Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020. Presentazione istanze telematiche e precisazioni
Quali sono le modalità e i termini per presentare domanda di riconoscimento dell'"incremento al milione" per i titolari di pensione di inabilità ai sensi della legge 222/1984?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3647/2020 disciplina il riconoscimento dell'"incremento al milione" (maggiorazione sociale) per i soggetti titolari di pensione di inabilità secondo la legge 222/1984, estendendo a loro un beneficio precedentemente riservato ai soggetti over 60. La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino o tramite intermediari accedendo al servizio online INPS, selezionando la tipologia "Maggiorazione Sociale" nel gruppo "Ricostituzioni/Supplementi". Per chi presenta domanda entro il 30 ottobre 2020, il beneficio decorre dal 1° agosto 2020, a condizione di indicare esplicitamente questa richiesta nel campo "Note" della domanda. Chi ha già una domanda di pensione di inabilità in corso può allegare il modello AP11 per richiedere retroattivamente la maggiorazione con decorrenza agosto 2020. La lavorazione delle istanze è affidata alle sedi territoriali INPS, con priorità per i soggetti che cumulano più prestazioni (invalidi civili e legge 222/1984), per i quali la ricostituzione avviene solo dopo il completamento delle lavorazioni centralizzate relative agli invalidi civili.
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Riferimento normativo
Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020. Presentazione istanze telematiche e precisazioni
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-10-2020
Messaggio n. 3647
OGGETTO: Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del
diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti titolari di pensione
di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020.
Presentazione istanze telematiche e precisazioni
Premessa
Con la circolare n. 107 del 23 settembre 2020 sono state fornite indicazioni in merito
all’attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella parte in cui, nel
recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti
invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di
pensione di inabilità prevista dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, di età
compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età.
Con riguardo al riconoscimento della maggiorazione e del relativo incremento in favore dei
soggetti aventi diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984, con il presente
messaggio si forniscono indicazioni relativamente alle modalità di presentazione dell’istanza.
1. Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che
direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line disponibili
sul sito www.inps.it, con riferimento ai titolari di pensione di inabilità, accedendo al servizio
“Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
In seguito alla preselezione della domanda di Ricostituzione, è necessario selezionare la
seguente tipologia di Prodotto:
Gruppo: RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI
Prodotto: REDDITUALE
Tipo: MAGGIORAZIONE SOCIALE
Si specifica che, per i titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984 che
presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020, verrà riconosciuta la decorrenza
dal 1° agosto 2020, a seguito di espressa richiesta.
In tal senso deve intendersi rettificato il termine di presentazione della domanda fissato al 9
ottobre 2020 dalla circolare n. 107/2020.
A tale fine è necessario indicare nel campo ‘Note’ della domanda: “Richiedo il riconoscimento
della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.
La lavorazione delle istanze sarà a cura delle sedi.
Si precisa che per i soggetti che risultino titolari sia di prestazione di inabilità ai sensi della
legge n. 222 del 1984, che di prestazioni erogate agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e
sordi, la ricostituzione dovrà essere effettuata solo dopo il completamento delle lavorazioni
centralizzate a favore degli invalidi civili.
Gli assicurati che intendono presentare domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge n.
222 del 1984 possono chiedere la maggiorazione ed il relativo incremento unitamente alla
predetta domanda, selezionando sul pannello DICHIARAZIONI, RICHIESTE AGGIUNTIVE,
RICHIESTE PRESTAZIONI ACCESSORIE, l’opzione “CHIEDO: l'aumento della pensione, oltre il
trattamento minimo, per persone disagiate (incremento al 'milione' Legge 448/2001, art. 38) o
maggiorazioni sociali”.
Gli assicurati che hanno in corso di definizione una domanda di pensione di inabilità ai sensi
della legge n. 222 del 1984 o che hanno pendente il ricorso finalizzato all’accoglimento della
medesima domanda, per la quale non sia stata formulata la richiesta aggiuntiva “delle
maggiorazioni e dell’incremento al milione”, possono chiedere la maggiorazione e il relativo
incremento, accedendo nuovamente alla domanda dalla propria area personale e allegando il
modello AP11 prestazioni accessorie entro la predetta data del 30 ottobre 2020, al fine di
ottenere il riconoscimento della maggiorazione sociale e del relativo incremento con decorrenza
dal 1° Agosto 2020.
2. Precisazioni
Con riferimento al paragrafo 2 della circolare n. 107 del 23 settembre 2020 “Incremento della
pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222” si precisa che, ai fini della
determinazione dell’importo spettante, si deve tenere conto degli aumenti di perequazione
tempo per tempo intervenuti.
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi
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L'incremento al milione di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 rappresenta una maggiorazione sociale per invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordi e titolari di pensione di inabilità secondo la legge 222/1984. Consulenti INPS e patronati devono conoscere le modalità di presentazione telematica, i termini di decorrenza retroattiva e le regole di cumulo con altre prestazioni invaliditarie. La sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e il decreto-legge 104/2020 hanno esteso questo beneficio anche ai soggetti tra 18 e 60 anni, modificando la disciplina precedente riservata agli over 60.
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