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Messaggio INPS 3460/2018

Chiarimenti in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASpI

Pubblicato: 20/09/2018 In vigore dal: 20/09/2018 Documento ufficiale

Quale reddito massimo da attività agricola autonoma consente di cumulare la NASpI, e come si determina secondo il regime fiscale applicabile?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3460/2018 chiarisce le regole per chi percepisce l'indennità di disoccupazione NASpI e contemporaneamente svolge attività di lavoro autonomo in agricoltura. La compatibilità è consentita solo se il reddito derivante da questa attività non supera 4.800 euro annui, limite già fissato per il lavoro autonomo in generale. Per gli imprenditori agricoli individuali, il reddito rilevante ai fini della verifica deve essere calcolato secondo il regime catastale previsto dall'articolo 32 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che utilizza le stime catastali per determinare il reddito dominicale e agrario. Questo regime si applica solo se vengono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno stabiliti dalla norma. Nel caso in cui questi limiti vengano superati, il reddito deve essere invece determinato secondo il regime ordinario di reddito di impresa, con conseguente perdita della compatibilità con la NASpI se il reddito eccede i 4.800 euro. La norma rappresenta un equilibrio tra la tutela dei disoccupati che svolgono attività agricole marginali e la necessità di evitare abusi nel cumulo tra prestazioni sociali e redditi significativi.

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Riferimento normativo

Chiarimenti in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASpI

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali Roma, 21-09-2018 Messaggio n. 3460 OGGETTO: Chiarimenti in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASpI A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali e dagli intermediari autorizzati, con il presente messaggio si forniscono precisazioni in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione NASpI. L’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, così come modificato dall’articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, stabilisce la compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi “un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Con la circolare n. 194 del 27/11/2015 l’Istituto ha precisato che tale reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nei limiti già individuati pari a 4.800 euro annui. Per quanto riguarda il reddito derivante dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo in agricoltura, con la risoluzione n. 77/2005 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all'articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali.” Pertanto, ai fini delle verifiche reddituali da parte delle Strutture territoriali per la cumulabilità in oggetto, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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La normativa sulla NASpI e il cumulo con attività autonoma agricola si interseca con il regime fiscale agevolato dell'articolo 32 TUIR, le stime catastali, il reddito dominicale e agrario, e la distinzione tra reddito agrario e reddito di impresa. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare il rispetto dei limiti di potenzialità del terreno per qualificare correttamente il reddito e mantenere la compatibilità con l'indennità di disoccupazione.

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