Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3390/2021

Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario

Pubblicato: 06/10/2021 In vigore dal: 06/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono i termini e le modalità per presentare la domanda di assegno ordinario al Fondo bilaterale di solidarietà per il settore dei servizi ambientali?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3390/2021 disciplina l'accesso all'assegno ordinario garantito dal Fondo bilaterale di solidarietà per il personale del settore dei servizi ambientali, istituito presso l'INPS e pienamente operativo dal 7 agosto 2020. La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale INPS, nel servizio "CIG e Fondi di solidarietà", entro termini ordinatori: non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il mancato rispetto di questi termini non comporta perdita del diritto, ma determina l'irricevibilità se presentata anticipatamente, oppure uno slittamento della decorrenza della prestazione se presentata tardivamente (con effetto dal lunedì della settimana precedente alla presentazione).

Per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi tra il 23 luglio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio (periodo neutralizzato), il termine dei 15 giorni decorre dalla data di pubblicazione stessa. A partire da tale data, i datori di lavoro inquadrati con causale "1Z" devono presentare al Fondo anche le domande con causale "COVID-19", precedentemente gestite dal Fondo di integrazione salariale. Ogni domanda riceve un codice identificativo (ticket) di 16 caratteri alfanumerici assegnato automaticamente dalla procedura, necessario per il tracciamento e la ricerca degli esiti.

La procedura telematica è unica per tutti i Fondi di solidarietà e consente ai datori di lavoro e ai loro consulenti/intermediari di inviare le domande in modo standardizzato. Il manuale operativo è disponibile nell'applicazione stessa, nella sezione "Area Download", mentre per ulteriori indicazioni procedurali si rimanda alle circolari INPS n. 122/2015 e n. 201/2015. I datori di lavoro delle province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige che hanno aderito al nuovo Fondo devono presentare le domande a questo, comprese quelle con causale COVID-19, a partire dal primo giorno del mese successivo alla loro adesione.

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Riferimento normativo

Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-10-2021 Messaggio n. 3390 OGGETTO: Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario 1. Premessa e quadro normativo Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), n. 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha riordinato la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali nel Titolo II, articoli da 26 a 40, abrogando la previgente normativa di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con la circolare n. 122 del 17 giugno 2015, così come integrata dalla circolare n. 201 del 16 dicembre 2015, sono state fornite le istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di prestazioni ordinarie (assegno ordinario e interventi formativi) garantite dai Fondi di solidarietà già operativi. Relativamente a questi ultimi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore e che, in tema di assegno ordinario, stante il termine di cui all’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, quindici giorni prima della medesima data. In data 7 agosto 2020, con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 36, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, istituito presso l’INPS con D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019. Tale Fondo, pertanto, sulla scorta del citato chiarimento, è pienamente operativo dalla data del 7 agosto 2020. Con la circolare n. 86 del 17 giugno 2021 è stato illustrato l’ambito di applicazione del D.I. n. 103594/2019 e sono state fornite le istruzioni operative in ordine all’obbligo contributivo e alla disciplina dell’assegno straordinario, mentre con successiva circolare sarà illustrata la disciplina dell’assegno ordinario e della prestazione integrativa ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a) e b), del D.I. citato. Con il presente messaggio si illustrano le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo in argomento. 2. Termini di presentazione della domanda di assegno ordinario. Neutralizzazione dei termini A norma dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3. Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’articolo 15, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, con la nomina del Comitato amministratore, in data 7 agosto 2020 e che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, stanti anche le indicazioni contenute nel citato chiarimento ministeriale, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 luglio 2020. Al fine di consentire ai datori di lavoro di presentare le domande nel rispetto dei termini di presentazione su richiamati e garantire ai beneficiari continuità di reddito, in prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 23 luglio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra individuato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è la data di pubblicazione del presente messaggio. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Con riferimento ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, come precisato nella circolare n. 86/2021, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (cfr. l’art. 2, comma 5, dei D.I. n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 98187/2016), ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto, i medesimi datori di lavoro, dalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con causale "COVID-19”. Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data di piena operatività del Fondo, assolve all’obbligo, previsto dall’articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ai fini dell’erogazione degli interventi a carico dei Fondi di solidarietà. 3. Presentazione della domanda di assegno ordinario con causale “COVID-19” Con le circolari n. 28 e n. 72 del 2021 è stato chiarito, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che i datori di lavoro iscritti al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, in ragione del periodo transitorio legato all’avvio della piena operatività del Fondo medesimo, dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l’emergenza da COVID-19 al Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige (per i datori di lavoro che hanno deciso di aderire al Fondo in commento, cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 86/2021), mentre le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non “COVID-19” dovevano essere presentate al Fondo di appartenenza. Ciò premesso, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. “1Z”, dovranno presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”, secondo i termini disposti, da ultimo, con la circolare n. 72/2021. 4. Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l’invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”. Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare, nel menu interno al servizio “CIG e Fondi di solidarietà”, “Fondi di solidarietà”. Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”. Per ogni altra indicazione procedurale si rinvia integralmente alle circolari n. 122/2015 e n. 201/2015 sopra richiamate. A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o dai loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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Il Messaggio INPS 3390/2021 è il riferimento normativo per l'accesso all'assegno ordinario presso il Fondo bilaterale di solidarietà del settore dei servizi ambientali, disciplinando termini di presentazione, modalità telematiche e causali di richiesta secondo il D.lgs 148/2015. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere gli obblighi di presentazione delle domande, la neutralizzazione dei termini nel periodo transitorio, la gestione delle causali COVID-19 e il tracciamento tramite ticket identificativo presso il portale INPS.

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