Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro.
Quali sono le modalità di esposizione nel flusso Uniemens per i lavoratori giapponesi distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro esonerati dai contributi?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3407/2025 disciplina il trattamento contributivo dei lavoratori distaccati dall'estero in Italia che hanno stipulato due contratti di lavoro contemporaneamente: uno con il datore di lavoro giapponese e uno con una filiale italiana della medesima azienda madre. Questi lavoratori possono richiedere l'esonero dall'applicazione della legislazione italiana in materia di contributi sociali per entrambi i contratti, presentando apposita richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'esonero si applica esclusivamente alle forme assicurative IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e DS (disoccupazione e assegno ordinario di disoccupazione) previste dall'Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone entrato in vigore dal 1° aprile 2024. Per i lavoratori che hanno ottenuto tale esonero, i datori di lavoro devono esporre i dati nel flusso Uniemens utilizzando il codice "TipoContribuzione" 87 abbinato al nuovo codice "TipoLavoratore" DC, che identifica specificamente questa categoria. È fondamentale sottolineare che l'esonero riguarda solo le forme assicurative coperte dall'Accordo bilaterale; per tutte le altre forme assicurative (ad esempio, infortuni sul lavoro e malattie professionali) rimangono pienamente vigenti gli obblighi contributivi secondo la normativa nazionale italiana.
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Riferimento normativo
Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone. Modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 12-11-2025
Messaggio n. 3407
OGGETTO: Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone. Modalità di esposizione
nel flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti distaccati in Italia con
doppio contratto di lavoro.
A decorrere dal 1° aprile 2024 è in vigore l’Accordo sulla sicurezza socialetra la Repubblica
Italiana e il Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la legge 18 giugno
2015, n. 97, le cui disposizioni applicative sono state illustrate con la circolare n. 52 del 27
marzo 2024.
Con il presente messaggio, a integrazione di quanto precisato con il messaggio n. 2199 dell’11
giugno 2024, si forniscono istruzioni operative ai datori di lavoro relativamente alle modalità di
assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei
lavoratori distaccati in Italia con doppio contratto.
Come chiarito al paragrafo 2.5.1 della citata circolare n. 52/2024 rientrano nella casistica in
esame i lavoratori distaccati in Italia da un datore di lavoro giapponese che hanno stipulato un
ulteriore contratto di lavoro con un datore di lavoro italiano che sia filiale dell’azienda madre
giapponese.
In tali casi il lavoratore titolare di due contratti di lavoro ha la possibilità di chiedere di essere
esonerato dall’applicazione della legislazione italiana non solo per il contratto stipulato in
Giappone (tramite il modello “JPN/IT/101” da richiedere alle competenti autorità giapponesi),
ma anche per il contratto stipulato in Italia durante il periodo di distacco.
Al riguardo, si comunica che per i lavoratori per i quali il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha concesso, previa apposita richiesta, l’esonero contributivo in argomento, i datori di
lavoro devono utilizzare, ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens, il codice
“TipoContribuzione” già in uso “87” accompagnato dal nuovo codice “TipoLavoratore” “DC”,
avente il significato di “lavoratori provenienti dal Giappone distaccati in Italia con doppio
contratto esonerati dal versamento IVS e DS”.
In ordine alla decorrenza dell’esonero si rinvia a quanto precisato ai paragrafi 2.5.2 e 2.6 della
circolare n. 52/2024.
Infine, si ricorda che l’esonero contributivo in argomento è limitato alle sole forme assicurative
previste dall’Accordo. Per le restanti forme assicurative gli obblighi contributivi devono essere
assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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L'Accordo di sicurezza sociale Italia-Giappone del 2009 (ratificato con legge 97/2015) è il fondamento normativo per gestire i contributi IVS e DS dei lavoratori distaccati. Commercialisti e responsabili del personale devono conoscere i codici Uniemens (TipoContribuzione 87 e TipoLavoratore DC) e distinguere tra esoneri parziali e obblighi contributivi residui, consultando la circolare INPS 52/2024 per le disposizioni applicative e i termini di decorrenza dell'esonero stesso.
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