articolo 6 del Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017. Modifiche alla disciplina del SIA ordinario in materia di condizionalità.
Quali sono le modifiche introdotte dal Decreto del 26 luglio 2017 alla disciplina della condizionalità del SIA ordinario nei Comuni colpiti da eventi sismici?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del 26 luglio 2017 introduce deroghe significative alla condizionalità del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) ordinario per i nuclei familiari residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017. La principale modifica riguarda l'eliminazione della sanzione di esclusione dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico o di violazione degli obblighi derivanti dallo stesso, a partire dal 17 agosto 2017. Questa deroga si applica esclusivamente ai beneficiari del SIA ordinario nei Comuni elencati negli allegati del decreto legge 189/2016, che comprende i comuni colpiti dai sismi del 24 agosto 2016, 26-30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.
Il decreto introduce inoltre una seconda deroga di portata nazionale: i Comuni acquisiscono la facoltà di derogare ai termini per la predisposizione dei progetti personalizzati senza che la mancata comunicazione della sottoscrizione comporti sospensione del beneficio economico. Questa modifica riflette i nuovi compiti attribuiti ai Comuni e agli ambiti territoriali dalla legge 33/2017 in materia di contrasto della povertà. Di conseguenza, tutte le domande di SIA precedentemente sospese per mancato invio della notizia di sottoscrizione sono state rimesse in pagamento.
Rimane ferma, tuttavia, l'esclusione dal beneficio nel caso di effettiva mancata sottoscrizione del progetto o di mancato rispetto della condizionalità secondo l'articolo 7 del decreto del 26 maggio 2016. I Comuni mantengono comunque la facoltà di predisporre progetti personalizzati che tengano conto delle esigenze specifiche derivanti dagli eventi sismici e della ricostruzione del tessuto sociale ed economico territoriale.
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Riferimento normativo
articolo 6 del Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017. Modifiche alla disciplina del SIA ordinario in materia di condizionalità.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 20-09-2017
Messaggio n. 3613
OGGETTO: articolo 6 del Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017. Modifiche alla disciplina
del SIA ordinario in materia di condizionalità.
Il decreto 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017, ha
definito le modalità di concessione del beneficio di cui all’art. 10 del decreto legge 9 febbraio
2017, n. 8, ovvero il c.d. SIA Aree Sisma.
L’istituto, quindi, con la circolare n. 126 del 22 agosto 2017 ha fornito indicazioni operative
relativamente alla disciplina di questa prestazione.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative relativamente alla disciplina della
sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico ai fini della concessione del
beneficio del SIA ordinario, nonché della condizionalità, così come previste dall’articolo 6 del
richiamato decreto.
1. Sottoscrizione del progetto personalizzato di presa in carico per i beneficiari del
SIA in via ordinaria residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017.
L’articolo 6 del decreto 26 luglio 2017 introduce, al comma 1, per i nuclei beneficiari del SIA in
via ordinaria nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, una deroga al
principio della c.d. condizionalità, sancito nell’articolo 7 del decreto del 26 maggio 2016, in
base al quale la mancata sottoscrizione del progetto personalizzato, ovvero la mancata
ottemperanza agli obblighi dallo stesso derivanti, comporta l’esclusione dal beneficio.
Si ricorda che per individuare i Comuni interessati dai suddetti eventi sismici si fa riferimento
all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, a quello dei Comuni colpiti dal
sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e, infine, all’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18
gennaio 2017, riportati, rispettivamente, negli allegati 1, 2 e 2 – bis del decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Pertanto, a partire dal 17 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto in oggetto, la
mancata sottoscrizione del progetto comunicata successivamente alla stessa data da parte dei
componenti del nucleo familiare beneficiario del SIA in via ordinaria, così come la violazione
degli obblighi derivanti dallo stesso progetto, non comportano l’esclusione dal beneficio.
Resta ferma, comunque, la facoltà dei Comuni di predisporre i progetti personalizzati di presa
in carico che tengano conto dell’esigenza di mitigare l’impatto degli eventi sismici sulle
condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo familiare, nonché della necessità di
ricostruire il tessuto sociale, economico e territoriale.
2. Deroga ai termini di comunicazione della sottoscrizione del progetto
personalizzato di presa in carico ai fini della concessione del beneficio del SIA in via
ordinaria.
Il decreto 26 luglio 2017 contiene, al comma 2 dell’articolo 6, una ulteriore precisazione in
materia di SIA in via ordinaria, riferita all’intero territorio nazionale.
Alla luce della stessa, i comuni hanno facoltà di derogare ai tempi per la predisposizione dei
progetti personalizzati di presa in carico di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio
2016 così come modificato dal decreto 16 marzo 2017 (articolo 2, comma 1 lett. i), senza
pregiudizio sull’erogazione del beneficio economico del SIA.
Il suddetto articolo, all’ultimo comma, prevede che, nei casi di mancato invio (entro la fine del
bimestre successivo a quello di presentazione della domanda) delle informazioni da parte dei
Comuni/ambiti territoriali circa la sottoscrizione del progetto personalizzato, si provveda alla
sospensione degli accrediti relativi ai bimestri successivi.
La facoltà dei comuni di derogare alla previsione del predetto articolo 6 trova la sua ratio
nell’attribuzione dei nuovi compiti individuati in capo agli stessi e agli ambiti territoriali dalla
legge 15 marzo 2017, n. 33, che prevede, tra l’altro, l’introduzione della misura nazionale di
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale.
Pertanto, a far data dall’entrata in vigore del decreto 26 luglio 2017, la mancata
comunicazione della sottoscrizione del progetto personalizzato non comporta la sospensione
del beneficio economico.
Di conseguenza, tutte le domande di SIA già sospese a causa del mancato invio della notizia
della sottoscrizione del progetto personalizzato sono state rimesse in pagamento.
Si precisa, peraltro, che ai sensi dell’ultimo periodo dello stesso comma 2 dell’articolo 6 del
decreto 26 luglio 2017, resta ferma l’esclusione dal beneficio nel caso di mancata
sottoscrizione del progetto o del mancato rispetto, da parte dei nuclei familiari beneficiari, della
c.d. condizionalità ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 3613/2017 disciplina le modifiche alla condizionalità del SIA ordinario, un istituto di welfare che prevede obblighi di sottoscrizione di progetti personalizzati di presa in carico. La normativa introduce deroghe specifiche per i Comuni colpiti da sisma e deroghe generali ai termini di comunicazione, incidendo sulla sospensione dei benefici e sulla gestione amministrativa delle prestazioni sociali da parte dei Comuni e degli ambiti territoriali.
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