Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ulteriori indicazioni operative per la gestione delle domande di prepensionamento
Quali sono le procedure operative che l'INPS deve seguire per gestire le domande di prepensionamento dei lavoratori poligrafici secondo l'articolo 1, comma 500, della legge 160/2019?
Spiegato da FiscoAI
Il messaggio INPS 3330/2020 fornisce indicazioni operative per la gestione delle domande di prepensionamento rivolte ai lavoratori poligrafici impiegati in imprese stampatrici di giornali quotidiani e periodici, nonché in imprese editrici e agenzie di stampa a diffusione nazionale. La normativa si applica a una categoria specifica di lavoratori del settore editoriale e poligrafico, disciplinando come l'INPS deve processare le relative richieste di accesso anticipato alla pensione. In pratica, le Strutture territoriali dell'INPS devono procedere d'ufficio alla chiusura e al ricaricamento delle domande conformi alle indicazioni della circolare n. 93/2020, senza attendere ulteriori comunicazioni dai richiedenti. Aspetto rilevante è che il ricaricamento deve avvenire sia quando il richiedente ha esplicitamente indicato nelle note della domanda la volontà di avvalersi dei benefici, sia quando la documentazione allegata evidenzia chiaramente tale intenzione, anche in assenza di dichiarazione formale.
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Riferimento normativo
Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ulteriori indicazioni operative per la gestione delle domande di prepensionamento
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 14-09-2020
Messaggio n. 3330
OGGETTO: Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di
giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali
quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Ulteriori indicazioni operative per la gestione delle domande di
prepensionamento
Con il messaggio n. 3227 del 4 settembre 2020 sono state fornite le indicazioni operative per
la presentazione della domanda di prepensionamento di cui all’articolo 1, comma 500, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, le cui istruzioni applicative sono state fornite con la circolare
n. 93 del 6 agosto 2020.
Con il presente messaggio si precisa che le Strutture territoriali presso le quali le domande
sono state presentate dovranno procedere d’ufficio alla chiusura e al ricaricamento di tali
domande, se conformi alle indicazioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 93/2020.
Si chiarisce, inoltre, che le Strutture territoriali dovranno procedere al ricaricamento sia delle
domande nelle quali sia stata indicata nella sezione note la volontà di avvalersi dei benefici di
cui all’articolo 1, comma 500, della legge n. 160/2019, sia delle domande alle quali sia stata
allegata documentazione dalla quale possa evincersi la medesima volontà.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
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Il messaggio INPS 3330/2020 disciplina il prepensionamento secondo l'articolo 1, comma 500, della legge 160/2019, interessando lavoratori poligrafici, imprese stampatrici e agenzie di stampa. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane devono conoscere le procedure di ricaricamento domande, i requisiti di conformità alle circolari INPS e la documentazione necessaria per accedere ai benefici pensionistici anticipati nel settore editoriale.
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