Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3556/2021

Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Proroga del periodo transitorio e nuovi controlli di accoglienza

Pubblicato: 18/10/2021 In vigore dal: 18/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di trasmissione dei flussi di pagamento diretto per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD, ASO) a partire dal 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3556/2021 introduce il nuovo flusso telematico "UniEmens-Cig" per la trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 a pagamento diretto, in sostituzione del precedente modello "SR41". La norma si applica ai datori di lavoro che devono richiedere il pagamento diretto delle integrazioni salariali per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti da aprile 2021 in poi. Durante il periodo transitorio (prorogato fino al 31 dicembre 2021), i datori di lavoro potevano scegliere tra il nuovo flusso "UniEmens-Cig" e il modello "SR41"; tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2022, le richieste di pagamento per periodi di integrazione salariale decorrenti da gennaio 2022 devono essere inviate esclusivamente tramite il nuovo flusso "UniEmens-Cig". Restano esclusi dal nuovo sistema i trattamenti del settore agricolo (che continuano a utilizzare il modello "SR43") e le richieste di indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori portuali (che mantengono il modello "SR41" semplificato).

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Proroga del periodo transitorio e nuovi controlli di accoglienza

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 19-10-2021 Messaggio n. 3556 OGGETTO: Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, tramite l’utilizzo del flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Proroga del periodo transitorio e nuovi controlli di accoglienza 1. Premessa Con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 sono state fornite le indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso telematico “UniEmens-Cig”. Come illustrato nella circolare citata, tale nuova modalità è stata introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha apportato modifiche alle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, da effettuarsi con il nuovo flusso telematico, denominato “UniEmens-Cig”, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021. Pertanto, in relazione all’innovazione normativa, con cui si prevede il superamento del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”), si rammenta che rientra nel campo di applicazione del nuovo sistema di trasmissione il flusso dei dati riferito ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” a pagamento diretto decorrenti da “aprile 2021” in poi. Restano, invece, esclusi dall’ambito di applicazione della norma i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo. Conseguentemente, per detti trattamenti rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato. Nel documento tecnico allegato alla circolare n. 62/2021, a cui si rinvia per ogni utile approfondimento, sono stati illustrati gli aspetti, le caratteristiche e gli standard del nuovo flusso di trasmissione di dati. Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica la proroga del periodo transitorio fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché si forniscono indicazioni operative per la conclusione del periodo transitorio medesimo e si illustrano i nuovi controlli in accoglienza introdotti sia per l’invio di flussi “UniEmens-Cig” che dei flussi Uniemens ordinari con eventi di integrazione salariale gestiti con il sistema del Ticket. 2. Proroga del periodo transitorio Con la circolare n. 62/2021, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” a pagamento diretto, è stata prevista una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”. La scelta viene operata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Alla luce delle segnalazioni pervenute finora dalle Strutture territoriali dell’Istituto, nonché delle esigenze rappresentate da alcune aziende e intermediari, si ritiene opportuno prorogare il periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 31 dicembre 2021. Di conseguenza, le richieste di pagamento afferenti a domande di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio 2022 e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da “gennaio 2022”, potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”. Per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”. Si evidenzia che il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con il sistema “SR41”. In ogni caso, si ricorda che restano esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo sistema “UniEmens-Cig” i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimangono in vigore le modalità di trasmissione dei dati tramite il modello “SR43” semplificato. Altresì, restano escluse dal nuovo sistema le richieste di pagamento diretto dell’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le quali deve continuare a essere utilizzato il modello “SR41” semplificato. 3. Controlli in accoglienza flusso Uniemens e flusso “UniEmens-CIG” Nello specifico i controlli di accoglienza introdotti riguardano i seguenti elementi: <OrarioContr> - Orario contrattuale; <OreDaInt> - Ore da integrare; <PercPartTime>/<PercPartTimeMese> - Percentuale part-time; <NumMens> - Numero mensilità; <RetrTeo> - Retribuzione mensile; <OreLavMens> - Ore lavorabili mensili. Qui di seguito si illustrano più nel dettaglio i controlli introdotti. 