Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Autorizzazione delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità operative per il pagamento della prestazione a conguaglio.
Quali sono le modalità operative per il pagamento a conguaglio della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3409/2025 disciplina il pagamento a conguaglio delle prestazioni integrative della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) e dell'AIS (Assegno di Integrazione Salariale) erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle telecomunicazioni. La normativa si applica ai datori di lavoro e ai loro intermediari abilitati che hanno già ottenuto l'autorizzazione della prestazione principale con pagamento a conguaglio.
In pratica, una volta autorizzata la prestazione integrativa, il sistema INPS rielabora automaticamente i flussi Uniemens già trasmessi dal datore di lavoro per la prestazione principale, senza richiedere ulteriori trasmissioni. Il calcolo della prestazione integrativa avviene solo se i flussi della prestazione principale risultano in stato "accreditato" e devono superare specifici controlli di coerenza, congruità e compatibilità.
Per richiedere il conguaglio, il datore di lavoro deve indicare nel sistema il numero di autorizzazione della prestazione integrativa (identificato dalla quinta cifra "6" anziché "5" rispetto all'autorizzazione principale). Il conguaglio viene riconosciuto esclusivamente per gli importi relativi ai flussi che hanno superato tutti i controlli, fino al raggiungimento della capienza dell'importo autorizzato.
Aspetto rilevante per le aziende: se il valore della prestazione integrativa eccede la capienza autorizzata, il conguaglio non viene reso disponibile e l'azienda può richiedere una rivalutazione dell'importo autorizzato alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali. Inoltre, il contributo addizionale sulla prestazione integrativa è dovuto automaticamente e calcolato dal sistema indipendentemente dall'obbligo di versamento relativo alla prestazione principale.
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Riferimento normativo
Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Autorizzazione delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale. Modalità operative per il pagamento della prestazione a conguaglio.
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Entrate
Roma, 12-11-2025
Messaggio n. 3409
OGGETTO: Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.
Autorizzazione delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e
dell’assegno di integrazione salariale. Modalità operative per il
pagamento della prestazione a conguaglio.
1. Premessa
Facendo seguito a quanto illustrato nei messaggi n. 1185 del 7 aprile 2025 e n. 2230 del 14
luglio 2025, con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito al pagamento a
conguaglio della prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria
(CIGS) e ordinaria (CIGO), nonché dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogata dal
Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (di seguito, Fondo).
Come anticipato nei citati messaggi, la modalità di pagamento della prestazione integrativa è la
medesima della prestazione principale. Al momento è possibile autorizzare solo le prestazioni
integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS le cui autorizzazioni sono state concesse con
pagamento a conguaglio. Per i requisiti richiesti dalla normativa per accedere alla prestazione
in argomento si rinvia a quanto illustrato nei citati messaggi n. 1185/2025 e n. 2230/2025, e,
per una trattazione generale della disciplina applicabile, alla circolare n. 86 del 1° agosto 2024.
2. Istruttoria e definizione delle istanze di prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS
Le domande sono istruite dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali e sottoposte
all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo, come illustrato nei paragrafi 4.5 e
seguenti della circolare n. 86/2024 e nel paragrafo 7 del messaggio n. 1185/2025.
A seguito dell’accoglimento dell’istanza, con conforme delibera del Comitato amministratore del
Fondo, viene autorizzato il pagamento della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS e la
relativa autorizzazione contenente i dati della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS con
indicazione del montante conguagliabile è reperibile nel Cassetto previdenziale del contribuente
al seguente percorso: “Dati complementari” > “Cruscotto CIG e Fondi”.
Per le istanze accolte, il provvedimento di autorizzazione della prestazione integrativa presenta
una numerazione corrispondente al numero di autorizzazione della prestazione principale, salvo
per la quinta cifra “5”, che è sostituita dalla cifra “6”. Pertanto, all’unico ticket esposto sono
abbinate sia l’autorizzazione della prestazione principale che quella della prestazione
integrativa.
3. Rielaborazione dei flussi mensili Uniemens per il pagamento della prestazione
integrativa CIGS/CIGO/AIS
Una volta autorizzata la prestazione integrativa, i flussi Uniemens già trasmessi dal datore di
lavoro per il pagamento della prestazione principale sono utilizzati anche per il calcolo della
prestazione integrativa. Il datore di lavoro/intermediario abilitato non deve, quindi, effettuare
ulteriori trasmissioni. Al riguardo, si precisa che la prestazione viene calcolata dal sistema solo
se i flussi della prestazione principale sono in stato “accreditato”.
