Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3418/2019

Periodo di validità della DSU e anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni ai fini ISEE. Articolo 4-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 7 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101

Pubblicato: 19/09/2019 In vigore dal: 19/09/2019 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dal Decreto Legge 101/2019 al periodo di validità della DSU e agli anni di riferimento dei redditi e patrimoni per l'ISEE?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3418/2019 illustra le modifiche normative introdotte dall'articolo 7 del D.L. 101/2019 in materia di ISEE, che hanno interessato il periodo di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica e gli anni di riferimento dei dati economici. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno, allineando così la validità all'anno solare. Questa modifica semplifica la gestione amministrativa delle prestazioni sociali, poiché tutti i cittadini che presentano la DSU in un determinato anno civile hanno una scadenza uniforme.

Per quanto riguarda i redditi, la norma ripristina il riferimento al secondo anno precedente rispetto a quello di presentazione della DSU, superando la disposizione precedente che prevedeva l'aggiornamento all'anno precedente. Anche i patrimoni, a partire dal 1° gennaio 2020, vengono uniformati al medesimo criterio: il secondo anno precedente. Ciò significa che per una DSU presentata nel 2020, sia i redditi che i patrimoni fanno riferimento all'anno 2018.

Per le DSU presentate nel 2019, invece, si applica un regime transitorio: la validità è limitata al 31 dicembre 2019, mentre continuano a valere le disposizioni precedenti per quanto riguarda gli anni di riferimento (redditi del secondo anno precedente e patrimoni al 31 dicembre dell'anno precedente). Questa soluzione transitoria consente un passaggio ordinato al nuovo sistema.

La modifica è rilevante per i professionisti che assistono cittadini nella richiesta di prestazioni sociali, agevolazioni e benefici legati all'ISEE, poiché comporta una pianificazione diversa della documentazione da presentare e una maggiore chiarezza sui periodi di validità delle certificazioni.

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Riferimento normativo

Periodo di validità della DSU e anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni ai fini ISEE. Articolo 4-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 7 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Roma, 20-09-2019 Messaggio n. 3418 OGGETTO: Periodo di validità della DSU e anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni ai fini ISEE. Articolo 4-sexies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 7 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 Nel corso dell’anno 2019, in materia di ISEE diversi interventi normativi hanno modificato il comma 4 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 147 del 2017, che disciplina il periodo di validità della DSU e gli anni di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella stessa. Da ultimo, l’articolo 7 del D.L. n. 101 del 2019 ha apportato una rilevante variazione all’articolo 4-sexies del D.L. n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, modificando nuovamente il comma 4 dell’articolo 10 del citato D.Lgs. n. 147 del 2017. In particolare, è stata confermata a regime la modifica del periodo di validità della DSU stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare. Inoltre, la norma ripristina il puntamento dei redditi al secondo anno precedente, superando il riferimento all’aggiornamento all’anno precedente che era stato previsto dal D.Lgs. n. 147 del 2017, a decorrere dal 1° settembre. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, varia invece l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU. In particolare, posto che la norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU “sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente”, ne deriva che l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni). In sintesi, quindi, per le DSU presentate nell’anno 2019 cambia unicamente il periodo di validità della DSU (dalla data di presentazione al 31 dicembre 2019), mentre continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni (redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente). Invece, per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, si applicherà la nuova validità e anche il nuovo puntamento relativo ai patrimoni, come sopra chiarito. Il Direttore generale vicario Vincenzo Damato

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Il Messaggio INPS 3418/2019 è il riferimento normativo per comprendere le modifiche all'ISEE, alla DSU e ai criteri di determinazione della situazione economica equivalente delle famiglie. Consulenti del lavoro, commercialisti e patronati lo consultano per chiarire il periodo di validità della dichiarazione, l'anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni, e l'applicazione delle agevolazioni sociali e delle prestazioni assistenziali collegate all'indicatore ISEE.

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