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Messaggio INPS 3514/2025

Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Rapporto di lavoro stipulato da persona diversa dal beneficiario della Prestazione Universale

Pubblicato: 20/11/2025 In vigore dal: 20/11/2025 Documento ufficiale

Chi può stipulare il contratto di lavoro domestico per un beneficiario della Prestazione Universale, e quali sono i requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3514/2025 chiarisce che la Prestazione Universale (in particolare l'assegno di assistenza di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 29/2024) può essere riconosciuta anche quando il contratto di lavoro domestico è stipulato da una persona diversa dal beneficiario stesso, come un familiare, un amministratore di sostegno, un curatore o un tutore. Questa disposizione si applica a tutti i beneficiari della Prestazione Universale che necessitano di assistenza domiciliare e consente una maggiore flessibilità organizzativa, soprattutto nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di stipulare autonomamente il contratto.

Per il riconoscimento della prestazione sono richiesti specifici requisiti: il contratto di lavoro deve essere conforme ai contratti collettivi nazionali di settore; l'indirizzo di svolgimento dell'attività deve coincidere con il domicilio del beneficiario della Prestazione Universale; le mansioni del lavoratore domestico devono essere esplicitamente di assistenza al titolare della prestazione. Questi elementi devono risultare sia nel contratto di lavoro che nelle buste paga quietanzate dal lavoratore.

Dal punto di vista operativo, l'INPS verifica la regolarità del rapporto di lavoro consultando i propri archivi e richiedendo al beneficiario l'allegazione trimestrale delle buste paga (entro il 10 del mese successivo al trimestre: 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio). La Struttura territoriale dell'INPS conduce l'istruttoria per accertare che l'assunzione sia effettivamente finalizzata all'assistenza del beneficiario.

Questa norma rappresenta un'importante apertura per le situazioni di fragilità, permettendo ai familiari o ai rappresentanti legali di gestire direttamente l'assunzione del personale di assistenza, garantendo al contempo il controllo sulla regolarità contributiva e sulla conformità alle normative di settore.

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Riferimento normativo

Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Rapporto di lavoro stipulato da persona diversa dal beneficiario della Prestazione Universale

Testo normativo

Direzione centrale Salute e Prestazioni di disabilità Roma, 21-11-2025 Messaggio n. 3514 OGGETTO: Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. Rapporto di lavoro stipulato da persona diversa dal beneficiario della Prestazione Universale La quota integrativa della Prestazione Universale prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, definita “assegno di assistenza”, è “finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale”. Al paragrafo 5 del messaggio n. 949 del 18 marzo 2025 è stato indicato che: “per quanto attiene ai controlli relativi alla regolarità dei rapporti di lavoro domestico instaurati da parte del beneficiario della Prestazione Universale si deve fare direttamente riferimento a quanto presente negli archivi dell’Istituto, sia in merito alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro sia in ordine alla regolarità contributiva dello stesso. Il richiedente è, comunque, tenuto ad allegare entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio) le copie delle buste paga relative al rapporto di lavoro domestico del trimestre precedente, regolarmente quietanzate dal lavoratore per avvenuta riscossione della retribuzione”. Tanto premesso, relativamente alla titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si chiarisce che la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di un contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario della Prestazione Universale (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.) se, a seguito dell’istruttoria svolta dalla Struttura territoriale dell’INPS, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario. In particolare, deve risultare, sia nel contratto di lavoro che nelle buste paga quietanzate, che l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincide con quello del domicilio del beneficiario della Prestazione Universale e le mansioni del lavoratore sono di assistenza al titolare della prestazione. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il Messaggio INPS 3514/2025 riguarda la Prestazione Universale e l'assegno di assistenza, disciplinati dal D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, e si applica ai rapporti di lavoro domestico per mansioni di cura e assistenza. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare la conformità ai contratti collettivi nazionali di settore, la regolarità contributiva, la coincidenza del domicilio e la documentazione trimestrale delle buste paga quietanzate, considerando anche il ruolo di amministratori di sostegno, curatori e tutori nella stipulazione dei contratti.

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