Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Proroga del termine di presentazione all’INPS dell’autocertificazione tramite modello “SR85”
Qual è la nuova scadenza per l'invio del modello SR85 ai beneficiari del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e quali sono le conseguenze del mancato adempimento?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3933/2025 comunica una proroga importante per i lavoratori del settore aereo e aeroportuale. Normalmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il personale navigante deve presentare all'INPS il modello SR85, un'autocertificazione che attesta di non aver svolto attività lavorativa remunerata all'estero durante l'anno (o, in alternativa, deve dichiarare i periodi eventualmente svolti). Questa documentazione è obbligatoria per mantenere le prestazioni integrative a carico del Fondo di solidarietà.
A causa di malfunzionamenti tecnici nel sistema di trasmissione, il servizio web dedicato è stato sospeso per manutenzione e sarà ripristinato solo il 12 gennaio 2026. Per questo motivo, il termine ordinario del 31 dicembre 2025 è stato prorogato al 28 febbraio 2026, consentendo a tutti i beneficiari di regolarizzare la propria posizione senza penalità.
Se il modello SR85 non viene inviato entro la scadenza (ora 28 febbraio 2026), le strutture territoriali INPS provvedono automaticamente alla sospensione della prestazione a partire dal giorno successivo al termine. La prestazione può essere ripristinata solo dal momento in cui il lavoratore trasmette la documentazione richiesta, con effetto retroattivo dalla data di sospensione.
Un aspetto rilevante è che ogni lavoratore deve inviare un modello SR85 per ciascuna prestazione integrativa percepita: chi riceve contemporaneamente, ad esempio, integrazione alla CIGS e integrazione alla NASpI deve trasmettere due distinti modelli SR85, uno per ogni prestazione.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Proroga del termine di presentazione all’INPS dell’autocertificazione tramite modello “SR85”
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 24-12-2025
Messaggio n. 3933
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Proroga del termine di presentazione all’INPS
dell’autocertificazione tramite modello “SR85”
La circolare n. 94 dell’8 luglio 2011 ha previsto l’obbligo, per tutti i lavoratori destinatari di
prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di
autocertificare, tramite il modello “SR85”, entro il 31 dicembre di ogni anno, di non avere
svolto attività lavorativa remunerata all’estero o, in caso contrario, di autocertificare i periodi
eventualmente svolti.
Con il successivo messaggio n. 4498 del 14 dicembre 2022 è stato altresì previsto che, a
decorrere dall’anno 2022, l’obbligo di trasmissione del suddetto modello sussiste solo per il
personale navigante.
In mancanza della predetta autocertificazione le Strutture territorialmente competenti, dal
giorno successivo alla scadenza del termine (1° gennaio dell’anno successivo), provvedono alla
sospensione della prestazione, che potrà essere ripristinata a decorrere dalla data di
sospensione solo al momento dell’inoltro della documentazione richiesta.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che il servizio web “Fondo di
solidarietà Trasporto Aereo: dichiarazioni obbligatorie dei beneficiari”, utilizzato per l’invio delle
suddette dichiarazioni, è stato momentaneamente sospeso per interventi tecnici di
manutenzione, finalizzati alla risoluzione di alcuni malfunzionamenti rilevati nel sistema di
trasmissione delle dichiarazioni. Il servizio sarà ripristinato dal 12 gennaio 2026.
Pertanto, al fine di consentire a tutta l’utenza interessata il regolare adempimento dell’obbligo
di autocertificazione dell’attività lavorativa all’estero, tramite il modello “SR85”, il termine del
31 dicembre 2025, per l’invio delle dichiarazioni relative all’anno 2025, viene prorogato al 28
febbraio 2026.
Si precisa, infine, che l’obbligo di trasmissione dei modelli “SR85” deve riguardare tutte le
prestazioni integrative di cui il beneficiario è destinatario. Pertanto, il lavoratore che nell’anno
di riferimento percepisce due distinte prestazioni integrative a carico del Fondo (ad esempio,
integrazione alla CIGS e integrazione alla NASpI) è tenuto a inviare due distinti modelli “SR85”.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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Il Messaggio INPS 3933/2025 riguarda gli ammortizzatori sociali nel settore del trasporto aereo, in particolare il Fondo di solidarietà e le prestazioni integrative (CIGS, NASpI). Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere l'obbligo di autocertificazione tramite modello SR85, le scadenze di presentazione, le conseguenze della sospensione della prestazione e la necessità di trasmettere dichiarazioni separate per ogni prestazione percepita dal beneficiario.
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