Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Sospensione, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dell’obbligo per i lavoratori di presentazione all’Inps dell’autocertificazione tramite modello “SR85”
Quali sono gli obblighi dei lavoratori del trasporto aereo e del sistema aeroportuale riguardo alla comunicazione di attività lavorative all'estero durante l'emergenza COVID-19?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3951/2020 sospende temporaneamente l'obbligo per i lavoratori del settore aereo e aeroportuale di presentare l'autocertificazione tramite modello SR85 per l'anno 2020. Questa sospensione è stata introdotta per alleggerire gli adempimenti burocratici durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerando il notevole incremento di richieste di prestazioni dal Fondo di solidarietà. La norma si applica specificamente ai lavoratori che ricevono prestazioni da questo Fondo nel 2020, semplificando l'iter istruttorio per garantire una risposta più rapida ed efficace alla crisi economica e sociale. Tuttavia, rimane pienamente in vigore l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi rioccupazione all'estero tramite il modello SR83, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione: il lavoratore non può omettere questa comunicazione, pena la perdita dei benefici.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Sospensione, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dell’obbligo per i lavoratori di presentazione all’Inps dell’autocertificazione tramite modello “SR85”
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 27-10-2020
Messaggio n. 3951
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Sospensione, a seguito dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, dell’obbligo per i lavoratori di presentazione all’Inps
dell’autocertificazione tramite modello “SR85”
L’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, attraverso l’interpretazione autentica dell’articolo 4-bis,
comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha disposto che le comunicazioni di
assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa
vigente a carico del datore di lavoro sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di
comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori.
Esistono tuttavia, dei casi, tra cui la rioccupazione all’estero, in cui l’obbligo di comunicazione
di nuova attività lavorativa permane in capo al lavoratore, che, secondo quanto previsto dalla
circolare n. 94/2011, è tenuto, a pena di decadenza, a comunicare la rioccupazione tramite il
modello “SR83”.
Poiché la sanzione della decadenza, prevista in caso di inosservanza del predetto obbligo di
comunicazione, non si è rivelata sufficiente, in taluni casi, a scongiurare il rischio di
comportamenti omissivi da parte dei lavoratori, l’Istituto ha introdotto, con la citata circolare n.
94/2011 un obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, da
rendersi con l’ulteriore modello “SR85” (cfr. il messaggio n. 1615/2019) entro il 31 dicembre di
ciascun anno, con la quale il lavoratore attesta di non aver svolto attività lavorativa
remunerata all’estero ovvero indica i periodi eventualmente svolti a far data dall’inizio della
prestazione erogata dall’Istituto. La circolare prevede, inoltre, la sospensione della prestazione
nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto.
Il grave disagio sociale che il settore sta attraversando impone l’esigenza di contemperare
l’attuale meccanismo di erogazione delle prestazioni del Fondo con la sempre più forte e
pressante domanda di prestazioni, attraverso una revisione di alcuni adempimenti che possono
impedire di fornire una risposta rapida ed efficace alla crisi sociale ed economica generata dalla
eccezionalità degli eventi in corso.
Pertanto, in considerazione del sensibile incremento di domande di accesso alle prestazioni del
Fondo, pervenute negli ultimi mesi in misura notevolmente superiore all’ordinario, e della
conseguente necessità di pervenire ad una rapida definizione delle stesse, evitando
adempimenti che aggravino l’iter istruttorio senza poter concretamente perseguire le finalità
alle quali sono rivolti, la presentazione del modello “SR85” è sospesa per tutti i lavoratori
destinatari di prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale riferite all’anno 2020.
Permane in ogni caso in capo al lavoratore l’obbligo previsto dalla circolare n. 94/2011, di
comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione
all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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Il Messaggio INPS 3951/2020 riguarda gli ammortizzatori sociali nel settore del trasporto aereo, in particolare il Fondo di solidarietà e gli obblighi di comunicazione secondo il D.Lgs. 181/2000. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere la distinzione tra modello SR85 (sospeso per il 2020) e modello SR83 (sempre obbligatorio), nonché le sanzioni di decadenza previste dalla circolare INPS 94/2011 per chi non comunica la rioccupazione all'estero.
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