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Messaggio INPS 3952/2024

Trasferimento oneroso al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e assegno di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Chiarimenti

Pubblicato: 24/11/2024 In vigore dal: 24/11/2024 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i requisiti per il trasferimento oneroso delle posizioni assicurative dai Fondi speciali Elettrici e Telefonici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 3952/2024 disciplina il trasferimento delle posizioni assicurative dei lavoratori iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), operazione che deve avvenire esclusivamente a titolo oneroso secondo le modalità dell'articolo 12, comma 12-septies, del decreto-legge 78/2010. Questo trasferimento riguarda i lavoratori cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010 e rappresenta una "costituzione di posizione assicurativa" piuttosto che una ricongiunzione vera e propria, con oneri a carico del richiedente calcolati secondo criteri specifici. Per accedere alla prestazione di accompagnamento alla pensione prevista dall'articolo 4 della legge 92/2012, i lavoratori devono presentare una dichiarazione di intenzione (modulo AP157) prima della cessazione dal servizio, in modo che i periodi contributivi siano accreditati provvisoriamente nell'Assicurazione generale obbligatoria per verificare il diritto alla prestazione di esodo. L'efficacia della certificazione di esodo è subordinata alla presentazione effettiva della domanda di trasferimento oneroso entro trenta giorni precedenti la cessazione dal servizio; in assenza di tale domanda, la prestazione di accompagnamento non potrà essere liquidata e non sarà più possibile presentare successivamente la domanda di trasferimento.

