trattamenti pensionistici.

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