Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Rilascio aggiornamento piattaforma informatica per le imprese agricole.
Quali sono le modalità operative per le imprese agricole che assumono lavoratori occasionali secondo l'articolo 54 bis del decreto legge n. 50/2017?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 3662/2017 disciplina le prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo, regolamentate dall'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. La norma si applica esclusivamente alle imprese agricole che intendono utilizzare lavoratori per prestazioni occasionali, prevedendo una procedura telematica dedicata presso l'INPS. Le aziende agricole devono comunicare preventivamente la prestazione indicando una durata massima di tre giorni consecutivi, specificando il calendario giornaliero e il numero totale di ore di utilizzo del lavoratore. La comunicazione deve essere inoltrata prima dello svolgimento della prestazione lavorativa attraverso la piattaforma informatica INPS, per la quale è obbligatoria la corretta registrazione nella categoria "azienda agricola". Nel caso in cui la prestazione non venga resa per motivi straordinari (indisponibilità del lavoratore, condizioni climatiche avverse), l'utilizzatore può revocare la dichiarazione entro le 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell'arco temporale previsto. Decorso questo termine, l'INPS integra il compenso nel primo prospetto paga, valorizza la posizione assicurativa ai fini IVS e INAIL, e trattiene le somme per gli oneri gestionali. Se la prestazione si colloca a cavallo tra due mesi, il pagamento avviene il mese successivo alla data finale dell'arco temporale indicato.
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Riferimento normativo
Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Rilascio aggiornamento piattaforma informatica per le imprese agricole.
Testo normativo
Direzione Generale
Roma, 25-09-2017
Messaggio n. 3662
OGGETTO: Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla
Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. Rilascio aggiornamento piattaforma informatica
per le imprese agricole.
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Con la circolare n. 107/2017 sono state fornite indicazioni in materia di prestazioni di lavoro
occasionale, disciplinate dall’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto
in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
Con il presente messaggio si rende nota l’avvenuta implementazione della piattaforma
informatica al fine di adeguarla alle peculiarità previste dalla legge per le imprese agricole.
Le specificità previste dall’articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono state
descritte al punto 6.5 della circolare n. 107/2017 – con particolare riferimento ai requisiti dei
lavoratori che possono essere assunti -, così come integrato con il messaggio n. 2887 del
12/07/2017, con il quale, in particolare, sono state rese note le misure minime del compenso
per prestazioni occasionali nel settore agricolo.
La procedura informatica, tenuto conto del parere del Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali del 8 settembre 2017 n. 5797, consente alle imprese agricole di indicare la durata della
prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni, secondo un
calendario giornaliero, con indicazione del numero di ore complessive di utilizzo del lavoratore
nell’arco temporale indicato.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa,
laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del
prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa), la
prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi
della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga
entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale
originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione (non superiore a tre giorni
consecutivi).
Una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale
originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’INPS procede ad integrare il
compenso pattuito dalle parti nell’ambito del primo prospetto paga da formare, nonché a
valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e INAIL, trattenendo altresì le
somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.
Nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a
cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo alla data finale
dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del
compenso entro il 15.11.2017).
Si rammenta che tale opzione sarà prevista esclusivamente per gli utilizzatori che si saranno
registrati correttamente nella procedura informatica nella categoria di “azienda agricola”.
Infine, si rende noto che sono state implementate le funzionalità relative agli intermediari che
intendano operare in qualità di delegati per le Prestazioni Occasionali per gli utilizzatori nel
settore dell’agricoltura.
Il Direttore centrale Entrate e Recupero Crediti
Maria Sandra Petrotta
Il Direttore centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Vincenzo Damato
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Il messaggio INPS 3662/2017 è il riferimento normativo per lavoro occasionale in agricoltura, articolo 54 bis decreto legge n. 50/2017, comunicazione preventiva prestazioni, piattaforma telematica INPS, contributi IVS e INAIL, oneri gestionali. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per gestire le assunzioni occasionali in aziende agricole, revoca dichiarazioni, prospetti paga e posizioni assicurative dei lavoratori occasionali.
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