Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3922/2020

CIGS per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

Pubblicato: 25/10/2020 In vigore dal: 25/10/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di erogazione e contabilizzazione della CIGS per cessazione attività delle aziende del settore aereo secondo l'articolo 94 del D.L. 18/2020?

Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 3922/2020 disciplina l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) riservato alle aziende operanti nel settore aereo che hanno cessato l'attività produttiva nel 2020. La misura si applica alle imprese che non sono sottoposte a procedure concorsuali e prevede un limite complessivo di 9,8 milioni di euro per il 2020 e 22,9 milioni per il 2021, con durata massima di dieci mesi. A differenza della CIGS ordinaria, questo trattamento viene corrisposto direttamente dall'INPS ai lavoratori aventi diritto, consentendo un monitoraggio costante delle risorse disponibili. Per le aziende beneficiarie non è dovuto il pagamento del contributo addizionale ordinariamente previsto dal decreto legislativo 148/2015. Dal punto di vista contabile, l'INPS ha istituito due nuovi conti specifici: il GAU30239 per l'imputazione dei trattamenti erogati e il GAU24239 per i recuperi di prestazioni erogate indebitamente. Le somme non riscosse dai beneficiari vengono riaccreditate secondo le procedure ordinarie, mentre i crediti inesigibili sono evidenziati nel partitario con il codice bilancio 01094. I rapporti con il Ministero del Lavoro per il rimborso degli oneri rimangono a carico della Direzione generale dell'INPS.

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Riferimento normativo

CIGS per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 26-10-2020 Messaggio n. 3922 Allegati n.1 OGGETTO: CIGS per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo, ai sensi dell’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti 1. Quadro normativo L’articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’articolo 20, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale e dei connessi Assegni al nucleo familiare, in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di determinati requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo. Il suddetto trattamento è in deroga ai limiti di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e può essere autorizzato nel limite complessivo di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9 milioni di euro per l'anno 2021 e nel limite massimo di dieci mesi. Al fine di consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il citato trattamento di integrazione salariale viene corrisposto direttamente dall'INPS ai lavoratori aventi diritto. In relazione al citato trattamento non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e ai relativi oneri derivanti dall’esonero del pagamento di detto contributo si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui sopra. Con la circolare n. 115/2020 (cfr. il paragrafo 12), alla quale si rinvia, è stata illustrata la disciplina di dettaglio del citato articolo 94. Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni procedurali per la gestione del trattamento in parola. 2. Istruzioni procedurali In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 142 – crisi con cessazione imprese trasporto aereo– art. 94 D.L. 18/2020 La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento “142”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata. Ai fini del monitoraggio della spesa, si terrà conto sia delle prestazioni e della relativa contribuzione figurativa e ANF, sia dell’importo del contributo addizionale non dovuto dall’azienda, ma gravante sullo stanziamento dedicato a tale misura. 3. Istruzioni contabili Ai fini delle rilevazioni contabili della nuova misura introdotta dall’articolo 94 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, come modificato dall’articolo 20, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, a favore delle aziende operanti nel settore aereo, si istituiscono, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali - contabilità separata GAU - con riferimento al nuovo codice evento “142 – crisi con cessazione imprese trasporto aereo– art. 94 D.L. 18/2020”,il seguente conto: - GAU30239 - per l’imputazione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, per cessazione attività, ai dipendenti delle aziende operanti nel settore aereo - art.94 del Decreto- Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile n. 27 e art. 20 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104. L’onere attribuito al conto sopra descritto deve essere assunto in contropartita del conto di debito in uso GPA10029. Il mandato centralizzato verrà registrato sulla Direzione generale con l’utilizzo del conto di interferenza in uso GPA55170. Eventuali somme non riscosse dai beneficiari saranno riaccreditate e contabilizzate con il flusso procedurale già in uso e contraddistinte, nell'ambito del partitario del conto GPA10031 al codice di bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”. Per il recupero di eventuali prestazioni erogate indebitamente si istituisce il seguente conto: - GAU24239 Entrate varie – recuperi e reintroiti delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria – art. 94 del D.L. 18/20 e art. 20 del D.L.104/2020. A tale ultimo conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente “01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”. Gli importi relativi alle partite, che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla “Procedura recupero indebiti” (RI), al conto esistente GAU00030. Il codice bilancio “01094” dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per le prestazioni divenuti inesigibili. I rapporti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale. Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1). Il Direttore generale vicario Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione I Codice conto GAU24239 Denominazione completa Entrate varie - recuperi e reintroiti delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria - art. 94 del Decreto- Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e art. 20 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 - Denominazione abbreviata E.V.REC.REINTR.CIGS.ART.94.D.L.18/20-ART.20 D.L.104/20 Tipo variazione I Codice conto GAU30239 Denominazione completa Trattamenti straordinari d’integrazione salariale, per cessazione attività, ai lavoratori dipendenti di aziende del settore aereo - art. 94 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e art. 20 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 - Denominazione abbreviata TRATT.CIGS.SETT.AEREO-ART.94D.L.18/20-D.L.104/20-

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La normativa riguarda la CIGS straordinaria per crisi aziendale nel settore aereo, disciplinata dall'articolo 94 del D.L. 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 e modificato dal D.L. 104/2020. Commercialisti e responsabili risorse umane devono conoscere i limiti di spesa, i requisiti aziendali, l'esonero dal contributo addizionale e le modalità di pagamento centralizzato, oltre alla contabilizzazione separata tramite i conti GAU30239 e GAU24239 nella gestione assistenziale dell'INPS.

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