SIA Aree Sisma. Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017. Rilascio della procedura di trasmissione delle domande all’Istituto.
Quali sono i requisiti e le modalità per accedere al SIA Aree Sisma secondo il Messaggio INPS 3588/2017?
Spiegato da FiscoAI
Il SIA Aree Sisma è un beneficio economico destinato ai nuclei familiari residenti nei comuni colpiti dai terremoti del 2016-2017 che non possono accedere al SIA ordinario. Il beneficio si applica a chi risiede da almeno due anni in uno dei comuni interessati e possiede un ISEE non superiore a 6.000 euro al momento della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione. Le domande devono essere presentate presso i Comuni dal 2 settembre al 31 ottobre 2017, utilizzando il modulo disponibile sul sito INPS, e i Comuni hanno quindici giorni lavorativi per verificare i requisiti di loro competenza e trasmettere all'INPS l'esito delle verifiche. Il sistema informatico INPS mette a disposizione una procedura dedicata "SIA Aree Sisma" accessibile tramite PIN INPS o CNS, con funzionalità specifiche per la gestione delle domande e la trasmissione della DSU per ISEE corrente Aree Sisma. È importante sottolineare che nessun componente del nucleo richiedente il SIA Aree Sisma può essere già beneficiario del SIA ordinario, e che l'istruttoria delle domande avverrà al termine della trasmissione totale, entro il 17 novembre 2017, con successiva comunicazione degli esiti.
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Riferimento normativo
SIA Aree Sisma. Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017. Rilascio della procedura di trasmissione delle domande all’Istituto.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 18-09-2017
Messaggio n. 3588
OGGETTO: SIA Aree Sisma. Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017. Rilascio della procedura
di trasmissione delle domande all’Istituto.
Sommario:
1. Modalità di presentazione e trasmissione delle domande.
2.Requisiti per il diritto al beneficio.
3. Esito dell’istruttoria.
4. Ulteriori precisazioni .
Con riferimento alla circolare INPS n. 126 del 22 agosto 2017, con il presente messaggio si
comunica il rilascio della procedura di trasmissione delle domande di SIA Aree Sisma
all’Istituto, fornendo altresì le necessarie indicazioni operative.
1. Modalità di presentazione e trasmissione delle domande.
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del 26 luglio 2017, ed alla stregua delle
modalità di presentazione delle domande di SIA ordinario, la domanda per l’accesso al SIA
Aree Sisma è presentata, a partire dal 2 settembre ed entro e non oltre il 31 ottobre 2017,
presso i Comuni o gli ambiti territoriali, in caso di gestione associata.
Si ricorda che il modello di domanda è disponibile sul sito internet dell’Istituto ed allegato alla
predetta circolare n. 126 del 2017.
Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto 26 luglio 2017 prevede che i Comuni e/o gli ambiti
comunichino all’INPS, entro quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della
domanda, le richieste di beneficio dei nuclei familiari per i quali abbiano verificato il possesso
dei requisiti di propria competenza. [1]
Il sistema informatico INPS per l’invio e la gestione delle domande, da parte dei Comuni
interessati, rende disponibile una specifica funzionalità “SIA Aree Sisma” disponibile attraverso
la procedura SIA per via ordinaria come esposta sul portale INPS.
Collegandosi al portale istituzionale INPS e alla procedura “SIA (Sostegno per l’Inclusione
Attiva)” e selezionando, sul menù di sinistra, la voce “SIA Aree Sisma” si accede alla “Gestione
domande”.
Dalla voce “Nuova” si accede all’operazione che gestisce l’acquisizione di una nuova domanda
per il beneficio SIA Aree Sisma. Il modulo è stato suddiviso in più schede:
“Dati richiedente”
“Requisiti”
“Responsabilità”
“Informativa” - riporta le informative presenti nel modulo cartaceo
“Verifiche Comunali” - consente al Comune di inviare l’esito delle verifiche di propria
competenza già in fase di inserimento delle domande.
Le informazioni necessarie per l’utilizzo della nuova funzionalità sono dettagliate nella nuova
versione del Manuale Utente disponibile all’interno della procedura stessa.
Si ricorda che l’accesso al servizio SIA, disponibile sul portale Internet dell’Istituto, avviene
con PIN Inps (o CNS, Carta Nazionale dei Servizi).
2.Requisiti per il diritto al beneficio.
I requisiti per l’accesso al beneficio sono individuati dall’articolo 2 del decreto 26 luglio 2017.
Si ricorda che il Sia Aree Sisma può essere richiesto solo da coloro che non soddisfano i
requisiti per accedere al SIA in via ordinaria: pertanto, nessun soggetto del nucleo del
richiedente il SIA Aree Sisma deve essere presente in un nucleo beneficiario del SIA
ordinario[2].