3.1 Orario contrattuale Tale controllo verifica che l’orario indicato in <OrarioContr> sia compreso tra 1 e 48 ore; non sono, quindi, ammessi valori che esprimono orari contrattuali settimanali inferiori a 1 ora (valore minimo 100) e maggiori di 48 ore (valore massimo 4800). Inoltre, a maggiore garanzia della correttezza del dato inserito, viene richiesta una conferma nel caso in cui l’orario indicato sia inferiore alle 35 ore (pari a 3500) o maggiore di 40 (pari a 4000). Mentre, dunque, il mancato superamento del primo controllo impedisce l’invio del flusso, il secondo genera un mero warning che può essere superato tramite la conferma del dato inserito. 3.2 Ore da integrare In fase di compilazione dell’elemento <OreDaInt> viene verificato che il numero di ore inserito non sia maggiore di quelle indicate nell’elemento <OreLavMens>. Se il dato non è congruo, il flusso non può essere inviato. 3.3 Controllo sulla percentuale part-time Il controllo verifica che l’elemento <PercPartTime> esprima un valore compreso tra 1% e 99%, impedendo l’invio del flusso ove il valore si collochi al di fuori di tale intervallo, a eccezione dei casi in cui sia valorizzato anche l’elemento <PercPartTimeMese>. Viene invece richiesta una conferma nel caso in cui il valore inserito esprima un part-time inferiore al 10% o superiore al 90%. 3.4 Numero mensilità Il controllo verifica che il valore inserito nell’elemento <NumMens> esprima un numero di mensilità compreso tra un minimo di 12 e un massimo di 16 (valore minimo 12000 – valore massimo 16000), estremi inclusi. In presenza di valori che si pongono al di fuori di questo intervallo viene impedito l’invio del flusso. 3.5 Retribuzione mensile Il controllo verifica che il valore inserito nell’elemento <RetrTeo> sia compreso tra 250 e 4500; ove inferiore o maggiore rispetto all’intervallo indicato viene chiesto di confermare il dato inserito. 3.6 Ore lavorabili mensili Il controllo verifica che il valore inserito nell’elemento <OreLavMens> non sia inferiore al prodotto tra il numero minimo di settimane presenti in un mese, pari a 4, e l’orario contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di part-time, ove indicata. Il mancato superamento del controllo, che si attiva solo in presenza di mesi interamente lavorati, vale a dire di flussi in cui l’elemento <NumGgServ> non è inferiore al numero dei giorni del mese, impedisce l’invio del flusso. Parimenti, il flusso non può essere inviato se le ore lavorabili indicate esprimono un valore superiore al prodotto tra 5 e l’orario contrattuale indicato. Nel caso in cui il numero dei giorni riportati nell’elemento <NumGgServ> è inferiore al numero dei giorni del mese, viene richiesto di confermare il dato se il valore espresso nell’elemento <OreLavMens> risulta inferiore al prodotto tra il numero minimo di settimane presenti in un mese, pari a 4, e l’orario contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di part- time, rapportato al numero dei giorni di servizio. Parimenti viene richiesta una conferma del dato, nel caso in cui il valore indicato nell’elemento <OreLavMens> è maggiore del prodotto tra 4,7 settimane e l’orario contrattuale settimanale riparametrato con la percentuale di part-time. 3.7 Categorie integrabili Non sarà possibile l’invio dei flussi per le seguenti qualifiche in quanto escluse dal campo di applicazione delle integrazioni salariali: Q1=9-A-I-S-T-U-V-Z. 4. Controlli logici I c.d. controlli logici verificano le risultanze di calcoli effettuati sulla base dei valori inseriti in alcuni degli elementi sopra richiamati. In particolare, nel caso in cui il risultato del rapporto tra le ore lavorabili mensili e il divisore orario contrattuale non sia ricompreso nell’intervallo 0,9 – 1,1, viene chiesto di verificare la correttezza dei dati inseriti negli elementi <OreLavMens> e <DivisoreOrarioContr> e confermare l’esito del calcolo. Viene, inoltre, verificato che il valore della “retribuzione oraria”, calcolata dividendo la Retribuzione teorica, riparametrata su 12 mensilità, per le ore lavorabili mensili, non presenti dati anomali, considerata la qualifica (Q1) del lavoratore, secondo i cluster qui di seguito riportati: Tra 7 e 35 se Q1= E-F-G-H-L-M-N; Tra 10 e 25 se Q1= Q-3-P; Tra 5 e 20 se Q1= 7-8-2-R-C-1-4-W-D; Tra 4 e 12 se Q1= 5-6-B. Nel caso in cui il valore della retribuzione oraria si ponga al di fuori degli intervalli sopra indicati per classi di qualifica, viene chiesto di verificare la correttezza dei dati inseriti negli elementi <RetribTeoricaMese> e <OreLavMens> e confermare l’esito del calcolo. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3556/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Messaggio INPS 3556/2021 è il riferimento normativo per datori di lavoro e intermediari che gestiscono flussi di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO con il nuovo sistema UniEmens-Cig. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere le modalità di trasmissione telematica dei dati, i controlli di accoglienza sui flussi Uniemens ordinari, e le esclusioni applicabili al settore agricolo e portuale. La norma è essenziale per la corretta liquidazione diretta delle integrazioni salariali e dell'accredito della contribuzione figurativa.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agost… Provvedimento AdE 211273 Bando di concorso (atto n. 214106/2021) per l’assunzione a tempo indeterminato di 2320 un… Provvedimento AdE 214106

Altri Messaggio INPS

Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1493/2026 Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →