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Messaggio INPS 3820/2017

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017. Ulteriori precisazioni.

Pubblicato: 03/10/2017 In vigore dal: 03/10/2017 Documento ufficiale

Quali sono le implicazioni fiscali della cessazione del ruolo di sostituto d'imposta dell'INPS per i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere a partire dal 1° gennaio 2017?

Spiegato da FiscoAI
A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'INPS ha cessato di operare come sostituto d'imposta sui trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 211, della legge 232/2016. Questo significa che l'Istituto non applica più ritenute IRPEF su questi assegni pensionistici, trasferendo la responsabilità fiscale direttamente ai beneficiari. La norma riguarda specificamente i pensionati che rientrano nella categoria delle vittime del dovere (deceduti in servizio o per causa di servizio) e i loro eredi legittimi che percepiscono trattamenti pensionistici derivanti da tale qualifica.

Dal punto di vista pratico, i pensionati interessati ricevono l'importo lordo della pensione senza trattenute IRPEF e devono provvedere autonomamente agli adempimenti fiscali, inclusa la presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico). Tuttavia, il messaggio INPS 3820/2017 prevede una misura straordinaria: per coloro che hanno già presentato il modello 730/2017 indicando l'INPS come sostituto d'imposta, l'Istituto effettuerà comunque i rimborsi o le trattenute derivanti da tale dichiarazione, al fine di evitare disagi ai pensionati.

Questa disposizione rappresenta un'eccezione gestionale volta a tutelare i contribuenti che, non essendo stati tempestivamente informati della cessazione del rapporto di sostituzione, hanno comunque compilato la dichiarazione secondo le modalità precedenti. L'Agenzia delle Entrate ha concordato su questa soluzione straordinaria per garantire continuità nell'assistenza fiscale e evitare contenziosi.

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Riferimento normativo

Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017. Ulteriori precisazioni.

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 04-10-2017 Messaggio n. 3820 OGGETTO: Benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all’art.1, comma 211, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cessazione del ruolo di sostituto d’imposta da parte dell’INPS sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2017. Ulteriori precisazioni. Con messaggio n. 3505/2017 questo Istituto ha precisato che in base al disposto di cui all’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta. In tale contesto questo Istituto ha altresì evidenziato che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, non avrebbe potuto gestire le elaborazioni di conguaglio delle dichiarazioni 730/2017, seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016. Ciò premesso, tenuto conto che numerosi contribuenti, rientranti nella suddetta fattispecie, hanno comunque presentato il modello 730/2017 indicando l’INPS quale sostituto d’imposta, su concorde avviso dell’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare disagiai pensionati in questione e considerata l’imminenza del termine previsto per la conclusione delle operazioni inerenti l’assistenza fiscale, l’Istituto effettuerà in via straordinaria i rimborsi o le trattenute derivanti da modello 730/2017. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il messaggio INPS 3820/2017 disciplina il trattamento fiscale delle pensioni di vittime del dovere, affrontando tematiche di sostituzione d'imposta, ritenute IRPEF, dichiarazione 730 e conguaglio fiscale. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa normativa quando assistono pensionati in questa categoria, poiché incide sulla gestione delle ritenute, sulla presentazione della dichiarazione dei redditi e sulla corretta determinazione dell'imponibile IRPEF.

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