Fondi di solidarietà di nuova istituzione ex art. 26 e seguenti del D.lgs n.148/2015 – Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige –Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.
Quali sono i termini e le modalità per presentare la domanda di assegno ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3815/2017 disciplina l'accesso alle prestazioni di assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, divenuto pienamente operativo dal 31 agosto 2017. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il portale INPS, accedendo alla sezione "CIG e Fondi di solidarietà" > "Fondi di solidarietà" con Codice Fiscale e PIN aziendale. I termini di presentazione sono ordinatori: la domanda non può essere presentata prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, né oltre 15 giorni da tale data. Il mancato rispetto di questi termini non comporta perdita del diritto, ma determina l'irricevibilità se presentata anticipatamente, oppure lo slittamento della decorrenza se presentata tardivamente (con effetto dal lunedì della settimana precedente la presentazione). In via eccezionale, per gli eventi verificatisi tra il 16 agosto e la data di pubblicazione del messaggio, il periodo è stato neutralizzato: i 15 giorni decorrono dalla pubblicazione del messaggio stesso, garantendo così continuità reddituale ai beneficiari. Per gli eventi successivi, il termine ordinario di 15 giorni decorre dalla data effettiva dell'evento di sospensione o riduzione.
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Riferimento normativo
Fondi di solidarietà di nuova istituzione ex art. 26 e seguenti del D.lgs n.148/2015 – Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige –Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 04-10-2017
Messaggio n. 3815
OGGETTO: Fondi di solidarietà di nuova istituzione ex art. 26 e seguenti del
D.lgs n.148/2015 – Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia
autonoma di Bolzano-Alto Adige –Modalità di presentazione della
domanda di assegno ordinario.
1. Premessa e quadro normativo
Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all’articolo 1,
comma 2, lett. a), punto 7, della legge 183/2014, ha riordinato la disciplina dei fondi di
solidarietà bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la previgente normativa di cui
all’articolo 3 della legge 92/2012.
Con la circolare n. 122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n. 201 del 16
dicembre 2015, sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di
prestazioni ordinarie (assegno ordinario e interventi formativi) a carico dei Fondi di solidarietà
già operativi.
Con nota n. 29/530 del 28/01/2016 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito
che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato
amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all’articolo 30,
comma 2, del D.lgs n. 148/2015, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima della medesima
data.
In data 31 agosto 2017, con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
attuazione della disposizione di cui all’articolo 36, comma 3, del D.lgs 148/2015, è stato
nominato il comitato del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-
Alto Adige, istituito presso l’INPS con D.I. n. 98187/2016.
Tale Fondo, pertanto, sulla scorta della succitata nota ministeriale, è pienamente operativo
dalla data del 31 agosto 2017.
Ciò premesso, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 122/2015, con il
presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione della domanda di assegno
ordinario per il Fondo di nuova istituzione citato.
Con circolare numero 125 del 9 agosto 2017 è stata illustrata la disciplina dell’assegno
ordinario garantito dal Fondo a norma dell’articolo 2, comma 1, del D.I. n. 98187/2016 e sono
stati forniti, altresì, chiarimenti e indicazioni relativi all’ambito di applicazione del Fondo e alle
modalità di composizione del flusso Uniemens per il versamento della contribuzione ordinaria.
2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei
termini.
A norma dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno
ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione
all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica sulla base
delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.
Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli
stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione
prima dei 30 giorni, l’irricevibilità dell‘istanza e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, lo
slittamento del termine di decorrenza della stessa. In caso di presentazione tardiva si applica il
disposto di cui all’articolo 15, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 in base al quale l’eventuale
trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una
settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del
Comitato, in data 31 agosto 2017 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni
dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, stante anche le
indicazioni contenute nella citata nota ministeriale n. 29/530, le prestazioni di assegno
ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
intervenuti a decorrere dal 16 agosto 2017.
Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande nel rispetto dei termini di
presentazione su richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima
applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 16
agosto 2017 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato.
Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti
nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la
presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente
messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di decorrenza
dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa.
Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del
Fondo, prima della data di piena operatività del medesimo, assolve all’obbligo, previsto
dall’articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve
finanziarie ai fini dell’erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà.
3. Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario
La procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l’invio telematico della domanda
di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l’invio della domanda è
disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione ‘Cerca’
nella pagina principale inserendo ‘Accesso ai servizi per aziende e consulenti’ oppure
selezionare ‘Servizi per aziende e consulenti’ nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal
menu della pagina principale ‘Prestazioni e servizi’>’Tutti i servizi’.
Si accede a Servizi per aziende e consulenti tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Una volta effettuato l’accesso, occorre selezionare nel menu interno al servizio ‘CIG e Fondi di
solidarietà’> ‘Fondi di solidarietà’.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile
all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione ‘Area Download’.
Per ogni altra indicazione procedurale si rimanda integralmente alle citate circolari n.122/2015
e n. 201/2015.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Decreto legislativo 148/2015 disciplina i fondi di solidarietà bilaterali e l'assegno ordinario, istituti fondamentali per la tutela del reddito in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Aziende e consulenti del lavoro devono conoscere i termini di presentazione telematica, la neutralizzazione dei termini in prima applicazione e le modalità di accesso al portale INPS per garantire il riconoscimento delle prestazioni di integrazione salariale.
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