Quali sono gli adempimenti che i lavoratori marittimi devono rispettare durante un periodo di malattia indennizzato dall'INPS?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4010/2023 disciplina gli obblighi specifici dei lavoratori marittimi in caso di malattia coperta dalla tutela INPS. La normativa si applica a tutti i marittimi gestiti direttamente dall'Istituto secondo il decreto-legge 76/2013 e riguarda principalmente tre aspetti: la trasmissione della certificazione medica, la comunicazione dell'indirizzo di reperibilità e gli adempimenti in caso di trasferimento all'estero. Il lavoratore deve trasmettere il certificato medico esclusivamente per via telematica entro due giorni dal rilascio, pena la perdita dell'indennità per i giorni di ritardo; la certificazione cartacea è ammessa solo eccezionalmente e in originale. È fondamentale che il lavoratore comunichi e mantenga aggiornato l'indirizzo di reperibilità durante tutto l'evento di malattia, poiché questo è essenziale per le visite mediche di controllo domiciliari; eventuali variazioni devono essere segnalate tramite lo sportello telematico INPS o, in caso di necessità, alla struttura territoriale competente. Per i trasferimenti all'estero, il marittimo sbarcato in Italia deve sottoporsi a visita ambulatoriale presso l'Unità medico legale per ottenere l'autorizzazione preventiva; il mancato rispetto di questa procedura comporta la sospensione dell'indennità.
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Riferimento normativo
Lavoratori marittimi. Adempimenti correlati alla tutela dello stato di malattia
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 14-11-2023
Messaggio n. 4010
OGGETTO: Lavoratori marittimi. Adempimenti correlati alla tutela dello stato di
malattia
1. Premessa
Nell’ambito della gestione diretta da parte dell’Istituto delle attività di cui all’articolo 10,
comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99, relative alla categoria dei lavoratori marittimi, facendo seguito alla
circolare n. 179 del 23 dicembre 2013, con il presente messaggio si forniscono indicazioni
integrative circa gli adempimenti a carico del lavoratore in costanza dell’evento di malattia
indennizzato.
2. Trasmissione della certificazione medica
Trovano applicazione anche per la categoria dei lavoratori marittimi le vigenti disposizioni in
materia di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia (cfr.,
da ultimo, il messaggio n. 897 del 2 marzo 2023).
Eventuale certificazione cartacea - purché in originale - è ammessa in via del tutto eccezionale,
fatte salve le verifiche e le segnalazioni del caso da parte dell’INPS.
Permane in capo al lavoratore l’obbligo di invio all’Istituto del certificato entro due giorni dal
suo rilascio per evitare la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo.
Si precisa che non è consentita l’erogazione dell’indennità nelle more e in assenza dell’originale
della certificazione medica cartacea.
3. Indirizzo di reperibilità
Costituisce onere del lavoratore accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato
nella certificazione medica, sia telematica che cartacea.
Si tratta, infatti, di elemento fondamentale per consentire l’effettuazione delle visite mediche
domiciliari di controllo.
È altresì onere del lavoratore assicurare il necessario costante aggiornamento sull’indirizzo di
reperibilità durante l’intero evento di malattia.
Per le visite mediche di controllo all’estero, in applicazione degli strumenti internazionali aventi
valenza per la generalità degli assicurati, si ricorda che le relative istruzioni sono state fornite
con la circolare n. 87 del 2 luglio 2010.
Eventuali variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica
dovranno essere preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino
per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS www.inps.it,
raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le
visite mediche di controllo”.
In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere
di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, definita
come “Polo” di lavorazione per lo specifico evento di malattia marittimi indennizzato,
utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo (casella di posta elettronica
medicolegale.nomesede@inps.it o tramite il Contact center multicanale al numero verde 803
164, avendo cura di indicare la Struttura territoriale INPS competente rispetto all’evento
assicurato).
L’eventuale variazione comunicata con modalità non telematiche dovrà essere
immediatamente acquisita in procedura dall’Unità operativa medico legale di competenza, al
fine di assicurare la corretta eventuale disposizione della visita medica di controllo.
4. Adempimenti in caso di trasferimento all’estero in costanza di prestazioni a tutela
dello stato di malattia
Preliminarmente, si rappresenta che le indicazioni operative fornite con la circolare n. 192 del
7 ottobre 1996 e con il successivo messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018 sono applicabili
anche alla categoria dei lavoratori marittimi.
Al fine di fornire adeguata informativa e istruzioni ai lavoratori interessati, in applicazione del
citato messaggio n. 4271/2018, i marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di
recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico
legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia.
L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in
paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del
paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con
conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS.
Qualora, nonostante l’eventuale mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto,
l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta a cura della Struttura territoriale INPS
competente la sospensione del diritto all’indennità, come previsto dalla normativa vigente (cfr.
la circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, al paragrafo 14.2, che è applicabile alla
generalità degli assicurati).
Si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni operative per i lavoratori marittimi, in stato di
malattia, sbarcati in porti esteri.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il messaggio INPS 4010/2023 è il riferimento normativo per certificazione medica telematica, indirizzo di reperibilità, visite mediche di controllo e trasferimenti all'estero per lavoratori marittimi. Consulenti del lavoro e aziende marittime devono conoscere gli obblighi di trasmissione entro due giorni, le modalità di comunicazione tramite sportello telematico e le conseguenze della sospensione dell'indennità in caso di mancata autorizzazione per espatrio.
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