Quali sono le novità introdotte dal Messaggio INPS 3843/2020 riguardo alla semplificazione della scelta del pagamento nelle domande di invalidità civile?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3843/2020 introduce una semplificazione procedurale nella compilazione delle domande di invalidità civile, specificamente nella fase di inserimento dei dati per la concessione della prestazione (Quadro F). La novità principale riguarda l'automatizzazione della scelta del metodo di pagamento: se il richiedente sta già ricevendo dall'INPS una prestazione economica di tipo pensionistico, il sistema propone automaticamente le medesime modalità di pagamento già in uso, eliminando l'obbligo di inserire nuovamente il codice IBAN o specificare altre modalità. Questa funzionalità si applica a tutti i cittadini che presentano domanda di invalidità civile e che risultano già beneficiari di prestazioni pensionistiche INPS. Il richiedente mantiene comunque piena libertà di modifica: può cambiare il codice IBAN proposto dal sistema o scegliere una modalità di pagamento diversa. Tuttavia, per importi superiori a 1.000 euro, la normativa prevede che il pagamento possa avvenire esclusivamente tramite strumenti elettronici (conti correnti bancari o postali, libretti nominativi di risparmio, carte di pagamento). Nel caso in cui il sistema non rilevi altre prestazioni pensionistiche attive, l'utente rimane obbligato a inserire un codice IBAN valido o a indicare una modalità di pagamento alternativa.
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Riferimento normativo
Domande di invalidità civile. Semplificazione della modalità di scelta del pagamento
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 22-10-2020
Messaggio n. 3843
OGGETTO: Domande di invalidità civile. Semplificazione della modalità di scelta
del pagamento
Con il presente messaggio si rende noto che è stata predisposta un’ulteriore funzionalità nella
fase di compilazione della domanda di invalidità civile, che fa seguito ai precedenti interventi di
semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi (cfr. il messaggio n. 4601 del 10
dicembre 2019).
In particolare, nelle schermate relative all’inserimento dei dati utili per la fase concessoria
(Quadro F), il richiedente non è più obbligato a inserire il codice IBAN o la specifica modalità di
pagamento, se già riceve dall’Inps una prestazione economica di tipo pensionistico.
La procedura, infatti, laddove individua altre prestazioni pensionistiche in pagamento, propone
automaticamente le medesime modalità di pagamento senza necessità di inserire o acquisire
ulteriori dati.
L’utente ha comunque la possibilità di modificare la modalità di pagamento esposta, ad
esempio modificando il codice IBAN rilevato dalla procedura o di scegliere un’altra modalità di
pagamento. A tal fine si evidenzia che, per importi superiori ai 1.000 euro, la corresponsione
del beneficio può avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzazione di strumenti di pagamento
elettronici (conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio, carte di
pagamento).
Se invece la procedura non rileva altre prestazioni pensionistiche attive in pagamento, l’utente
è obbligato ad inserire un codice IBAN valido o a scegliere una diversa modalità di pagamento
sulla quale verranno effettuati gli accrediti dell’eventuale prestazione di invalidità civile.
Ulteriori dettagli tecnici e operativi sono descritti nel manuale aggiornato della procedura
internet di presentazione delle domande di invalidità civile.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 3843/2020 riguarda la semplificazione amministrativa delle domande di invalidità civile, con particolare riferimento alle modalità di pagamento delle prestazioni economiche, ai codici IBAN e agli strumenti di pagamento elettronici. Professionisti che assistono cittadini in materia di prestazioni sociali e invalidità civile devono considerare questa normativa insieme alle disposizioni su accrediti bancari, tracciabilità dei pagamenti e requisiti per benefici superiori a 1.000 euro.
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