Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati. Precisazioni in merito alla modalità di invio delle istanze da parte dei lavoratori autonomi agricoli
Come devono presentare la domanda di riconteggio dei debiti annullati i lavoratori autonomi agricoli secondo l'articolo 23-bis del decreto-legge 48/2023?
Spiegato da FiscoAI
L'INPS ha fornito una rettifica procedurale importante riguardante la modalità di invio delle istanze per il riconteggio dei debiti annullati da parte dei lavoratori autonomi agricoli. Inizialmente era stato indicato di utilizzare la sezione "Avvisi di addebito" del Cassetto previdenziale, ma il Messaggio 3632/2023 corregge questa indicazione. I lavoratori agricoli autonomi devono ora accedere al "Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi" e utilizzare la sezione "Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione", selezionando specificamente la voce "Riconteggio debiti stralciati Art 23bis". Questa procedura consente ai lavoratori di richiedere il ricalcolo dei debiti che sono stati cancellati in base alle disposizioni normative previste. Nel caso particolare di decesso del titolare dei crediti stralciati, rimane valida la modalità alternativa di invio tramite PEC all'indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente, da parte degli aventi diritto (eredi o successori). La corretta compilazione e trasmissione della domanda attraverso il canale telematico indicato è essenziale per garantire l'accettazione e l'elaborazione della richiesta da parte dell'Istituto.
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Riferimento normativo
Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei debiti annullati. Precisazioni in merito alla modalità di invio delle istanze da parte dei lavoratori autonomi agricoli
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 17-10-2023
Messaggio n. 3632
OGGETTO: Articolo 23-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Riconteggio dei
debiti annullati. Precisazioni in merito alla modalità di invio delle
istanze da parte dei lavoratori autonomi agricoli
Con la circolare n. 86 del 10 ottobre 2023 è stato comunicato, al paragrafo 3.2 “Trasmissione
della domanda”, che la domanda per i lavoratori agricoli autonomi deve essere inviata tramite
il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, selezionando la voce “Avvisi di addebito”.
A parziale rettifica di quanto sopra previsto, la domanda in questione dovrà essere inoltrata
sempre per il tramite del “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, ma utilizzando la
sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce
“Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”.
Nel caso di decesso del titolare dei crediti stralciati è confermata la modalità di invio delle
domande via PEC all’indirizzo della Struttura INPS territorialmente competente da parte degli
aventi diritto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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Il riconteggio dei debiti annullati secondo l'articolo 23-bis del decreto-legge 48/2023 riguarda i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi agricoli iscritti all'INPS. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le procedure telematiche attraverso il Cassetto previdenziale, le modalità di comunicazione bidirezionale e le eccezioni per i casi di successione ereditaria, poiché questi aspetti incidono sulla gestione amministrativa e previdenziale dei loro clienti agricoli.
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