Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3880/2018

Gestione Contributiva. Note di rettifica per conguagli CIGO/CIGS di cui al D.lgs n. 148/2015. Differimento temine di trasmissione alla procedura “Nuovo Recupero Crediti”. Nuovi codici importo CIG aggregata

Pubblicato: 17/10/2018 In vigore dal: 17/10/2018 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di gestione delle note di rettifica per i conguagli CIGO/CIGS dopo il D.lgs 148/2015 e come vengono calcolate le eccedenze di CIG?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3880/2018 disciplina la gestione delle note di rettifica relative ai conguagli di integrazione salariale (CIGO ordinaria e CIGS straordinaria) secondo le regole introdotte dal D.lgs 148/2015. Si applica alle aziende che devono regolarizzare i contributi per trattamenti di integrazione salariale e riguarda il passaggio delle note di rettifica alla procedura "Nuovo Recupero Crediti". Il messaggio proroga i termini di trasmissione: le note notificate e scadute vengono trasmesse dopo 60 giorni dalla scadenza (ridotti a 30 giorni dal 15 novembre 2018), per consentire alle aziende di inviare flussi di variazione correttivi. Per il calcolo delle eccedenze, la procedura determina le ore conguagliabili (ore autorizzate meno ore già conguagliate) e applica il tetto massimo orario annuale moltiplicato per tali ore. Se l'importo dichiarato supera il tetto massimo, la procedura genera automaticamente codici specifici (DCGO per CIGO ordinaria, DCGS per CIGS straordinaria, DCGD per CIGS in deroga) che evidenziano l'eccedenza in nota di rettifica con importo zero nella colonna dichiarato e l'eccedenza nella colonna calcolato. Per le autorizzazioni CIGO con ticket ante D.lgs 148/2015, rimangono valide le modalità Uniemens già in uso, con utilizzo dei codici causali L039 (con contributo addizionale) o G941 (senza contributo addizionale).

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Riferimento normativo

Gestione Contributiva. Note di rettifica per conguagli CIGO/CIGS di cui al D.lgs n. 148/2015. Differimento temine di trasmissione alla procedura “Nuovo Recupero Crediti”. Nuovi codici importo CIG aggregata

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 18-10-2018 Messaggio n. 3880 OGGETTO: Gestione Contributiva. Note di rettifica per conguagli CIGO/CIGS di cui al D.lgs n. 148/2015. Differimento temine di trasmissione alla procedura “Nuovo Recupero Crediti”. Nuovi codici importo CIG aggregata 1. Premessa Nel mese di luglio del corrente anno sono state emesse le note di rettifica in stato “bloccato” per la presenza di conguagli relativi ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.lgs 24 settembre 2015, n. 148. Dalla gestione di tali note di rettifica è stato rilevato che molte di esse scaturiscono dalla mancata applicazione delle indicazioni in materia fornite dall’Istituto con apposite circolari e messaggi e, da ultimo, con la circolare n. 9/2017. Con messaggio n. 3455/2018 sono state fornite altresì indicazioni e precisazioni per monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG gestite con il sistema del ticket, nonché per agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi. In considerazione di ciò, al fine di supportare le aziende nell’invio di eventuali flussi di variazione necessari alla definizione e al successivo ricalcolo delle note di rettifica, con il presente messaggio si comunica la proroga dei termini per il passaggio centralizzato delle note di rettifica alla procedura “Nuovo Recupero Crediti”. Le note di rettifica notificate e scadute saranno trasmesse alla procedura “Nuovo Recupero Crediti” dopo 60 giorni dalla scadenza; tale termine sarà ricondotto a 30 giorni a decorrere dal 15 novembre 2018. Si evidenzia che dalle operazioni di ricalcolo potrebbero generarsi eventuali nuove note di rettifica, che dovranno essere considerate in annullamento e sostituzione dei precedenti addebiti notificati per i medesimi periodi di competenza. 2. Calcolo CIG aggregata post D.lgs n. 148/2015. Nuovi codici importo eccedenza CIG Con la circolare n. 9/2017, cui si rimanda, l’Istituto ha fornito le modalità di esposizione dei conguagli e i relativi codici ricostruiti nelle denunce DM2013. Con il presente messaggio, a fronte di alcune specifiche richieste, si forniscono chiarimenti in merito alle note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale. Per ogni autorizzazione e tipologia di CIG si considerano come ore conguagliabili le ore autorizzate meno quelle già conguagliate. In presenza di autorizzazione inesistente o scaduta la procedura considera uguale a “0” le ore conguagliate. Il calcolo del tetto massimo è un importo corrispondente al valore del tetto massimo orario di CIG annualmente determinato, moltiplicato per il numero delle ore conguagliabili. Se l’importo dichiarato per tipologia di CIG è inferiore al tetto massimo la procedura considera esatto l’importo dichiarato. Se l’importo dichiarato nella denuncia individuale e aggregato per tipologia di CIG è superiore al tetto massimo conguagliabile, la procedura di calcolo non modifica il conguaglio individuale, ma genera automaticamente, a livello aziendale, un codice esclusivamente ad uso interno, per tipologia di CIG, avente il significato di “eccedenza CIG”. I codici istituiti per le diverse tipologie sono i seguenti: DCGO eccedenza CIG ordinaria D.lgs n. 148/2015; DCGS eccedenza CIG straordinaria D.lgs. n. 148/2015; DCGD eccedenza CIGS in deroga D.lgs. n. 148/2015. I suddetti codici vengono evidenziati in nota di rettifica con importo a zero nella colonna dichiarato e l’eccedenza viene riportata nella colonna calcolato. 3. CIG ordinaria con Ticket ante D.lgs n.148/2015 Da ultimo, si ricorda che, con riferimento alle operazioni relative ad eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni CIGO con Ticket rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso. Di conseguenza, per i conguagli relativi al trattamento di integrazione salariale ordinaria soggetta al contributo addizionale dovrà essere validato l’apposito elemento <CIGOrd/CongCIGOACredito> ricostruito nel DM2013 con il codice “L039”, mentre rileverà l’indicazione del codice causale “G941” nell’elemento CIGOrd/CongCIGOACredito per le autorizzazioni senza contributo addizionale. Il contributo addizionale, ove dovuto, dovrà essere esposto con il codice causale “E500”. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il messaggio INPS 3880/2018 è essenziale per chi gestisce conguagli CIGO/CIGS, integrazione salariale, contributi addizionali e note di rettifica secondo il D.lgs 148/2015. Commercialisti e responsabili paghe devono consultarlo per comprendere il calcolo delle eccedenze CIG, i nuovi codici importo (DCGO, DCGS, DCGD), la trasmissione alla procedura Nuovo Recupero Crediti e la compilazione corretta delle denunce DM2013 e Uniemens.

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