Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3338/2024

Contribuzione in agricoltura. Ricalcolo esonero contributivo relativo alle nuove iscrizioni dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali per gli anni 2020, 2021 e 2022 (c.d. esonero under 40)

Pubblicato: 08/10/2024 In vigore dal: 08/10/2024 Documento ufficiale

Cosa prevede il Messaggio INPS 3338/2024 riguardo al ricalcolo dell'esonero contributivo under 40 per i giovani agricoltori iscritti nel 2020, 2021 e 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3338/2024 comunica il ricalcolo dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le nuove iscrizioni di Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali under 40 relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022. Questo beneficio, noto come "esonero under 40", copre l'intero periodo di 24 mesi a partire dalla data di iscrizione del richiedente e consiste in un'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali.

Il ricalcolo è stato effettuato verificando la conformità alle normative sul regime "de minimis", che stabilisce limiti massimi di aiuti concedibili per nucleo. Qualora gli importi residui superino la capienza massima prevista, l'INPS non procede all'erogazione del beneficio per la parte eccedente. I risultati del ricalcolo sono consultabili nel portale INPS attraverso il "Cassetto previdenziale del contribuente" nella sezione "Telematizzazione" > "Consulta Richieste" oppure nelle "News individuali".

Per i soggetti che risultano beneficiari di importi inferiori rispetto a quanto precedentemente concesso, l'estratto conto è stato aggiornato centralmente e possono presentare istanza di compensazione per utilizzare l'eventuale credito residuo secondo le modalità ordinarie. Questo meccanismo consente ai giovani agricoltori di recuperare le somme non erogate attraverso compensazione con altri debiti tributari o contributivi.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Contribuzione in agricoltura. Ricalcolo esonero contributivo relativo alle nuove iscrizioni dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali per gli anni 2020, 2021 e 2022 (c.d. esonero under 40)

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 09-10-2024 Messaggio n. 3338 OGGETTO: Contribuzione in agricoltura. Ricalcolo esonero contributivo relativo alle nuove iscrizioni dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali per gli anni 2020, 2021 e 2022 (c.d. esonero under 40) Con il presente messaggio si comunica che l’Istituto ha ricalcolato l’importo dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni (c.d. esonero under 40), relativo alle nuove iscrizioni dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali per gli anni 2020, 2021 e 2022 per l’intero periodo dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente e decorrenti dalla data di iscrizione dei richiedenti. La concessione degli importi ricalcolati è avvenuta sulla base delle verifiche relative alla normativa sul regime “de minimis”; pertanto, nelle ipotesi in cui gli importi residui fossero superiori alla capienza massima concedibile al singolo nucleo, l’Istituto non ha proceduto all’erogazione del beneficio. Le risultanze della rielaborazione sono visualizzabili sia consultando la domanda precedentemente accettata e disponibile nel portale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale del contribuente” > “Telematizzazione” > “Consulta Richieste” che nella sezione “News individuali”. L’estratto conto dei soggetti interessati è aggiornato centralmente, pertanto, coloro che intendono usufruire dell’eventuale credito residuo possono presentare, con le consuete modalità, istanza di compensazione. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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Il Messaggio INPS 3338/2024 riguarda l'esonero contributivo under 40, il regime de minimis e i benefici per giovani agricoltori iscritti come Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali. Commercialisti e consulenti agricoli devono verificare l'estratto conto nel cassetto previdenziale, gestire le istanze di compensazione e monitorare la capienza massima concedibile per nucleo secondo la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

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