Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3407/2020

Aziende assuntrici di manodopera agricola. Ripresa dei versamenti a seguito delle sospensioni contributive collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiarimenti sulla c.d. contribuzione “convenzionale”

Pubblicato: 22/09/2020 In vigore dal: 22/09/2020 Documento ufficiale

Come devono riprendere i versamenti dei contributi agricoli dopo la sospensione COVID-19, e come si gestisce la contribuzione convenzionale?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3407/2020 disciplina la ripresa dei versamenti contributivi per le aziende agricole che hanno beneficiato della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La normativa riguarda specificamente le aziende assuntrici di manodopera agricola che avevano diritto alla sospensione obbligatoria secondo i decreti-legge del 2020. Il documento chiarisce che la contribuzione convenzionale (quote associative, contributi di assistenza contrattuale CAC e malattia MALA/FIMI) non può essere versata separatamente, ma solo al momento della ripresa dei versamenti obbligatori, poiché entrambe utilizzano lo stesso codice tributo LAS e un unico versamento. I versamenti effettuati in un'unica soluzione o in modalità rateale entro i termini di ripresa previsti sono considerati tempestivi, e le quote convenzionali verranno regolarmente riversate alle Associazioni destinatarie. Un aspetto rilevante è che i versamenti effettuati con la codeline del prospetto del 3° trimestre 2019 producono gli stessi effetti di quelli effettuati con la codeline della comunicazione individuale ricevuta nel cassetto previdenziale, purché sia versato l'intero importo entro i termini stabiliti.

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Riferimento normativo

Aziende assuntrici di manodopera agricola. Ripresa dei versamenti a seguito delle sospensioni contributive collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiarimenti sulla c.d. contribuzione “convenzionale”

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 23-09-2020 Messaggio n. 3407 OGGETTO: Aziende assuntrici di manodopera agricola. Ripresa dei versamenti a seguito delle sospensioni contributive collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiarimenti sulla c.d. contribuzione “convenzionale” Le disposizioni contenute nei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno consentito ai contribuenti in possesso di specifici requisiti di avvalersi della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi e contributi dovuti all’INAIL per le assicurazioni obbligatorie. Per i contribuenti che si avvalgono della sospensione obbligatoria, tuttavia, il versamento delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale (CAC) e di malattia (MALA/FIMI), compresi quelli a carattere provinciale, che l’Istituto incassa per convenzione (di seguito contribuzione convenzionale) può essere effettuato soltanto alla ripresa degli obblighi di versamento della contribuzione obbligatoria, in quanto il versamento della contribuzione sia convenzionale che obbligatoria è effettuato con un unico versamento, utilizzando il medesimo codice tributo (LAS). Al riguardo, si chiarisce che il versamento in un’unica soluzione dell’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019 (scadenza versamento 16 marzo 2020), in corrispondenza del codice tributo LAS, sarà considerato tempestivo se effettuato entro i termini indicati per la ripresa dei versamenti e, pertanto, le diverse quote di contribuzione convenzionale saranno riversate alle Associazioni destinatarie. Analogamente, anche i versamenti effettuati in modalità rateale dell’intero importo, secondo le modalità previste per il versamento rateale, saranno considerati tempestivi, anche ai fini del riversamento della contribuzione convenzionale, se effettuati entro le scadenze previste. Si precisa che i versamenti effettuati, sia in un'unica soluzione sia in modalità rateale, utilizzando la codeline indicata nel prospetto di calcolo della contribuzione del 3° trimestre 2019, in luogo di quella indicata nella comunicazione individuale (news) ricevuta nel cassetto previdenziale “Aziende agricole” in prossimità della scadenza del 16 settembre 2020 (cfr. il messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020), produrranno comunque i medesimi effetti ai fini della verifica della tempestività anche con riferimento al riversamento della quota associativa, ferma restando la verifica del versamento dell’intero importo. Si evidenzia, per completezza, che l’importo indicato nel prospetto riepilogativo dei contributi per il 3° trimestre 2019 relativo al codice tributo EBAN non è gestito dall’Istituto ed è, pertanto, escluso dalla procedura di sospensione e di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione o in modalità rateale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 3407/2020 è essenziale per chi gestisce contributi agricoli, sospensioni contributive COVID-19 e contribuzione convenzionale. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per chiarimenti su codice tributo LAS, versamenti rateali, CAC (contributi di assistenza contrattuale), MALA/FIMI (contributi malattia) e riversamento alle Associazioni di categoria nel settore agricolo.

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