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Messaggio INPS 3606/2019

Indennità di disoccupazione DIS-COLL. Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 22 del 2015

Pubblicato: 03/10/2019 In vigore dal: 03/10/2019 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti contributivi richiesti per accedere alla prestazione DIS-COLL a partire dal 5 settembre 2019?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3606/2019 comunica una modifica importante al requisito contributivo per l'accesso all'indennità di disoccupazione DIS-COLL, introdotta dal decreto-legge 101/2019. La prestazione si applica ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca che hanno perso involontariamente il lavoro. Con la novità normativa, il requisito contributivo è stato significativamente ridotto: non sono più richiesti tre mesi di contribuzione, ma è sufficiente un solo mese di contribuzione versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione e la data della cessazione stessa. Questo cambiamento rende la prestazione molto più accessibile, facilitando l'accesso anche a chi ha avuto rapporti lavorativi brevi o recenti. La modifica è entrata in vigore il 5 settembre 2019 e si applica a tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi da quella data in poi.

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Riferimento normativo

Indennità di disoccupazione DIS-COLL. Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 22 del 2015

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 04-10-2019 Messaggio n. 3606 OGGETTO: Indennità di disoccupazione DIS-COLL. Modifica del requisito contributivo di cui all’articolo 15, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 22 del 2015 L’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l’anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; la prestazione è stata successivamente prorogata per l’anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017. L’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine - attraverso la modifica ed integrazione dell’articolo 15 del D.lgs n. 22 del 2015 - la stabilizzazione della prestazione DIS- COLL, nonché l’estensione della stessa anche a favore degliassegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017. Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all’articolo 2, rubricato “Modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2015”, ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 22 del 2015. In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che - in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti - possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione); b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità). Per i diversi ed ulteriori aspetti della disciplina della prestazione DIS-COLL – fatta eccezione per la novità legislativa in commento, in merito al requisito contributivo – si rinvia alle circolari pubblicate in materia dall’Istituto e, da ultimo, alla circolare n. 115 del 2017. L’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata a quanto previsto dal presente messaggio. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La DIS-COLL è disciplinata dal D.lgs 22/2015 e rappresenta una prestazione di ammortizzatore sociale per i collaboratori coordinati e continuativi. Il requisito contributivo, modificato dal decreto-legge 101/2019, è ora ridotto a una mensilità di contribuzione nel periodo antecedente la cessazione. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare l'accredito contributivo e lo stato di disoccupazione secondo l'articolo 19 del D.lgs 150/2015 per istruire correttamente le domande di prestazione.

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