Il richiedente del Sia Aree Sisma, ai sensi del comma 2 dell’articolo in commento, deve
risultare in possesso dei seguenti requisiti, che devono sussistere congiuntamente:
a) requisito di residenza e dimora:
residenza e dimora stabile, da almeno due anni, in uno dei comuni colpiti dal Sisma alla data
del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016 o del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
b) requisito economico:
condizione di maggior disagio economico, al momento della richiesta e per tutta la durata
dell’erogazione del beneficio, identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente pari
o inferiore a 6.000 euro.
Si precisa che il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede la possibilità di presentare una
peculiare DSU per ISEE di prestazione, c.d. ISEE corrente Aree Sisma, il cui funzionamento è
descritto nel paragrafo 2, lettera b) della circolare INPS n. 126 del 22 agosto 2017. A tal fine,
la procedura di trasmissione della domanda prevede la possibilità di trasmettere i dati afferenti
la DSU per ISEE corrente Aree Sisma, in caso di compilazione degli appositi campi.
Diversamente, la condizione di maggior disagio economico potrà essere dimostrata attraverso
l’attestazione ISEE ordinaria o corrente.
Il sistema informatico INPS consente l’invio e la gestione della “Richiesta di ISEE corrente Aree
Sisma” nell’ambito della funzionalità già descritta “SIA Aree Sisma”. Dal menù “Gestione
Domande”, selezionando la voce “Lista”, il sistema restituisce l’elenco delle domande
presentate. Per ognuna di tali domande è possibile inviare la richiesta di ISEE Corrente Aree
Sisma selezionando, sulla colonna “azioni”, l’icona che rappresenta la “Compilazione ed invio
nuova DSU”.
La selezione di tale voce determina l’apertura di una pagina che riproduce fedelmente il
modulo di domanda di ISEE corrente Aree Sisma che deve essere compilato sulla base dei dati
dichiarati dal richiedente.
Il modulo è stato suddiviso in più schede:
“Variazioni”, corrispondente ai Quadri S1-S6 del modulo
“Responsabilità”, corrispondente al Quadro S7 del modulo
“Dichiarazione sostituiva”
Le informazioni necessarie per l’utilizzo della nuova funzionalità sono dettagliate nella nuova
versione del Manuale Utente disponibile all’interno della procedura stessa.
3. Esito dell’istruttoria.
Si precisa, in via preliminare, che con successivo messaggio verrà data comunicazione del
rilascio dell’utility che permetterà la consultazione, da parte dei comuni, degli ambiti e delle
strutture dell’Istituto, delle domande trasmesse e dell’esito dell’istruttoria.
L’istruttoria delle domande avverrà al termine della trasmissione della totalità delle stesse che,
ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 del decreto 26 luglio 2017, dovrà avvenire
entro il 17 novembre 2017.
4. Ulteriori precisazioni.
Si ricorda che il beneficio economico del SIA Aree Sisma presuppone la sussistenza dello stato
di bisogno, sia all’atto della domanda che nel corso dell’intero periodo di erogazione dello
stesso.
Laddove venga compilato, in sede di presentazione della domanda, il modulo per la
presentazione della DSU per ISEE corrente Aree Sisma, in caso di assenza di successive
variazioni rispetto a quanto dichiarato, la validità della dichiarazione è estesa all’intero periodo
di validità della DSU a cui è collegata, quindi fino al 15 gennaio 2018. Pertanto, sarà
necessario, dopo tale data, presentare una nuova DSU per ISEE ordinario e di seguito,
sussistendone le condizioni, una nuova DSU per ISEE corrente Aree Sisma.
Per l’erogazione del beneficio a partire dal bimestre marzo aprile 2018 sarà necessaria la
presenza di una attestazione ISEE valida e di valore non superiore a 6.000 euro.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
[1] Si fa riferimento alla verifica di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) del decreto 26 luglio
2017, nonché a quella delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 2 dello stesso decreto.
[2] A tal fine si considera beneficiario del SIA ordinario il nucleo che abbia ricevuto almeno un
accredito e per il quale non si siano verificati motivi di revoca nei sei mesi precedenti la
domanda.
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Il Messaggio INPS 3588/2017 disciplina l'accesso al SIA Aree Sisma, un istituto di sostegno per l'inclusione attiva riservato ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico nei comuni colpiti dai terremoti, richiedendo la verifica congiunta di requisiti di residenza, ISEE e assenza di benefici SIA ordinari. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere le modalità di presentazione della DSU per ISEE corrente Aree Sisma, i termini di trasmissione delle domande ai Comuni e all'INPS, e la necessità di mantenere lo stato di bisogno per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
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