I flussi Uniemens sono sottoposti nuovamente ai controlli di coerenza, congruità e compatibilità
propri della prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS.
L’eventuale mancato superamento di uno dei suddetti controlli implica anche il ricalcolo del
montante conguagliabile per la prestazione principale, nonché l’eliminazione dell’accredito sulla
posizione assicurativa del lavoratore.
La procedura effettua il calcolo della prestazione integrativa oraria da erogare in base
all’algoritmo illustrato nell’Allegato n. 1 al messaggio n. 2230/2025; a tale proposito, si ricorda
che il parametro di riferimento è costituito dalla retribuzione mensile utile per il calcolo del
trattamento di fine rapporto (TFR) e corrisponde al dato fornito dal datore di lavoro con la
trasmissione del flusso Uniemens del mese interessato (cfr. il par. 8 del messaggio n.
1185/2025).
Si ricorda, inoltre, che l’importo stimato complessivo della prestazione integrativa da erogare
viene richiesto in fase di compilazione della domanda e che la stessa è erogata per l’intero
periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento e può
riguardare la totalità dei beneficiari inseriti nell’autorizzazione della prestazione principale.
4. Modalità di richiesta del pagamento a conguaglio della prestazione integrativa
CIGS/CIGO/AIS
La procedura di pagamento calcola la prestazione integrativa conguagliabile dal datore di
lavoro con riferimento alle ore di riduzione/sospensione esposte con il ticket utilizzato per la
prestazione principale. La richiesta di conguaglio degli importi della prestazione anticipati dal
datore di lavoro può essere effettuata con le modalità illustrate al paragrafo 8 del citato
messaggio n. 1185/2025, con la precisazione che quanto indicato al secondo capoverso del
medesimo paragrafo, con riferimento alla modalità di valorizzazione dall’elemento
<NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata>, deve intendersi superato. In particolare, i
datori di lavoro o i loro intermediari nel suddetto elemento devono indicare il numero di
autorizzazione della prestazione integrativa così come specificato al paragrafo 2 del presente
messaggio.
Il conguaglio per la prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS può essere riconosciuto
esclusivamente per gli importi relativi ai flussi che hanno superato i controlli di coerenza,
congruità, calcolo e compatibilità fino a raggiunta capienza dell’importo autorizzato. Nel caso in
cui il valore della prestazione integrativa ecceda la capienza dell’importo autorizzato, il
conguaglio non viene reso disponibile e il datore di lavoro può richiedere alla Direzione centrale
Ammortizzatori sociali una rivalutazione dell’importo autorizzato tramite i canali istituzionali. La
medesima Direzione, verificato il rispetto dei limiti finanziari fissati dalla normativa del Fondo,
può procedere a una rideterminazione dell’importo autorizzato da sottoporre all’attenzione del
Comitato amministratore al fine dell’adozione di una delibera di rettifica.
5. Versamento della contribuzione addizionale alla prestazione integrativa
CIGS/CIGO/AIS
La procedura di pagamento calcola anche l’importo del contributo addizionale dovuto dal datore
di lavoro sulla prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS (cfr. il messaggio n. 1185/2025) e lo
rende disponibile nell’apposita sezione del “Cruscotto CIG e Fondi”.
Si precisa che il contributo addizionale è dovuto a prescindere dall’obbligo di versamento del
medesimo contributo in relazione alla prestazione principale, pertanto, viene calcolato
automaticamente per tutte le autorizzazioni di pagamento della prestazione integrativa
CIGS/CIGO/AIS.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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Il Messaggio INPS 3409/2025 è il riferimento normativo per datori di lavoro e intermediari che operano nel settore delle telecomunicazioni e gestiscono CIGS, CIGO e AIS attraverso il Fondo di solidarietà bilaterale. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere le modalità di conguaglio delle prestazioni integrative, il calcolo della retribuzione utile per il TFR, i controlli Uniemens e la gestione della contribuzione addizionale nel "Cruscotto CIG e Fondi".
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