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Messaggio INPS 3340/2021

Proroga del termine di presentazione delle domande di Assegno temporaneo per i figli minori ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021

Pubblicato: 04/10/2021 In vigore dal: 04/10/2021 Documento ufficiale

Quali sono i termini per presentare la domanda di Assegno temporaneo per i figli minori e quali mensilità arretrate spettano in base alla data di presentazione?

Spiegato da FiscoAI
L'Assegno temporaneo per i figli minori è una misura ponte introdotta dal decreto-legge 79/2021 in attesa dell'assegno unico universale. Si applica ai nuclei familiari con figli minori a carico e rappresenta un sostegno economico temporaneo. Il decreto-legge 132/2021 ha prorogato il termine di presentazione delle domande dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021, mantenendo il termine finale assoluto al 31 dicembre 2021. Per chi presenta domanda entro il 31 ottobre 2021, l'INPS corrisponde le mensilità arretrate a partire da luglio 2021; per chi presenta successivamente, l'assegno decorre dal mese effettivo di presentazione della domanda. Questa distinzione è rilevante per le famiglie che intendono beneficiare delle mensilità pregresse, poiché rappresenta una differenza economica significativa nel primo anno di erogazione.

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Riferimento normativo

Proroga del termine di presentazione delle domande di Assegno temporaneo per i figli minori ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 05-10-2021 Messaggio n. 3340 OGGETTO: Proroga del termine di presentazione delle domande di Assegno temporaneo per i figli minori ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021 L’Assegno temporaneo per i figli minori (AT) è stato introdotto, quale misura temporanea “ponte”, dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’assegno unico previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”. Con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 sono state fornite indicazioni in ordine alle caratteristiche della misura, ai requisiti per accedere alla stessa, alle incompatibilità previste, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande. In particolare, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, il decreto-legge richiamato aveva previsto che fossero corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021; successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura doveva corrispondere al mese effettivo di presentazione della domanda (cfr. l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021, nella versione in vigore fino al 29 settembre 2021). Con il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 234 del 30 settembre 2021, il termine sopra indicato del 30 settembre 2021 è stato prorogato al 31 ottobre 2021 (cfr. l’art. 4, rubricato “Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori”, del decreto-legge n. 132/2021, che ha modificato l’art. 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 79/2021). Pertanto, per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente a tale data l’Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021. Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

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L'Assegno temporaneo per figli minori è disciplinato dal decreto-legge 79/2021 e dalla proroga contenuta nel decreto-legge 132/2021, con indicazioni operative fornite dalla circolare INPS 93/2021. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questa misura nelle valutazioni di sostegno al reddito familiare, in relazione alle incompatibilità con altre prestazioni sociali e in vista della transizione verso l'assegno unico universale previsto dalla legge delega 46/2021.

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