Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3495/2021

Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa. Chiarimenti

Pubblicato: 13/10/2021 In vigore dal: 13/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno mensile di invalidità secondo l'articolo 13 della legge 118/1971, e come viene valutato il requisito di inattività lavorativa?

Spiegato da FiscoAI
L'INPS con il Messaggio 3495/2021 chiarisce che l'assegno mensile di invalidità previsto dall'articolo 13 della legge 118/1971 richiede il cumulo di due elementi costitutivi del diritto: il requisito sanitario (invalidità riconosciuta) e il requisito di inattività lavorativa. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'inattività lavorativa non è una semplice condizione amministrativa, ma un elemento sostanziale del diritto alla prestazione, la cui mancanza può essere rilevata d'ufficio in qualsiasi momento del procedimento. Questo significa che lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dall'importo del reddito prodotto, preclude automaticamente il diritto al beneficio. A partire dalla pubblicazione del messaggio, l'INPS liquida l'assegno solo quando risulta documentata l'inattività lavorativa del beneficiario, mantenendo fermi tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

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Riferimento normativo

Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa. Chiarimenti

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Coordinamento Generale Legale Roma, 14-10-2021 Messaggio n. 3495 OGGETTO: Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa. Chiarimenti La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell’inattività lavorativa di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019). Alla luce di tale consolidato orientamento, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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L'assegno mensile di invalidità secondo la legge 118/1971 è una prestazione assistenziale che richiede sia il requisito sanitario che l'inattività lavorativa come elementi costitutivi del diritto. Consulenti e operatori INPS devono verificare l'assenza di qualsiasi attività lavorativa, poiché anche redditi minimi da lavoro determinano la perdita del beneficio. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha consolidato questo orientamento, rendendo l'inattività lavorativa un presupposto rilevabile d'ufficio in ogni fase del procedimento amministrativo e giudiziale.

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