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Messaggio INPS 3341/2020

Esonero contributivo articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime indicazioni

Pubblicato: 14/09/2020 In vigore dal: 14/09/2020 Documento ufficiale

Quali sono i criteri per accedere all'esonero contributivo previsto dall'articolo 222 del decreto-legge 34/2020 e quali filiere agricole ne beneficiano?

Spiegato da FiscoAI
L'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge 77/2020) introduce un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020. Questo beneficio è destinato alle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche dell'emergenza COVID-19. L'esonero si applica esclusivamente alla quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro privati, mentre restano esclusi i premi INAIL e le pubbliche amministrazioni.

I beneficiari sono individuati in base ai codici Ateco associati alle loro posizioni contributive, come elencati nell'Allegato 1 del messaggio. Le filiere interessate includono: cerealicoltura, florovivaistica, vitivinicoltura, allevamento bovino, suinicolo, avicolo, apicoltura, pesca e acquacoltura, oltre ad attività connesse come ristorazione e alloggio agrituristico. Per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l'accesso è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.

L'accesso al beneficio è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva e al rispetto delle norme fondamentali sulla tutela del lavoro e dei contratti collettivi nazionali. In attesa dell'adozione del decreto ministeriale attuativo, l'INPS ha temporaneamente sospeso le verifiche sulla tempestività dei versamenti per il periodo interessato, consentendo alle aziende di regolarizzare successivamente le posizioni.

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Riferimento normativo

Esonero contributivo articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime indicazioni

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 15-09-2020 Messaggio n. 3341 Allegati n.1 OGGETTO: Esonero contributivo articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime indicazioni 1. Esonero contributivo di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 L’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone ai commi 1 e 2: “1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo. 2. A favore delle imprese di cui al comma 1 appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”. L’articolo in commento prevede, dunque, l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, delle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura. I criteri e le modalità attuative dell’esonero sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, in corso di adozione. Considerato che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha notificato alla Commissione europea, in data 6 luglio 2020, il regime di aiuti di Stato recante “Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020, si forniscono le prime indicazioni per le aziende destinatarie dell’esonero straordinario di cui al comma 2 dell’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020. 2. Individuazione dei potenziali beneficiari dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 L’esonero straordinario della contribuzione a carico dei datori di lavoro è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al riguardo, in forza di quanto esposto e in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni, si rinvia a quanto da ultimo previsto dalla circolare n. 57/2020. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, cui faranno seguito, mediante emanazione di apposita circolare, le indicazioni operative per accedere all’esonero, si ritiene che la categoria dei beneficiari possa essere allo stato individuata nelle aziende che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco (Allegato n. 1) indicati nella relazione tecnica bollinata per quantificare la spesa relativa all’esonero contributivo dell’articolo 222, comma 2, come sostituito dal testo introdotto dalla legge n. 77/2020, che ha convertito, con modifiche, il decreto-legge n. 34/2020. Si evidenzia che per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo. Si precisa altresì che l’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, e che, sulla base delle precisazioni ministeriali, restano esclusi i premi e contributi dovuti all’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Si fa riserva in ogni caso di successive comunicazioni in esito all’adozione del predetto Decreto ministeriale. 3. Versamento della contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 In attesa della completa definizione della disciplina relativa all’esonero contributivo introdotto dall’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e della predisposizione del modulo per la presentazione dell’istanza di esonero, si rappresenta che per i beneficiari indicati ai commi 1 e 2 del citato articolo 222 saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento, entro i termini legali ordinari, della contribuzione dovuta per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020. 3.1. Aziende agricole assuntrici di manodopera agricola I datori di lavoro privati che potranno beneficiare dell’esonero contributivo (cfr. precedente paragrafo 2) saranno individuati con riferimento alle posizioni contributive della gestione agricola unificata, alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati nell’Allegato 1 al presente messaggio, in coerenza con i dati risultanti alla Camera di Commercio. Considerato che l’esonero riguarda la contribuzione dovuta per il primo e secondo trimestre 2020, con scadenza ordinaria legale rispettivamente al 16 settembre 2020 e al 16 dicembre 2020, si evidenzia, come sopra specificato, che saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta per il 1° trimestre 2020. 3.2. Aziende con dipendenti Per l’individuazione dei datori di lavoro privati che potranno essere beneficiari dell’esonero contributivo in trattazione, si fa riferimento alle posizioni aziendali (matricole INPS) alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati nell’Allegato n. 1 al presente messaggio; l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo. L’esonero in parola, non avendo natura di incentivo all’assunzione, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Tuttavia, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione: • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 - 01.11xx coltivazione di cereali - 01.50xx coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista - 01.28xx (coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche) - 01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria - 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette - 01.21.00 - Coltivazione di uva - 01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) - 01.30 - Riproduzione piante - 01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo - 01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne - 01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini - 01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi - 01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini - 01.46.00 - Allevamento di suini - 01.47.00 - Allevamento di pollame - 01.49.10 - Allevamento di conigli - 01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia - 01.49.40 - Bachicoltura - 01.49.90 - Allevamento di altri animali nca - 01.49.30 - Apicoltura - 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi - 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi - 03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi - 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi - 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina - 46.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante - 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante - 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti - 82.99.30 - Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche - 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole - 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole - 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole

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L'esonero contributivo dell'articolo 222 del decreto-legge 34/2020 riguarda filiere agricole, pesca e acquacoltura ed è uno strumento di agevolazione contributiva per datori di lavoro privati. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i codici Ateco aziendali, la regolarità contributiva e il rispetto dei contratti collettivi per accertare l'eligibilità al beneficio, considerando anche l'esclusione dei premi INAIL e delle pubbliche amministrazioni.

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