Massimale contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico
Se un lavoratore viene reimpiegato dopo aver già ricevuto una pensione, continua a valere la data di prima iscrizione per il calcolo del massimale contributivo?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3748/2024 chiarisce che la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie rimane valida anche dopo il conseguimento di un trattamento pensionistico e il successivo reimpiego del lavoratore. Questo significa che lo status di "vecchio iscritto" (chi si è iscritto prima del 1° gennaio 1996) o "nuovo iscritto" (dal 1° gennaio 1996 in poi) non cambia a causa della pensione ricevuta. La norma di riferimento è l'articolo 2, comma 18, della legge 335/1995, che prevede l'applicazione o la disapplicazione del massimale annuale della base contributiva e pensionabile proprio in base a questa data di prima iscrizione. Pertanto, un lavoratore che riprende l'attività dopo la pensione mantiene gli stessi diritti e obblighi contributivi che aveva prima della liquidazione della prestazione previdenziale. È importante sottolineare che questa regola si applica indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia già fruito di una prestazione pensionistica, garantendo così continuità nella gestione amministrativa e contributiva.
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Riferimento normativo
Massimale contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 11-11-2024
Messaggio n. 3748
OGGETTO: Massimale contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge
8 agosto 1995, n. 335. Chiarimenti per il corretto adempimento
dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di
prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del
trattamento pensionistico
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali,
acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti in
merito alla operatività dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nelle
ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al
conseguimento del trattamento pensionistico.
In particolare, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di chiarire se, nelle
suddette ipotesi, la data di prima iscrizione continui a rimanere valida ai fini dell’applicazione
del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche qualora per tali periodi sia
stato conseguito un trattamento pensionistico.
La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori
di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto
adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell’articolo 2, comma
18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale
(1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto
a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del
massimale.
Nel merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il reimpiego del
lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non
determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto”originariamente acquisito.
Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti
privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e
n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui
all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale
fruizione di una prestazione previdenziale.
Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda
un'attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi
n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina
ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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Il Messaggio INPS 3748/2024 è fondamentale per chi gestisce contributi previdenziali, massimale contributivo e reimpiego di pensionati, in quanto chiarisce l'operatività dell'articolo 2, comma 18, della legge 335/1995 e il mantenimento dello status di vecchio/nuovo iscritto. Commercialisti e responsabili del personale devono consultarlo per verificare correttamente l'adempimento dell'obbligo contributivo, la base pensionabile e la prosecuzione del rapporto dopo il trattamento pensionistico, soprattutto in caso di iscritti presso enti gestori di previdenza obbligatoria secondo i decreti legislativi 509/1994 e 103/1996.
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