Gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023
Quali sono i requisiti che permettono a un nucleo familiare di continuare a percepire il Reddito di cittadinanza oltre le sette mensilità previste dal decreto-legge 48/2023?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto-legge 48/2023 ha introdotto un limite massimo di sette mensilità per il Reddito di cittadinanza nel 2023, con sospensione automatica delle prestazioni per i nuclei che non possiedono specifici requisiti. La misura si applica a tutti i beneficiari del Reddito di cittadinanza e riguarda direttamente le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica. Per proseguire la fruizione oltre le sette mensilità, il nucleo deve contenere almeno uno dei seguenti componenti: persone con disabilità riconosciuta secondo il DPCM 159/2013, minorenni, persone con almeno 60 anni di età, oppure soggetti presi in carico dai servizi sociali come non attivabili al lavoro (comunicazione entro il 31 ottobre 2023 tramite piattaforma GePI). Se il requisito matura prima della settima mensilità o nel mese successivo, il sistema rileva automaticamente la condizione e l'erogazione prosegue senza interruzioni. Nel caso di nascita di un figlio o nuova disabilità accertata, la presentazione della DSU entro il settimo mese o successivo consente il riconoscimento automatico in fase di rinnovo mensile. Se invece il requisito matura dopo il primo mese di sospensione o la DSU viene presentata successivamente alla sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza, che decorre dal mese successivo alla presentazione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per completata fruizione delle sette mensilità ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 06-10-2023
Messaggio n. 3510
OGGETTO: Gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese per
completata fruizione delle sette mensilità ai sensi dell’articolo 13,
comma 5, del decreto-legge n. 48/2023
Come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha sostituito l’articolo 1, comma 313,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), l’Istituto, dal mese di luglio
2023, sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura del Reddito di
cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruire della misura
nell’anno 2023 oltre le sette mensilità. La causale della sospensione è indicata in procedura
con la seguente motivazione “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità
nel 2023”.
Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione ai sensi dell’articolo
1, comma 314, della legge di Bilancio 2023, e dell’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n.
48/2023, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:
- persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- minorenni;
- persone con almeno sessant’anni di età;
- percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro,
come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.
Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi
prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni
di un componente del nucleo), lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione
della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.
Nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del
Reddito di cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase
di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in questo
caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.
Nel caso in cui, invece, il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione (ad
esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o la DSU
venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una
nuova domanda di Reddito di cittadinanza. La nuova domanda non verrà bloccata dalla
domanda sospesa per la causale sopra riportata (“domanda sospesa per completata fruizione
delle sette mensilità nel 2023”) e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a
quello di presentazione della domanda.
Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU,
le Strutture territorialmente competenti effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa
l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data
l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della
disabilità.
Si evidenzia, inoltre, che qualora per le prestazioni del Reddito di cittadinanza in pagamento,
per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le sette mensilità, venga nel mentre verificata la
perdita del requisito per la prosecuzione della stessa (ad esempio, per variazione del nucleo,
per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), il nucleo familiare
cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di
fruizione in cui si è verificato l’evento.
Rimane confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione
della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite
la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte
dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per
il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del
beneficio).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3510/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Messaggio INPS 3510/2023 disciplina la sospensione del Reddito di cittadinanza secondo l'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 48/2023 e l'articolo 1, comma 314, della legge di Bilancio 2023, con riferimento ai requisiti di disabilità secondo il DPCM 159/2013, alla presa in carico da servizi sociali tramite piattaforma GePI, e alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Consulenti del lavoro e operatori INPS devono conoscere le scadenze critiche (31 ottobre 2023 per GePI, settima mensilità per DSU) e le modalità di ripresa automatica versus nuova domanda per gestire correttamente i beneficiari in transizione tra le diverse fasi della misura.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.