Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Precisazioni
Quali sono i criteri per la valorizzazione della contribuzione aggiuntiva ai fini pensionistici per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale, e a partire da quando si applicano?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3872/2019 chiarisce come deve essere gestita la contribuzione aggiuntiva versata per i lavoratori collocati in aspettativa sindacale (art. 31 legge 300/1970) o in distacco sindacale con retribuzione a carico del datore di lavoro. La norma riguarda principalmente i dipendenti pubblici e gli iscritti a fondi esclusivi gestiti dall'INPS, stabilendo che questa contribuzione deve essere valorizzata sia per il calcolo della quota A che della quota B della pensione. Per essere riconosciuta ai fini pensionistici, la contribuzione aggiuntiva deve soddisfare due requisiti fondamentali: la "fissità" (l'importo degli emolumenti e delle indennità deve essere determinato secondo i limiti del regolamento sindacale e rimanere costante per tutta la durata dell'incarico) e la "continuità" (la contribuzione aggiuntiva deve essere versata integralmente per l'intera durata dell'incarico). I criteri di valorizzazione si applicano alle domande di autorizzazione riferite all'anno 2019 e seguenti, indipendentemente da quando l'incarico sia stato conferito, ma non si applicano agli incarichi che si esauriscono nel 2019 per i quali il sindacato ha già deliberato e erogato le indennità. Per i dipendenti pubblici, in attesa dell'implementazione automatica della procedura "SIN", l'emolumento può essere inserito nell'ultimo miglio in aggiunta alla retribuzione fissa e continuativa.
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Riferimento normativo
Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Roma, 25-10-2019
Messaggio n. 3872
OGGETTO: Contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in
aspettativa sindacale ai sensi dell’articolo 31 della legge n.
300/1970 ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a
carico del datore di lavoro. Precisazioni
Facendo seguito alla circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, con la quale si è proceduto alla
ricognizione normativa e operativa riferita alla gestione e valorizzazione ai fini pensionistici
della contribuzione aggiuntiva di cui all’articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, come integrati dall’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998,
n. 278, con il presente messaggio si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.
Con particolare riferimento alla contribuzione aggiuntiva per gli iscritti ai Fondi esclusivi
(comprensivi della Gestione dipendenti pubblici) e ad alcuni Fondi sostitutivi gestiti dall’Inps di
cui al paragrafo 5 della citata circolare, è stato precisato che la valorizzazione della stessa ai
fini pensionistici viene realizzata non solo ai fini della determinazione della quota di pensione di
cui all’articolo 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (c.d.
quota B), ma anche ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’articolo 13,
comma 1, lett. a), del predetto decreto legislativo (c.d. quota A).
In merito è stato specificato che, per i citati lavoratori, ai fini dell’individuazione in termini
generali ed in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della c.d.
quota A) di pensione occorre che gli stessi soddisfino entrambi i seguenti caratteri della
“fissità” e “continuità”.
Il carattere della “fissità” è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità
corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di
attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ovvero dalla
delibera sindacale di cui al paragrafo 2 della citata circolare, è determinata nel rispetto dei
limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il
periodo di durata dell’incarico.
D’altro canto, il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità,
come sopra individuati, è stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa
contribuzione aggiuntiva in misura piena.
Con la citata circolare è stato altresì precisato che le istruzioni ivi fornite si applicano alle
domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019
e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della
circolare stessa.
Pertanto, i criteri di valorizzazione di cui sopra si applicano alla contribuzione aggiuntiva riferita
ad incarichi conferiti nel 2019 e che proseguono negli anni successivi, ovvero conferiti in anni
precedenti alla data di pubblicazione della circolare, per la contribuzione aggiuntiva riferita
all’anno 2019 e seguenti.
Al contrario, la circolare non trova applicazione con riferimento alla contribuzione aggiuntiva
relativa ad incarichi conferiti alla data di pubblicazione della circolare e che si esauriscono nel
2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o
emolumenti.
Si fa riferimento, in particolare, sia agli incarichi che terminano nel 2019 sia agli incarichi che
proseguono ancorché il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2019. Ciò in quanto
l’incarico potrebbe continuare ad essere esercitato dal soggetto, ma risulta irrilevante, ai fini
della valorizzazione della contribuzione aggiuntiva in argomento, per la parte che si colloca
oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Si precisa inoltre che, ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici dei soggetti iscritti
alla Gestione pubblica, per quanto riguarda la valutazione della contribuzione aggiuntiva per le
fattispecie da ultimo citate, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia e si
intendono confermate le modalità operative precedentemente comunicate dall’Istituto.
Per tali soggetti si evidenzia altresì che, qualora l’emolumento in argomento sia presente
nell’ultimo giorno di servizio (valutabilità in quota A di pensione), nelle more
dell’implementazione automatica della procedura “SIN”, lo stesso potrà essere inserito
nell’ultimo miglio in aggiunta alla voce “Retribuzione fissa e continuativa”, non maggiorabile
del 18% per gli iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato; nelle ipotesi di
riliquidazione della pensione è opportuno che le stesse informazioni siano inserite tramite un
nuovo ultimo miglio.
Infine, si precisa che, in ogni caso, per la gestione in posizione assicurativa dei periodi
interessati dalla contribuzione aggiuntiva, si rinvia integralmente al messaggio n. 4842 del 28
dicembre 2018, nonché alle istruzioni procedurali del messaggio n. 1804 del 9 maggio 2019.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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La contribuzione aggiuntiva per aspettativa e distacco sindacale è disciplinata dal decreto legislativo 564/1996 e 278/1998, e rappresenta un elemento rilevante per la determinazione della pensione secondo il sistema retributivo (quota A e quota B). Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i requisiti di fissità e continuità della contribuzione, nonché la corretta gestione in posizione assicurativa secondo le istruzioni INPS, in particolare per i dipendenti pubblici iscritti alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato.
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