Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3960/2020

Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione. Presentazione domande telematiche e precisazioni

Pubblicato: 27/10/2020 In vigore dal: 27/10/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di riconoscimento e pagamento dell'"incremento al milione" per gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi tra i 18 e i 60 anni?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3960/2020 attua la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, estendendo la maggiorazione economica (c.d. "incremento al milione") prevista dalla legge 448/2001 anche agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione di età compresa tra 18 e 60 anni, precedentemente riservata solo ai soggetti over 60. La maggiorazione è riconosciuta d'ufficio senza necessità di domanda, a condizione che i beneficiari rispettino i limiti di reddito annuale (8.469,63 euro per non coniugati; 14.447,42 euro cumulati per coniugati). Per il 2020, l'importo spettante è di 651,51 euro per 13 mensilità, corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020 insieme alle competenze arretrate dal 20 luglio 2020. Qualora i redditi abbiano subito variazioni nel corso dell'anno o non siano stati comunicati all'INPS, l'interessato deve presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale tramite il servizio online sul sito www.inps.it, presso la struttura territoriale competente o tramite patronato. Un aspetto rilevante riguarda le pensioni che, per effetto della maggiorazione, superano i mille euro mensili: queste devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, non più in contanti. I pensionati che percepiscono in contanti devono comunicare immediatamente all'INPS le nuove coordinate bancarie tramite variazione delle modalità di pagamento presso l'ufficio postale, sportello bancario o tramite il servizio online dedicato.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione. Presentazione domande telematiche e precisazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 28-10-2020 Messaggio n. 3960 OGGETTO: Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi titolari di pensione. Presentazione domande telematiche e precisazioni 1. Premessa Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, ha esteso il diritto alla maggiorazione previsto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. “incremento al milione”), finora spettante ai soggetti con più di sessanta anni, agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni. Con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020 sono state fornite le prime indicazioni operative in merito all’attuazione della nuova norma. Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relativamente alle modalità di pagamento dell’incremento nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi. 2. Riconoscimento d’ufficio della maggiorazione economica Come indicato nella citata circolare n. 107/2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione, la maggiorazione economica è riconosciuta d’ufficio. Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati. L’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020. L’importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati). 3. Domanda di ricostituzione Se i redditi personali dei soggetti indicati nel paragrafo precedente hanno subito una variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati all’INPS attraverso le previstemodalità, non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento della maggiorazione. In tali casi, l’interessato dovrà quindi presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale, utilizzando l’apposito servizio online sul sito www.inps.it, oppure rivolgendosi alla Struttura territoriale di competenza o a un Istituto di patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assistenza. Una volta effettuata la ricostituzione reddituale la Struttura territoriale procederà alla verifica del diritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio. 4. Importi superiori ai mille euro Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, le pensioni di importo superiore ai mille euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. Pertanto, i pensionati che percepiscono la pensione in contanti e che, per effetto della maggiorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore ai mille euro, ove non ne siano già titolari, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall’apposito codice IBAN, intestato al titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione. Il relativo IBAN dovrà essere immediatamente comunicato all’INPS, mediante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all’ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. Sarà cura dell’Ente pagatore, come da contratto in essere, comunicare la variazione all’INPS tramite il Data Base condiviso. In alternativa, la comunicazione potrà avvenire utilizzando l’apposito servizio online “Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche” o rivolgendosi ad un intermediario abilitato. Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3960/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'"incremento al milione" è una maggiorazione economica disciplinata dalla legge 448/2001 e estesa dal decreto-legge 104/2020 agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi tra 18 e 60 anni, con verifica dei limiti di reddito annuale e riconoscimento d'ufficio. Commercialisti e consulenti che assistono enti previdenziali o beneficiari devono conoscere le modalità di ricostituzione reddituale, i vincoli di reddito, le competenze arretrate e l'obbligo di accredito su conto corrente per importi superiori a mille euro mensili.

Normative correlate

Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Messaggio INPS 1337/2026
Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pa…
Messaggio INPS 1343/2026
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della p…

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 178 Accertamento dei cambi delle valute estere riferiti al mese di luglio 2020 Provvedimento AdE 2624563 Cambi valute estere del mese di maggio 2020 Provvedimento AdE 2522870

Altri Messaggio INPS

Contribuzione in agricoltura. Revisione dei codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” n… 1315/2026 Schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso i comuni, … 1282/2026 Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori inte… 1272/2026 Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum … 1268/2026 Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Novità introdotte dall’articolo 1, comm… 1269/2026 Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n… 1247/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →