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Messaggio INPS 3576/2021

Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Rimessione in termini delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui alla legge n. 178/2020 e al D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021

Pubblicato: 20/10/2021 In vigore dal: 20/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di rimessione in termini per le domande di accesso alla prestazione integrativa della cassa integrazione in deroga nel settore del trasporto aereo?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3576/2021 affronta una situazione di difficoltà procedurale che ha colpito le aziende del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Inizialmente, con la circolare 28/2021, era stato fissato un termine di 60 giorni dalla notifica dell'autorizzazione della cassa integrazione in deroga (CIGD) per presentare la domanda di accesso alla prestazione integrativa. Successivamente, il messaggio 1761/2021 aveva modificato questo termine, fissandolo alla fine del mese successivo all'inizio del periodo di CIGD richiesto e comunque non prima di 15 giorni dall'inizio dello stesso.

Molte aziende, agendo in buona fede secondo le indicazioni della circolare 28/2021, avevano presentato le domande entro i 60 giorni originari, incorrendo così nella decadenza secondo le nuove regole del messaggio 1761/2021 e vedendosi rigettare la prestazione integrativa. Il presente messaggio rimette in termini tutte le domande presentate oltre il termine del messaggio 1761/2021, ma rispettando quello della circolare 28/2021 (entro 60 giorni dalla notifica dell'autorizzazione della CIGD).

In pratica, le aziende che avevano presentato la domanda seguendo le prime indicazioni ufficiali non subiranno la decadenza e vedranno le loro istanze istruite regolarmente secondo le circolari e i messaggi pubblicati in materia. Questo rappresenta una sanatoria amministrativa volta a evitare penalizzazioni per chi aveva agito in conformità alle prime disposizioni INPS, garantendo equità nel trattamento delle aziende del settore aereo.

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Riferimento normativo

Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Rimessione in termini delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui alla legge n. 178/2020 e al D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 21-10-2021 Messaggio n. 3576 OGGETTO: Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Rimessione in termini delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui alla legge n. 178/2020 e al D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021 Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021 sono state fornite, tra le altre, le prime indicazioni per l’accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. È stato, in particolare, previsto che le domande di accesso alla nuova prestazione integrativa fossero subordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione in deroga (CIGD) e che dovessero essere presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo. Al fine di evitare ritardi nell’erogazione del trattamento, con il successivo messaggio n. 1761 del 30 aprile 2021, tale termine è stato modificato e fissato alla fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto e non prima di 15 giorni dall’inizio dello stesso. Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ha, tuttavia, rappresentato la difficile situazione in cui versano molte aziende del settore che, attenendosi, in buona fede, al dettato della circolare n. 28/2021, hanno presentato l’istanza di accesso al Fondo per la prestazione in esame entro l’originario termine di 60 giorni dal provvedimento autorizzatorio del trattamento di integrazione salariale in deroga, incorrendo così nella decadenza dei termini di presentazione della domanda e, quindi, nel rigetto della prestazione integrativa accessoria. Tanto rappresentato, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che tutte le domande di accesso alla prestazione integrativa della CIGD presentate dalle aziende oltre il termine di cui al messaggio n. 1761/2021, ma nel rispetto di quello previsto dalla circolare n. 28/2021 (ossia entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di autorizzazione della CIGD), saranno considerate nei termini e istruite secondo le indicazioni fornite con le circolari e i messaggi pubblicati in materia. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il messaggio riguarda la cassa integrazione in deroga (CIGD), la prestazione integrativa accessoria e il Fondo di solidarietà del trasporto aereo, disciplinati dalla legge 178/2020 e dal D.L. 41/2021. È rilevante per commercialisti e aziende che gestiscono domande di integrazione salariale in deroga, in quanto chiarisce i termini di presentazione e la rimessione in termini per le istanze già presentate secondo le circolari precedenti.

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