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Riferimento normativo

Trasferimento oneroso al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e assegno di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Roma, 25-11-2024 Messaggio n. 3952 OGGETTO: Trasferimento oneroso al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici e assegno di esodo di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Chiarimenti Con il presente messaggio, anche a seguito dei quesiti pervenuti in materia, si forniscono i seguenti chiarimenti. 1. Trasferimento oneroso nel FPLD delle posizioni assicurative relative agli iscritti ai soppressi Fondi speciali Telefonici ed Elettrici L’articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è intervenuto sulla normativa specifica dei soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici: disponendo l’abrogazione delle norme che disciplinano, d’ufficio o a domanda e a titolo gratuito, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in favore degli iscritti ai soppressi Fondi speciali; prevedendo che il trasferimento dei periodi contributivi maturati in tali Fondi speciali deve avvenire esclusivamente a titolo oneroso, secondo le modalità previste dall’articolo 12, comma 12-septies, del decreto-legge n. 78/2010. Con la circolare n. 142 del 5 novembre 2010 è stato chiarito che i commi 12-octies e 12-novies dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, nel prevedere l’abrogazione delle norme che disciplinano la costituzione della posizione assicurativa in favore dei lavoratori iscritti ai soppressi Fondi speciali in argomento, abbiano previsto differenti regole da applicare ai casi di trasferimento delle posizioni al FPLD, configurando tale operazione come nuova modalità di costituzione della posizione assicurativa e non come effettiva ricongiunzione, fermo restando l’onere a carico dei richiedenti, calcolato secondo i criteri indicati nell’articolo 12, comma 12- septies, del medesimo decreto-legge. L’operazione di trasferimento in argomento resta, quindi, nella sua struttura e nella sua ratio, una “costituzione di posizione assicurativa”. Con la circolare n. 97 del 22 luglio 2011 è stato, infine, precisato che il trasferimento oneroso delle posizioni assicurative dai rispettivi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al FPLD riguarda i lavoratori cessati dal servizio successivamente al 30 luglio 2010. Conseguentemente, i lavoratori cessati dal servizio dal 31 luglio 2010, che intendano trasferire, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la contribuzione dai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici al FPLD, possono esercitare tale facoltà a titolo oneroso, con le modalità descritte nella citata circolare n. 142/2010 e dunque a domanda, a condizione che il richiedente non sia più iscritto al Fondo speciale e che in suo favore non sia stata liquidata la pensione a carico del Fondo medesimo. 2. Prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7- ter, della legge n. 92/2012 I lavoratori iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici che intendano accedere alla prestazione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, finalizzata al pensionamento a carico del FPLD, ma che non possano ancora esercitare la facoltà di trasferimento di cui al citato articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del decreto-legge n. 78/2010, in quanto iscritti ai soppressi Fondi speciali, possono comunque presentare - ai fini del rilascio della certificazione per l’erogazione dell'indennità di cui al citato articolo 4, commi da 1 a 7-ter - una dichiarazione circa la propria intenzione di inoltrare la domanda di trasferimento, ricorrendone le condizioni, alla data di cessazione dal servizio. Tale dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modulo “AP157”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione “Moduli” categoria "Assicurato/Pensionato". Il modulo deve essere inviato alla casella istituzionale prestazioniarticolo4@inps.it e alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, che deve provvedere ad acquisirlo in procedura (WEBDOM). In questi casi, per consentire l’elaborazione della certificazione del diritto e dell’importo della prestazione di esodo finalizzata al pensionamento a carico del FPLD, i periodi di contribuzione di pertinenza dei soppressi Fondi speciali sono accreditati provvisoriamente nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) utilizzando il “codice cessazione 44”. La costituzione della posizione assicurativa nell’AGO con i contributi di pertinenza dei soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici è fittizia e temporanea, tesa unicamente alla verifica della maturazione dei requisiti di accesso all’esodo. L’efficacia della certificazione di esodo è, comunque, subordinata all’effettiva presentazione della domanda di trasferimento oneroso ai sensi dell’articolo 12, commi 12-octies o 12-novies, del decreto-legge n. 78/2010 e all’accettazione del relativo onere. Per consentire la tempestiva presentazione della relativa domanda, la stessa può essere utilmente inoltrata anche nei trenta giorni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro comportante l’iscrizione ai soppressi Fondi speciali; la domanda viene acquisita e definita come se fosse presentata alla data di cessazione dal servizio (data di perfezionamento del requisito richiesto). La domanda di trasferimento oneroso deve essere presentata attraverso il sito istituzionale dell’INPS, tramite il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Ricongiunzione, Computo e Trasferimento riscatto inoccupati” > “Ricongiunzione”. La liquidazione della prestazione di esodo deve essere effettuata in presenza della domanda di ricongiunzione da parte dell’assicurato. La certificazione rilasciata per l’accesso all’esodo contiene la seguente avvertenza: “I periodi contributivi esistenti nei Fondi speciali Elettrici e Telefonici, che non possano essere trasferiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai sensi dei commi 12octies e 12novies dell’articolo 12 della legge n. 122/2010, in conseguenza del permanere dello stato di iscritto ai predetti Fondi Elettrici e Telefonici, sono provvisoriamente riconosciuti nel FPLD ai soli fini della verifica del diritto a pensione per applicazione art. 4, legge 92/2012. L’efficacia della presente certificazione è quindi subordinata alla presentazione della domanda di trasferimento della posizione assicurativa e all’accettazione del relativo onere. La relativa domanda deve essere presentata nei trenta giorni precedenti la data di cessazione del servizio comportante l’iscrizione al Fondo speciale. In assenza della domanda, la prestazione di accompagnamento la pensione non potrà essere liquidata”. Qualora i lavoratori non presentino la dichiarazione preventiva di cui sopra, e la prestazione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 sia finalizzata al pensionamento a carico dei soppressi Fondi speciali Elettrici o Telefonici, non sarà più possibile presentare la domanda di trasferimento oneroso alla scadenza della prestazione. Nella fattispecie rappresentata, gli interessati hanno scelto di accedere alla prestazione di esodo di cui alla legge n. 92/2012 in qualità di iscritti ai Fondi speciali; l’erogazione della prestazione è subordinata al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi e anagrafici, a carico dei medesimi Fondi speciali, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione di esodo e il datore di lavoro si è obbligato a corrispondere una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti nei soppressi Fondi speciali e a versare all'INPS la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Il ricorrere di tali circostanze vanifica e neutralizza la funzione propria dell’istituto della costituzione di posizione assicurativa, finalizzato a ricondurre alle regole comuni dell’AGO l’eterogeneità degli ordinamenti pensionistici “alternativi”. Resta, invece, impregiudicata la possibilità di esercitare, alla scadenza della prestazione di esodo e qualora ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa, la ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Diversamente, coloro che non abbiano usufruito dell’assegno di esodo possono continuare ad avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 12, commi 12-octies e 12-novies, del decreto-legge n. 78/2010, alle condizioni previste dalla circolare n. 142/2010, ossia a condizione che abbiano cessato il servizio comportante l’iscrizione ai soppressi Fondi speciali e che in loro favore non sia stata liquidata la pensione a carico dei medesimi Fondi speciali. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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