Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Graduatorie definitive relative alle domande del 2025
Quali sono i termini e le modalità operative per i professionisti che erogano sedute di psicoterapia nel Bonus psicologo 2025?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3708/2025 disciplina le modalità di erogazione del Bonus psicologo per l'anno 2025, unificando i fondi 2024-2025 per un importo complessivo di 21,5 milioni di euro. I beneficiari sono stati selezionati secondo l'ISEE più basso e l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con le graduatorie definitive pubblicate sul sito INPS a partire dal 5 dicembre 2025.
Per i professionisti psicoterapeuti, il messaggio stabilisce obblighi operativi rilevanti: devono confermare tempestivamente la prima seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda del beneficiario, pena la decadenza dal beneficio e lo scorrimento automatico delle graduatorie. L'erogazione del contributo avviene direttamente al professionista (non al beneficiario) nella misura massima di 50 euro per seduta, secondo le modalità indicate dal professionista stesso.
Un aspetto cruciale riguarda i tempi di utilizzo: il beneficiario dispone di 270 giorni dal 5 dicembre 2025 per usufruire del contributo, decorso il quale il codice univoco assegnato è automaticamente annullato. I professionisti devono comunicare al beneficiario l'importanza di rispettare il termine dei 60 giorni per la prima seduta, poiché il mancato rispetto comporta la perdita del beneficio.
Infine, il rimborso delle sedute può avvenire solo dopo l'effettivo trasferimento delle risorse economiche all'INPS da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, il che rappresenta un elemento di incertezza nei tempi di pagamento per i professionisti.
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Riferimento normativo
Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Graduatorie definitive relative alle domande del 2025
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05-12-2025
Messaggio n. 3708
OGGETTO: Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di
psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-
legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Graduatorie
definitive relative alle domande del 2025
Con il presente messaggio si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per
l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di
psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), sono state elaborate le graduatorie definitive dei
beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, come previsto
dall’articolo 6, comma 6, del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, 10 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale- n. 184 del 9 agosto 2025 (di seguito, D.I.).
I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico
di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del
D.I., come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto (cfr. l’art. 2, comma 1, del
D.I.).
Il Ministero della Salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al
loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di
un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di
richieste, anche in considerazione della forte valenza sociale rivestita dalla misura in
argomento. Pertanto, il Ministero della Salute ha comunicato all’Istituto che le risorse per gli
anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente
destinate alla procedura in corso.
Si evidenzia, inoltre, che le domande con l’ISEE recante omissioni e/o difformità, non sanate
nei termini indicati nella circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, sono state considerate
improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.
L’utente può consultare la propria posizione nelle predette graduatorie tramite il sito
istituzionale dell’Istituto (www.inps.it), digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus
psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di
psicoterapia – Bonus psicologo”.
Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di
esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire
delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.
Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dal 5 dicembre 2025, data di
pubblicazione del presente messaggio, per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di
psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato
d’ufficio.
Si precisa che l’articolo 6, comma 10, del D.I. ha previsto che, a decorrere dall’annualità 2025,
i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla
data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e
si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
Pertanto, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta
entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda,
decorrenti dal 5 dicembre 2025, data di pubblicazione del presente messaggio.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene
direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Si precisa,
pertanto, che nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
Si rammenta, infine, che il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del
Bonus psicologo può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse
economiche all’INPS da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige.
Il Direttore generale
Valeria Vittimberga
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Il Bonus psicologo è disciplinato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 228/2021 convertito in legge 15/2022, e le modalità operative sono definite dal decreto del Ministro della Salute del 10 luglio 2025. I professionisti devono prestare attenzione all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dei beneficiari, ai termini di decadenza di 60 giorni per la prima seduta e ai 270 giorni complessivi per l'utilizzo del contributo, nonché alle modalità di trasferimento fondi dalle Regioni all'INPS.
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