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Messaggio INPS 3933/2025

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Proroga del termine di presentazione all’INPS dell’autocertificazione tramite modello “SR85”

Pubblicato: 23/12/2025 In vigore dal: 23/12/2025 Documento ufficiale

Qual è la nuova scadenza per l'invio del modello SR85 ai beneficiari del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e quali sono le conseguenze del mancato adempimento?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3933/2025 comunica una proroga importante per i lavoratori del settore aereo e aeroportuale. Normalmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il personale navigante deve presentare all'INPS il modello SR85, un'autocertificazione che attesta di non aver svolto attività lavorativa remunerata all'estero durante l'anno (o, in alternativa, deve dichiarare i periodi eventualmente svolti). Questa documentazione è obbligatoria per mantenere le prestazioni integrative a carico del Fondo di solidarietà.

A causa di malfunzionamenti tecnici nel sistema di trasmissione, il servizio web dedicato è stato sospeso per manutenzione e sarà ripristinato solo il 12 gennaio 2026. Per questo motivo, il termine ordinario del 31 dicembre 2025 è stato prorogato al 28 febbraio 2026, consentendo a tutti i beneficiari di regolarizzare la propria posizione senza penalità.

Se il modello SR85 non viene inviato entro la scadenza (ora 28 febbraio 2026), le strutture territoriali INPS provvedono automaticamente alla sospensione della prestazione a partire dal giorno successivo al termine. La prestazione può essere ripristinata solo dal momento in cui il lavoratore trasmette la documentazione richiesta, con effetto retroattivo dalla data di sospensione.

Un aspetto rilevante è che ogni lavoratore deve inviare un modello SR85 per ciascuna prestazione integrativa percepita: chi riceve contemporaneamente, ad esempio, integrazione alla CIGS e integrazione alla NASpI deve trasmettere due distinti modelli SR85, uno per ogni prestazione.

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Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Proroga del termine di presentazione all’INPS dell’autocertificazione tramite modello “SR85”

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 24-12-2025 Messaggio n. 3933 OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Proroga del termine di presentazione all’INPS dell’autocertificazione tramite modello “SR85” La circolare n. 94 dell’8 luglio 2011 ha previsto l’obbligo, per tutti i lavoratori destinatari di prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di autocertificare, tramite il modello “SR85”, entro il 31 dicembre di ogni anno, di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero o, in caso contrario, di autocertificare i periodi eventualmente svolti. Con il successivo messaggio n. 4498 del 14 dicembre 2022 è stato altresì previsto che, a decorrere dall’anno 2022, l’obbligo di trasmissione del suddetto modello sussiste solo per il personale navigante. In mancanza della predetta autocertificazione le Strutture territorialmente competenti, dal giorno successivo alla scadenza del termine (1° gennaio dell’anno successivo), provvedono alla sospensione della prestazione, che potrà essere ripristinata a decorrere dalla data di sospensione solo al momento dell’inoltro della documentazione richiesta. Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che il servizio web “Fondo di solidarietà Trasporto Aereo: dichiarazioni obbligatorie dei beneficiari”, utilizzato per l’invio delle suddette dichiarazioni, è stato momentaneamente sospeso per interventi tecnici di manutenzione, finalizzati alla risoluzione di alcuni malfunzionamenti rilevati nel sistema di trasmissione delle dichiarazioni. Il servizio sarà ripristinato dal 12 gennaio 2026. Pertanto, al fine di consentire a tutta l’utenza interessata il regolare adempimento dell’obbligo di autocertificazione dell’attività lavorativa all’estero, tramite il modello “SR85”, il termine del 31 dicembre 2025, per l’invio delle dichiarazioni relative all’anno 2025, viene prorogato al 28 febbraio 2026. Si precisa, infine, che l’obbligo di trasmissione dei modelli “SR85” deve riguardare tutte le prestazioni integrative di cui il beneficiario è destinatario. Pertanto, il lavoratore che nell’anno di riferimento percepisce due distinte prestazioni integrative a carico del Fondo (ad esempio, integrazione alla CIGS e integrazione alla NASpI) è tenuto a inviare due distinti modelli “SR85”. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il Messaggio INPS 3933/2025 riguarda gli ammortizzatori sociali nel settore del trasporto aereo, in particolare il Fondo di solidarietà e le prestazioni integrative (CIGS, NASpI). Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere l'obbligo di autocertificazione tramite modello SR85, le scadenze di presentazione, le conseguenze della sospensione della prestazione e la necessità di trasmettere dichiarazioni separate per ogni prestazione percepita dal beneficiario.

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