Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3613/2017

articolo 6 del Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017. Modifiche alla disciplina del SIA ordinario in materia di condizionalità.

Pubblicato: 19/09/2017 In vigore dal: 19/09/2017 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dal Decreto del 26 luglio 2017 alla disciplina della condizionalità del SIA ordinario nei Comuni colpiti da eventi sismici?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del 26 luglio 2017 introduce deroghe significative alla condizionalità del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) ordinario per i nuclei familiari residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017. La principale modifica riguarda l'eliminazione della sanzione di esclusione dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico o di violazione degli obblighi derivanti dallo stesso, a partire dal 17 agosto 2017. Questa deroga si applica esclusivamente ai beneficiari del SIA ordinario nei Comuni elencati negli allegati del decreto legge 189/2016, che comprende i comuni colpiti dai sismi del 24 agosto 2016, 26-30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Il decreto introduce inoltre una seconda deroga di portata nazionale: i Comuni acquisiscono la facoltà di derogare ai termini per la predisposizione dei progetti personalizzati senza che la mancata comunicazione della sottoscrizione comporti sospensione del beneficio economico. Questa modifica riflette i nuovi compiti attribuiti ai Comuni e agli ambiti territoriali dalla legge 33/2017 in materia di contrasto della povertà. Di conseguenza, tutte le domande di SIA precedentemente sospese per mancato invio della notizia di sottoscrizione sono state rimesse in pagamento.

Rimane ferma, tuttavia, l'esclusione dal beneficio nel caso di effettiva mancata sottoscrizione del progetto o di mancato rispetto della condizionalità secondo l'articolo 7 del decreto del 26 maggio 2016. I Comuni mantengono comunque la facoltà di predisporre progetti personalizzati che tengano conto delle esigenze specifiche derivanti dagli eventi sismici e della ricostruzione del tessuto sociale ed economico territoriale.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

articolo 6 del Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017. Modifiche alla disciplina del SIA ordinario in materia di condizionalità.

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 20-09-2017 Messaggio n. 3613 OGGETTO: articolo 6 del Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017. Modifiche alla disciplina del SIA ordinario in materia di condizionalità. Il decreto 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017, ha definito le modalità di concessione del beneficio di cui all’art. 10 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, ovvero il c.d. SIA Aree Sisma. L’istituto, quindi, con la circolare n. 126 del 22 agosto 2017 ha fornito indicazioni operative relativamente alla disciplina di questa prestazione. Con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative relativamente alla disciplina della sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico ai fini della concessione del beneficio del SIA ordinario, nonché della condizionalità, così come previste dall’articolo 6 del richiamato decreto. 1. Sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico per i beneficiari del SIA in via ordinaria residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. L’articolo 6 del decreto 26 luglio 2017 introduce, al comma 1, per i nuclei beneficiari del SIA in via ordinaria nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, una deroga al principio della c.d. condizionalità, sancito nell’articolo 7 del decreto del 26 maggio 2016, in base al quale la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato, ovvero la mancata ottemperanza agli obblighi dallo stesso derivanti, comporta l’esclusione dal beneficio. Si ricorda che per individuare i Comuni interessati dai suddetti eventi sismici si fa riferimento all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, a quello dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e, infine, all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, riportati, rispettivamente, negli allegati 1, 2 e 2 – bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Pertanto, a partire dal 17 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto in oggetto, la mancata sottoscrizione del progetto comunicata successivamente alla stessa data da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario del SIA in via ordinaria, così come la violazione degli obblighi derivanti dallo stesso progetto, non comportano l’esclusione dal beneficio. Resta ferma, comunque, la facoltà dei Comuni di predisporre i progetti personalizzati di presa in carico che tengano conto dell’esigenza di mitigare l’impatto degli eventi sismici sulle condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo familiare, nonché della necessità di ricostruire il tessuto sociale, economico e territoriale. 2. Deroga ai termini di comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico ai fini della concessione del beneficio del SIA in via ordinaria. Il decreto 26 luglio 2017 contiene, al comma 2 dell’articolo 6, una ulteriore precisazione in materia di SIA in via ordinaria, riferita all’intero territorio nazionale. Alla luce della stessa, i comuni hanno facoltà di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016 così come modificato dal decreto 16 marzo 2017 (articolo 2, comma 1 lett. i), senza pregiudizio sull’erogazione del beneficio economico del SIA. Il suddetto articolo, all’ultimo comma, prevede che, nei casi di mancato invio (entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda) delle informazioni da parte dei Comuni/ambiti territoriali circa la sottoscrizione del progetto personalizzato, si provveda alla sospensione degli accrediti relativi ai bimestri successivi. La facoltà dei comuni di derogare alla previsione del predetto articolo 6 trova la sua ratio nell’attribuzione dei nuovi compiti individuati in capo agli stessi e agli ambiti territoriali dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, che prevede, tra l’altro, l’introduzione della misura nazionale di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale. Pertanto, a far data dall’entrata in vigore del decreto 26 luglio 2017, la mancata comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato non comporta la sospensione del beneficio economico. Di conseguenza, tutte le domande di SIA già sospese a causa del mancato invio della notizia della sottoscrizione del progetto personalizzato sono state rimesse in pagamento. Si precisa, peraltro, che ai sensi dell’ultimo periodo dello stesso comma 2 dell’articolo 6 del decreto 26 luglio 2017, resta ferma l’esclusione dal beneficio nel caso di mancata sottoscrizione del progetto o del mancato rispetto, da parte dei nuclei familiari beneficiari, della c.d. condizionalità ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3613/2017 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Messaggio INPS 3613/2017 disciplina le modifiche alla condizionalità del SIA ordinario, un istituto di welfare che prevede obblighi di sottoscrizione di progetti personalizzati di presa in carico. La normativa introduce deroghe specifiche per i Comuni colpiti da sisma e deroghe generali ai termini di comunicazione, incidendo sulla sospensione dei benefici e sulla gestione amministrativa delle prestazioni sociali da parte dei Comuni e degli ambiti territoriali.

Normative correlate

Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Messaggio INPS 1337/2026
Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pa…
Messaggio INPS 1343/2026
Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della p…

Altre normative del 2017

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i benefici premi… Provvedimento AdE 50 Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest Interpello AdE 50 Esenzione IVA articolo 10, primo comma, n.20) decreto del Presidente della Repubblica 26 … Interpello AdE 20 Aggiornamento dell’elenco dei licei musicali di cui all’allegato 1 del Provvedimento n. 5… Provvedimento AdE 50771 Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a… Provvedimento AdE 296184 Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi… Provvedimento AdE 175 Disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate a titolo di imposta di su… Provvedimento AdE 296155 Accertato il cambio valute del mese di marzo 2017 Provvedimento AdE 296329

Altri Messaggio INPS

Contribuzione in agricoltura. Revisione dei codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” n… 1315/2026 Schema di convenzione per l'istituzione di un Punto Utente Evoluto INPS presso i comuni, … 1282/2026 Disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori inte… 1272/2026 Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum … 1268/2026 Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Novità introdotte dall’articolo 1, comm… 1269/2026 Schema di convenzione tra l’INPS e gli Enti previdenziali di cui al decreto legislativo n… 1247/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →