Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, in materia di lavoratori c.d. fragili
Quali sono le tutele riconosciute ai lavoratori fragili secondo l'articolo 26 del decreto-legge 18/2020 e come sono state modificate dalla legge 133/2021?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3465/2021 disciplina le protezioni per i lavoratori considerati "fragili" dal punto di vista sanitario, ovvero coloro che possiedono una certificazione medica che attesta l'impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. La normativa prevede due principali tutele: la prima equipara il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, garantendo l'erogazione della prestazione economica e l'accredito della contribuzione figurativa per gli assicurati del settore privato; la seconda obbliga il datore di lavoro a far svolgere la prestazione in modalità agile o in diversa mansione della medesima categoria, oppure attraverso attività di formazione professionale da remoto. La legge 133/2021 ha prorogato entrambe le tutele fino al 31 dicembre 2021, con uno stanziamento di 396 milioni di euro per il 2021. Aspetto rilevante per le aziende è che la tutela è riconoscibile solo nell'ambito delle risorse disponibili e che i lavoratori devono possedere la specifica certificazione sanitaria, come precisato nei messaggi INPS precedenti.
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Riferimento normativo
Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, in materia di lavoratori c.d. fragili
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 13-10-2021
Messaggio n. 3465
OGGETTO: Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Novità introdotte dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, di
conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, in materia di
lavoratori c.d. fragili
L’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla
legge 24 settembre 2021, n. 133 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 235
del 1° ottobre 2021), ha apportato modifiche alla disciplina inerente ai lavoratori c.d. fragili, di
cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
È stato, infatti, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il
riconoscimento della tutela di cui al citato articolo 26, comma 2, che prevede, per i lavoratori
in possesso della specifica certificazione sanitaria (come precisato, da ultimo, nei messaggi n.
171 e 1667 del 2021), che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità
agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la
conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione
figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i
limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica
e il settore lavorativo di appartenenza.
Tale tutela è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, attualmente pari a 396 milioni di
euro per l'anno 2021.
Viene, al contempo, prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo di cui al citato articolo 26,
comma 2-bis, durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione
lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo
svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
In merito alla tutela di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, non
essendo, al momento, intervenuta alcuna novità legislativa, nel richiamare quanto contenuto al
riguardo nel messaggio n. 2842/2021, si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito
dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri.
Con l’occasione, si evidenzia che eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di
diniego delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, sono
presi in carico dalle Strutture territoriali competenti dell’Istituto e riesaminati in autotutela,
anche qualora siano stati già presentati presso i Comitati di gestione (Comitato amministratore
della gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e Comitato amministratore del
Fondo della gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335).
In attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti, anche i ricorsi avverso i provvedimenti
di diniego delle tutele di cui all’articolo 26, comma 6, del citato decreto-legge n. 18/2020,
nonché quelli similari già presentati presso i suddetti Comitati di gestione saranno, allo stato,
riesaminati in autotutela dalla Struttura INPS territorialmente competente.
Rimane in tutti i casi la possibilità per il lavoratore di presentare ricorso all’Autorità giudiziaria.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il Messaggio INPS 3465/2021 è il riferimento normativo per lavoratori fragili, tutele sanitarie e prestazioni economiche equiparate al ricovero ospedaliero. Aziende e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere obblighi di smart working, contribuzione figurativa, certificazione medica e gestione delle assenze nel settore privato.
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