Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3933/2018

Attività di Vigilanza Documentale. Monitoraggio del Ticket di licenziamento (art. 2, comma 31, della L. 92/2012). Ulteriori chiarimenti

Pubblicato: 23/10/2018 In vigore dal: 23/10/2018 Documento ufficiale

Quali documenti deve produrre un'azienda edile per provare l'esonero dal contributo di licenziamento quando il rapporto di lavoro termina per fine cantiere?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3933/2018 chiarisce le modalità di esonero dal contributo di licenziamento (il "ticket" pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni anno di anzianità) per le aziende del settore edile. Questo contributo normalmente grava sul datore di lavoro quando interrompe un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che darebbero diritto alla NASpI, ma non si applica nei casi di completamento attività e chiusura del cantiere. Per comprovare questa condizione di esonero, l'azienda deve produrre due documenti specifici: la lettera di assunzione (con indicazione del cantiere, sede legale e mansione) e la lettera di licenziamento (con la motivazione "fine cantiere o completamento lavori" e la data di cessazione). Entrambi i documenti devono essere firmati dal lavoratore per ricevuta, oppure, se inviati per posta, deve essere allegata copia della raccomandata. L'INPS ha precisato che prima di emettere diffide, le strutture territoriali devono convocare le aziende edili invitandole a produrre questa documentazione, e in caso di diffide già emesse, non devono procedere al recupero del contributo se la documentazione viene successivamente presentata. La documentazione può essere trasmessa anche tramite il Cassetto previdenziale dell'azienda.

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Riferimento normativo

Attività di Vigilanza Documentale. Monitoraggio del Ticket di licenziamento (art. 2, comma 31, della L. 92/2012). Ulteriori chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 24-10-2018 Messaggio n. 3933 OGGETTO: Attività di Vigilanza Documentale. Monitoraggio del Ticket di licenziamento (art. 2, comma 31, della L. 92/2012). Ulteriori chiarimenti L’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (cosiddetto contributo di licenziamento). L’Istituto, al fine di dare corso all’obbligo di legge, ha istituito i codici tipo contribuzione M400 ed M401 (cfr. la circolare n. 44/2013) da esporre, a cura dei datori di lavoro, nel flusso Uniemens del mese successivo all’evento e, nella denuncia individuale, i codici tipo cessazione 1M ed 1N (cfr. il messaggio n. 4269/2016) al fine di individuare i lavoratori per i quali, nei casi previsti dalla legge, non ricorre l’obbligo del contributo. Nello specifico, tra i casi di esonero, la citata legge, al successivo comma 34 dell’articolo 2, ha previsto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Per la suddetta ipotesi, pertanto, la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto (completamento delle attività e chiusura del cantiere), indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens. Tanto premesso, l’Istituto ha avviato l’operazione di verifica e controllo del corretto assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge attraverso la convocazione e/o emissione della diffida per le aziende che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia contributiva né al relativo versamento del contributo. Con il presente messaggio si chiarisce che per comprovare la condizione di esonero dell’azienda, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale. Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata. In conclusione, in presenza della documentazione sopra descritta, che può essere trasmessa all’Istituto anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, le Strutture territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note “pratica chiusa con documentazione prodotta dall’azienda”, senza la necessità di un nuovo invio di flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici 1M e 1N. A tal fine le Strutture territoriali, prima della emissione dell’eventuale diffida, provvederanno a convocare le aziende edili invitandole a produrre la suddetta documentazione qualora ritenessero non dovuto il contributo. Nel caso di diffide già emesse, sempre alle citate condizioni, non va dato corso alle operazioni di recupero. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 3933/2018 riguarda il contributo di licenziamento (ticket) disciplinato dall'articolo 2, comma 31, della Legge 92/2012, con particolare riferimento agli esoneri nel settore edile per fine cantiere e completamento lavori. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i codici tipo M400, M401 (per la contribuzione) e 1M, 1N (per la cessazione) da esporre nel flusso Uniemens, nonché le modalità di vigilanza documentale e le procedure di diffida dell'INPS per il corretto assolvimento dell'obbligo contributivo.

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