Iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Modalità attuative
Quali sono gli obblighi dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL dopo l'iscrizione automatica al sistema SIISL e quali conseguenze comporta il mancato adempimento?
Spiegato da FiscoAI
A partire dal 24 novembre 2024, tutti i percettori di NASpI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per collaboratori) sono iscritti automaticamente dall'INPS alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Questa iscrizione avviene d'ufficio con decorrenza dalla data di inizio della prestazione, senza necessità di richiesta da parte del beneficiario. L'INPS trasmette automaticamente i dati anagrafici, di contatto e relativi alla domanda di prestazione.
Il beneficiario ha l'obbligo di accedere alla piattaforma entro 15 giorni dall'inizio della fruizione della prestazione per compilare e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale, integrare il curriculum vitae e fornire le informazioni necessarie per il Patto di Servizio Personalizzato che sarà finalizzato dal Centro per l'Impiego. La piattaforma invia una comunicazione informativa prima della scadenza dei 15 giorni, anche se la mancata ricezione non esonera dall'obbligo.
In caso di mancato adempimento entro i termini, il beneficiario riceve una ulteriore comunicazione che lo invita a contattare il Centro per l'Impiego. È importante sottolineare che il mancato adempimento nei 15 giorni non comporta automaticamente sanzioni secondo l'articolo 21, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 150/2015. Tuttavia, se il percettore non si presenta senza giustificato motivo agli appuntamenti successivi con il Centro per l'Impiego, scattano le sanzioni previste dalla normativa sulla condizionalità.
L'accesso alla piattaforma rimane attivo finché il beneficiario è titolare della prestazione. Se la prestazione cessa, l'iscrizione viene archiviata per cinque anni; se invece è solo sospesa, l'iscrizione rimane attiva. Una volta sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, il beneficiario può visualizzare tutte le offerte di lavoro e le proposte formative disponibili, ordinate secondo filtri e indice di affinità.
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Riferimento normativo
Iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Modalità attuative
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28-11-2024
Messaggio n. 4011
OGGETTO: Iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-
COLL nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa
(SIISL). Modalità attuative
Premessa
L’articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 luglio 2024, n. 95, dispone che: “I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale
per l'impiego (NASpI) e quelli dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione
del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma,
nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174, in
attuazione delle su indicate disposizioni definisce le modalità e i termini di iscrizione dei
percettori delle citate prestazioni alla piattaforma SIISL e quelle con cui i percettori di NASpI e
DIS-COLL sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale e
del Patto di Servizio Personalizzato sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per
l'Inclusione Sociale e Lavorativa).
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le modalità di iscrizione dei cittadini
beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi
adempimenti a carico dei soggetti iscritti.
1. Iscrizione dei percettori di NASpI e DIS-COLL sulla piattaforma SIISL
A fare data dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la Nuova Prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d’ufficio, per il
tramite dell’INPS, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della
prestazione.
All’atto dell’iscrizione, l’INPS trasmette alla piattaforma SIISL, oltre ai dati anagrafici e a quelli
relativi alla domanda di NASpI e DIS-COLL, anche i dati di contatto del beneficiario della
prestazione, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se
presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASpI o DIS-
COLL.
L'utente può in qualsiasi momento modificare sulla piattaforma SIISL i propri dati di contatto e-
mail e recapiti telefonici. La piattaforma SIISL verifica i dati di contatto tramite l’invio di una
comunicazione e-mail o messaggio SMS, con richiesta di conferma della ricezione da parte dei
destinatari.
2. Adempimenti a carico del soggetto iscritto al SIISL
Il beneficiario dell’indennità NASpI o DIS-COLL è tenuto, entro 15 giorni decorrenti dalla data
in cui inizia la fruizione della prestazione medesima, ad accedere alla piattaforma SIISL al fine
di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa
sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della
redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’Impiego.
All’approssimarsi del termine di 15 giorni, la piattaforma SIISL invia una comunicazione
informativa al beneficiario di riepilogo degli adempimenti sopra richiamati. La mancata
ricezione della comunicazione non rileva ai fini dell'adempimento dell'obbligo sopra descritto.
In caso di mancato adempimento nei termini descritti, che, si ricorda, non comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, comma 7, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dalla
piattaforma SIISL una ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro
per l'Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative,
aggiornamenti o riqualificazioni professionali come richiesto dalla legge.
Diversamente, ferma restando la disciplina della condizionalità di cui all’articolo 21, comma 2,
del decreto legislativo n. 150/2015, il Centro per l'Impiego segnala al SIISL, tramite il SIU
(Sistema informativo unitario), la mancata presentazione da parte del percettore di NASPI o
DIS-COLL senza giustificato motivo e, per il seguito dell'attività del beneficiario durante il
periodo di fruizione NASPI, le sanzioni previste dall'articolo 21, comma 7, lettera a), del
medesimo decreto legislativo.
L’Istituto, al fine di fornire agli utenti beneficiari delle predette prestazioni adeguata
informativa in ordine ai richiamati adempimenti, ha integrato i provvedimenti di accoglimento
delle domande di NASpI e DIS-COLL presentate a decorrere dal 24 novembre 2024 con
apposita informativa riguardo alle modalità e ai termini di accesso alla piattaforma SIISL.
Sul punto si evidenzia che l’accesso alla piattaforma SIISL è consentito fintanto che l’utente è
titolare della prestazione. Infatti, nel caso in cui intervenga una causa di cessazione della
prestazione NASpI o DIS-COLL, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di
cinque anni.
Diversamente se l’erogazione della prestazione è soltanto sospesa, l’iscrizione alla piattaforma
SIISL rimane attiva.
Il percettore di NASPI o DIS-COLL, una volta iscritto alla piattaforma SIISL e sottoscritto il
Patto di Attivazione Digitale, può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative
pubblicate nella piattaforma medesima, che consente di ordinare le stesse in base ad appositi
filtri e a un indice di affinità.
Al riguardo, si precisa che le proposte di lavoro e le opportunità formative sono visibili a
prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato e che le proposte indicizzate non
determinano effetti automatici ai fini dell’applicazione delle condizionalità, la cui disciplina e il
relativo impianto sanzionatorio continuano a essere regolati dal decreto legislativo n.
150/2015.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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La normativa riguarda NASpI e DIS-COLL, prestazioni di disoccupazione regolate dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e si applica attraverso il SIISL, piattaforma istituita dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. I professionisti che assistono i beneficiari devono conoscere gli obblighi di sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di Servizio Personalizzato, nonché la disciplina della condizionalità e le sanzioni previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che regola i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro.
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